Le novità del cd. “Decreto Renzi” – bonus fiscale di 80 Euro/mese per i dipendenti e altre novità fiscali

Le novità  del cd. “Decreto Renzi” – bonus fiscale di 80 Euro/mese per i dipendenti e altre novità fiscali

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 95 di giovedì 24 aprile 2014 è stato pubblicato il D.L. n° 66 dello stesso 24 aprile. Il decreto, noto come “Decreto Renzi”, è intitolato “provvedimenti urgenti per la competitività e la giustizia sociale” è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione sulla G.U. e contiene, dal punto di vista fiscale il famoso “bonus fiscale” per i lavoratori dipendenti con reddito medio-basso e una riduzione dell’aliquota IRAP. In cambio viene aumentata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie oltre ad altre misure “restrittive”. Vengono annunciate anche nuove misure di lotta all’evasione fiscale.

  1. Bonus fiscale per lavoratori dipendenti

Per i redditi da lavoro dipendente ed assimilato (quindi anche amministratori di società, collaboratori a progetto) con reddito annuo compreso tra 8.000 e 24.000 è previsto per il 2014 un bonus fiscale (riduzione del cuneo fiscale) di 640 Euro/anno. Il bonus è rapportato alla durata del rapporto di lavoro: quindi chi lavora soltanto 6 mesi avrà diritto ad un bonus di 320 Euro. Nel caso di rapporto di lavoro perdurante per tutto il bonus viene spalmato nei mesi da maggio a dicembre nella misura di 80 Euro/mese. Se il reddito da lavoro supera il limite di 24.000 Euro, spetterà un credito in misura decrescente fino ad un reddito di 26.000 Euro. Per i redditi oltre i 26.000 Euro non spetterà alcun bonus.

Il suddetto bonus è riconosciuto in forma di credito di imposta qualora l’IRPEF lorda risulti superiore alla sola detrazione per reddito di lavoro dipendente ed assimilato. Le altre detrazioni come quelle per familiari a carico o per oneri, non rilevano. Ciò significa che il bonus spetterà anche se l’imposta dovuta è “negativa” per via delle detrazioni per familiari a carico e/o oneri detraibili.

Il credito verrà pagato a partire da maggio 2014 dal datore di lavoro e può essere compensato da questi con imposte e contributi. Il bonus è neutro ai fini IRAP e non rappresenta reddito per il percipiente.

L’applicazione pratica darà non pochi grattacapi ai consulenti del lavoro. Di positivo vi è che l’Agenzia delle Entrate ha emanato tempestivamente la circolare 8 del 28 aprile 2014 con le prime istruzioni pratiche.

  1. Riduzione dell‘IRAP

Per imprese e professionisti il decreto prevede una riduzione generalizzata delle aliquote IRAP mediamente pari a circa il 10%. In concreto per il periodo di imposta che inizia dopo il 31 dicembre 2013 l’aliquota standard si riduce dal 3,9% al 3,5%. Nei settori dove attualmente si applicano aliquote differenziate valgono le seguenti riduzioni: nell’agricoltura dall’1,9% all’1,7%, per i titolari di concessioni dal 4,2% al 3,8%, per le banche dal 4,65% al 4,2% e per le assicurazioni dal 5,9% al 5,3%. Per gli enti pubblici invece, che commisurano l’IRAP dell’8,5% sui costi delle retribuzioni del personale, non è prevista alcuna riduzione.

Per attenuare l’effetto delle mancate entrate sul bilancio dello stato viene previsto che gli acconti vengano versati con un’aliquota intermedia cioè del 3,75% per l’aliquota standard, titolari di concessioni al 4%, banche al 4,5%, assicurazioni al 5,7% e agricoltori all’1,8%.

Il Decreto Renzi prevede inoltre che le eventuali aliquote modificate delle singole Regioni vadano adattate alle modifiche di cui sopra. Infine la misura massima della variazione di aliquota che può essere disposta dalla Regione è ridotta dall’1% allo 0,92%.

La Provincia Autonoma di Bolzano non dovrebbe in teoria attenersi alle aliquote statali. Si tenga anzitutto presente che per il 2014 la Provincia ha già ridotto l’aliquota dal 2,98% al 2,88%. Nel caso fossero applicabili le direttive statali l’aliquota provinciale dovrebbe in teoria scendere al 2,48%.

