La compensazione dei crediti in presenza di ruoli non pagati

La compensazione dei crediti in presenza di ruoli non pagati

L’art. n. 31 della manovra estiva n. 78/2010 (nostra circolare n. 20/2010) ha introdotto dal 1° gennaio 2011 il divieto di compensazione di crediti d’imposta e contributi dovuti (mediante il modello F24), nel caso il contribuente presenti debiti tributari scaturenti da cartelle esattoriali scadute e non pagate per importi superiori a 1.500 Euro. La compensazione è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti. Per le violazioni è prevista una sanzione pari al 50% dell´importo indebitamente compensato.

Inoltre un provvedimento ministeriale avrebbe dovuto introdurre una procedura, con la quale lecartelle esattoriali potevano essere compensate con crediti d’imposta attraverso modello F24. Questa procedura purtroppo manca tutt’ora.

La limitazione alla compensazione dei crediti tributari si applica, per la prima volta, con i pagamenti d’imposta che scadono il lunedì 17 gennaio 2011.

Poiché l’art. 31 menzionato necessita di chiarimenti, la stampa specializzata nelle settimane scorse ha sollevato una questione ossia se in presenza di un ruolo scaduto superiore a Euro 1.500,00 è escluso ogni compensazione orizzontale o se è sufficiente tenere un credito residuo pari al ruolo ed il resto può essere compensato.

Esempio: in presenza di un ruolo scaduto per Euro 5.000,00 ed un credito d’imposta per Euro 20.000,00, possono essere compensate Euro 15.000,00 o non può essere effettuata alcuna compensazione fino a quando non viene pagato il ruolo?

Con il comunicato stampa del 14 gennaio 2011 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 Euro, le compensazioni non sono sanzionabili fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ne disciplina le modalità. Questo a condizione che con l’operazione di compensazione si mantenga un credito pari al valore dei ruoli.

Dal comunicato stampa si desume la seguente interpretazione:

- Fino all’emanazione del decreto che disciplina le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo, possono essere effettuate compensazioni anche in presenza di ruoli scaduti, purché si conservino crediti per un valore pari a quello dei ruoli.

- Quando entrerà in vigore il decreto si darà prima pagare il ruolo anche tramite compensazione con crediti d’imposta e solo dopo il pagamento del ruolo potrà essere compensato orizzontalmente il credito restante.

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-7 - compensazione crediti non pagati