Legge di stabilità per il 2016 – novità per imprese e liberi professionisti

Legge di stabilità per il 2016 – novità per imprese e liberi professionisti

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208 del 28 dicembre 2015) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2016. Le novità anticipate in ottobre (si veda la nostra circolare nr. 47/2015) sono state in gran parte confermate.

Innanzitutto Vi informiamo riguardo le novità che interessano le imprese ed i liberi professio-nisti.

 

Maxi am-mortamenti (co. 91-94 e 97)

 

La novità più interessante è sicuramente rappresentata dall’agevolazione sugli investimenti in immobilizzazioni materiali nuove. Per i suddetti investimenti effettuati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 viene riconosciuto un valore fiscale del 40% superiore al costo di acquisto mantenendo invariato il periodo di ammortamento. Esempio: Se si acquista un bene strumentale dal costo di 100.000 Euro si calcoleranno gli ammortamenti ai soli fini fiscali su un valore di Euro 140.000. L’agevolazione vale anche per gli acquisti finanziati con contratti di locazione finanziaria.

Questa norma è diretta sia alle imprese che ai professionisti indipendentemente dal regi-me di tenuta della contabilità (ordinario o semplificato).

Sono agevolati i beni ammortizzabili materiali nuovi con un’aliquota di ammortamento non inferiore al 6,5%, restano dunque esclusi da questa norma gli immobili (aliquote di ammortamento del 3 o 4%) e le immobilizzazioni immateriali (es. brevetti e software).

Tra i beni agevolati rientrano anche le autovetture, quindi per il periodo dal 15.10.2015 al 31.12.2016 il limite superiore dei valori fiscali riconosciuti per questi cespiti aumenta come segue:

-          da 18.075,99 Euro a 25.306,00 Euro per le autovetture,

-          da 4.131,66 Euro a 5.784,32 Euro per i motocicli,

-          da 2.065,83 Euro a 2.892,16 Euro per i ciclomotori.

Condizione necessaria per fruire dell’agevolazione è che i beni strumentali acquistati siano nuovi.

Sono espressamente esclusi dall’agevolazione anche alcuni cespiti delle industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua (in particolare le condotte) e delle industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni (in particolare materiale rotabile, aerei ed impianti a fune). Alla legge di stabilità è stata allegata una tabella analitica che non riportiamo per ragioni di spazio. Se foste interessati Vi preghiamo di metterVi in contatto con il nostro ufficio.

È ancora controverso il trattamento dei cespiti inferiori ovvero quelli con costo di acqui-sto minore di Euro 516,49 che possono essere interamente spesati nell’esercizio in cui sono acquistati. Parte della dottrina sostiene che anche in questo caso è possibile riconoscere un valore fiscale pari al 140% del costo di acquisto.

L’ammortamento fiscale eccedente quello civilistico è extracontabile e se ne tiene conto in sede di dichiarazione dei redditi tra le variazioni in diminuzione. Questa agevolazione vale solo ai fini IRES e IRPEF ma non anche ai fini IRAP.

Il maggior valore fiscale non rileva ai fini degli studi di settore.

I maggiori ammortamenti fiscali non influenzano le minus- o plusvalenze devianti da un’eventuale successiva cessione dei cespiti agevolati.

Infine non è prevista alcuna disposizione riguardante la cumulabilità dei maxi ammorta-menti con sussidi e contributi. Secondo le prime indicazioni di ASSILEA questa agevolazione è compatibile anche con la l’agevolazione “Beni strumentali – Nuova Sabatini” prevista dall’art. 2 D.L. n. 69/2013.

 

 

Assegnazione agevolata beni d’impresa o trasformazione in società semplice (co. 115-120)

 

Interessante è anche la seguente misura: alle società di persone e di capitali è consentita l’assegnazione o la cessione agevolata di beni immobili non strumentali per destinazione e di beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati per lo svolgimento dell’attività di impresa. L’assegnazione o la cessione agevolata è ammessa nei confronti di quei soci che risultano iscritti nel libro soci al 30 settembre 2015. Invece la trasformazione in società semplice è possibile quando la società ha ad oggetto esclusivamente o principalmente la gestione dei beni da assegnare.

Possono essere assegnati solo beni immobili non strumentali per destinazione e beni mobili iscritti in pubblici registri (es. autovetture) e ciò entro il 30 settembre 2016.

L’agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva sull’eventuale plusvalenza e l’imposta di registro dimezzata nonché l’applicazione delle eventuali imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. L’imposta sostitutiva ammonta all’8% del plusvalore, aumentata al 10,5% se la società risultava non operativa in 2 dei 3 esercizi precedenti. La plusvalenza è determinata come differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore dei beni assegnati. Per gli immobili è possibile utilizzare invece del valore di mercato il valore catastale.

L’imposta di registro eventualmente dovuta è ridotta della metà (sarà quindi generalmente del 4,5%). In caso di trasformazione in società semplice non sono dovute le imposte sui trasferimenti.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 13%.

Non è prevista alcuna agevolazione ai fini IVA che quindi va determinata secondo le regole generali.

Nella misura in cui vengono distribuite ai soci riserve di utili, queste rappresentano divi-dendi per gli stessi soci per la parte non coperta dall’imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 60% entro il 30 novembre 2016 e per il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

In generale si può sostenere che l’assegnazione dei beni d’impresa ai soci è interessante se tali beni non vengono poi ceduti da parte dei soci nel medio termine. Una cessione a terzi dei beni appena assegnati comporterebbe l’assoggettamento ad IVA in sede di assegnazione del bene e l’assoggettamento ad imposta di registro al momento della successiva cessione del bene assegnato.