  1. Abolizione della ritenuta su bonifici dall’estero

Ricordiamo che con la legge 97/2013 era stato introdotto l’obbligo per gli intermediari finanziari di applicare una ritenuta del 20% sui flussi finanziari dall’estero (bonifici esteri) a favore di persone fisiche, obbligo sospeso fino al 30.6.2014 con provvedimento dell’Agenzia Entrate.

Tale norma è  stata ora abrogata.

Misure compensative

A fronte delle sopra descritte norme agevolative vengono introdotte, tra le altre le seguenti norme “compensative”.

  1. Abolizione del versamento rateale dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa

Di immediato effetto è la abolizione della possibilità di versare l’imposta sostitutiva sui beni di impresa – 16% o 12%, si veda la ns. circolare 9/2014 – senza aggravio di interessi in tre rate annuali, come originariamente previsto dalla legge di stabilità 2014. Tale rivalutazione già non era particolarmente appetibile nella maggioranza dei casi: con questa modifica perde ulteriormente  interesse per in contribuenti.

  1. Aumento della tassazione sulle rendite finanziarie e i capital-gain dal 1° luglio 2014

La misura compensativa di maggiore impatto è senz’altro quella che prevede l’aumento dal 20% al 26% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie (ad. es. interessi su depositi bancari o da obbligazioni) e sui dividendi e capital-gains da partecipazioni non qualificate (nella norma fino al 20% in società di capitali). Dal 1° di luglio, in base al principio di cassa, si applicherà la nuova aliquota.

Tale norma non riguarda dividendi e capital-gains da partecipazioni qualificate, così come invariata al 12,5% resta l’aliquota di tassazione per i titoli di stato italiani e di altri stati UE.

Attenzione: essendo che per l’applicazione della nuova aliquota di imposta vale il principio di cassa, consigliamo di distribuire eventuali dividendi entro il 30 giugno prossimo così come raccomandiamo di realizzare eventuali cessioni di partecipazioni plusvalenti entro la stessa data. Acquista ancora più interesse, alla luce della nuova norma, la possibilità di effettuare una eventuale rivalutazione di partecipazioni entro il 30 giugno 2014 per le persone fisiche (si veda la ns. circolare n° 6/2014).

  1. Tassazione della produzione di energia elettrica in agricoltura

Per effetto della modifica della norme specifiche in materia, il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (ad es. fotovoltaica, biomasse) effettuate da parte di imprenditori agricoli, che costituiscono attività agricole connesse, finora qualificato come reddito agrario, andrà determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, oppure, in alternativa con le modalità ordinarie di determinazione del reddito (ricavi meno costi).

Tale novità trova applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 – quindi di regola il 2014.

Si intende colpire e tassare con tale misura restrittiva i numerosi impianti fotovoltaici installati nelle aziende agricole. Si tenga presente però che allo stato attuale soltanto la cessione dell’energia elettrica è soggetta ad IVA, che rappresenta tra il 10 ed il 20% dei ricavi. I ricavi da incentivi, che oscillano mediamente tra l’80% ed il 90% dei ricavi, non sono soggetti ad IVA. Per cui tale novità non dovrebbe avere effetti troppo pesanti per le aziende agricole.

Attenzione: tale norma riguarda tutte le imprese agricole, non soltanto quelle che hanno la forma di società di capitali. Se ne dovrà tenere conto anche nel calcolo degli acconti, con un notevole aggravio in termini di costi amministrativi. Riteniamo probabile poi, che la norma non verrà convertita in legge entro 60 giorni quindi entro il prossimo 16 giugno, per cui potrebbe essere opportuno attendere il 16 luglio per versare il primo acconto.

I primi commenti in dottrina indicano anche quale ulteriore conseguenza che ai fini IRAP si applicherà in futuro l’aliquota ordinaria IRAP e non più quella ridotta (1,9% o 1,7% dal 2014).

  1. IMU e terreni agricoli „montani“

A seguito della modifica delle norme in materia ad opera del decreto in oggetto, l’esenzione IMU totale prevista per i terreni agricoli, ricadenti in aree montane o di collina site nei comuni individuati da un apposito DM, sarà rideterminata e quindi riconosciuta a seconda dell’altitudine e differenziata a seconda che siano posseduti da coltivatori diretti o da altri soggetti.

Per l’Alto Adige non dovrebbe cambiare nulla, in quanto l’intero è stato classificato come territorio montano e anche la nuova imposta IMU/IMI introdotta su base provinciale non prevede l’imponibilità dei terreni.

 

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti,
Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-21-29.04.2014 - Decreto Renzi