Risulta essere invece più interessante l’ipotesi di trasformazione delle società commerciali in società semplici perché la trasformazione non rappresenta elemento interruttivo ai fini del conteggio del periodo di possesso quinquennale per la non imponibilità della plusvalenza sulla cessione dell’immobile.

Avvertenza: in caso foste interessati ad un’operazione di questo tipo vi consigliamo di rivolgervi il prima possibili al nostro studio perché devono essere verificati i presupposti al 1° Gennaio 2016 e sono ancora possibili eventuali correzioni.

 

 

Estromissione immobile imprenditore individuale (co. 121)

 

Per gli imprenditori individuali l’agevolazione è diametralmente opposta rispetto alle società commerciali, in quanto possono estromettere esclusivamente immobili strumentali per natura (ad esempio il capannone) posseduto al 31 ottobre 2015.

L’estromissione ha efficacia legale dal 1° gennaio 2016. L’imposta sostitutiva anche in questo caso ha un’aliquota dell’8% e si applica sulla differenza tra il valore catastale e il costo fiscalmente riconosciuto.

L’assoggettamento all’IVA rispetta le regole generali, mentre le imposte di registro, catastale e ipotecaria non sono dovute in quanto non vi è alcun trasferimento giuridico del bene.

L’estromissione del bene immobile deve avvenire entro il 31 maggio 2016. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini che per le società.

 

 

Aliquota IRES (co. 61 e 65)

 

La speranza è sempre l’ultima a morire! Dal 1° gennaio 2017 l’attuale aliquota IRES del 27,5% dovrebbe scendere al 24%. Inizialmente la riduzione dell’aliquota al 26% sarebbe dovuta entrare in vigore già a partire dal 2016 ma, a causa dei problemi del bilancio dello Stato, questo non è stato possibile. Di conseguenza agli utili erogati da società assoggettate ad IRES è prevista la modifica della base imponibile sui dividendi da partecipazioni qualificate. Ciò non avverrà però prima del 2017! A partire dallo sesso periodo di imposta gli enti creditizi e finanziari dovranno versare un’addizionale del 3,5%.

 

 

Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni (co. 889 e 896)

 

È stata riproposta la possibilità di rivalutare i beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2014 pagando un’imposta sostitutiva del 12% per i beni non ammortizzabili e del 16% per i beni ammortizzabili. Tale rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 ed ha rilevanza fiscale, ma solo a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2018 e, ai fini della determinazione delle plusvalenze fiscali, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2019.

In seguito ad una modifica in sede di approvazione della legge di stabilità è stato previsto che per gli immobili il maggior valore fiscale ha efficacia già a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2017 (co. 896).

È possibile affrancare le riserve di rivalutazione risultanti versando un’imposta sostitutiva del 10% entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Rispetto alle precedenti norme di rivalutazione l’aspetto positivo è rappresentato dal fatto che in questo caso il riconoscimento del maggior valore fiscale degli immobili è posticipato di un solo anno.

 

Riallineamento valori contabili e aggregazioni aziendali (co. 95 e 96)

 

I maggiori valori dell’avviamento e dei marchi d’impresa risultanti a seguito di operazioni di aggregazione aziendale (fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda) effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 possono essere dedotte non più in 10 ma in 5 anni.

 

Regime forfetario per imprese e liberi professionisti (co. 111-113)

 

Il regime forfetario per le imprese minori ed i liberi professionisti è stato reso più attrattivo.

Innanzitutto sono stati generalmente innalzati di 10.000 Euro i limiti dei ricavi per le imprese. Il limite dei liberi professionisti è stato invece fissato ad Euro 30.000 (finora 15.000 Euro).

I coefficienti di redditività sono stati lasciati invariati come anche l’imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi ed IRAP) pari al 15%.

 

Disposizioni specifiche per le “start-up”

Per i primi 5 periodi di imposta dall’inizio dell’attività l’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 5%. Condizioni per l’applicazione dell’aliquota ridotta sono che

- il contribuente non abbia esercitato nei precedenti tre esercizi attività d’impresa o libero professionale,

- l’attività esercitata non rappresenti mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni e infine

- qualora l’attività costituisca prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non superi i limiti sopra enunciati.

I titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati (es. pensione) che intendono svolgere contemporaneamente attività di impresa o libero professionale possono applicare il regime forfetario solo a condizione che la somma dei redditi di lavoro dipendente e assimilati nell’anno precedente non superi complessivamente 30.000 Euro. Il rispetto di tale limite non vale se il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulta cessato nell’esercizio precedente rispetto a quello in cui si intende applicare il regime forfetario.

Le novità sopra esposte relative alla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva si applicano anche ai contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta 2015.

Infine è stato previsto per i contribuenti che adottano il regime forfetario il ripristino del versamento del contributo minimo riducendo però la contribuzione previdenziale del 35%.

 

 

Esenzione IRAP agricoltura (co. 70-73)

 

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 le imprese agricole non saranno più assoggettate all’IRAP. L’esenzione vale anche per le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale e quelle di allevamento.

Inoltre è stata introdotta la deduzione IRAP del 70% per i lavoratori stagionali dipendenti dei produttori agricoli impiegati per più di 120 giorni nel periodo di imposta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni da quando è cessato il precedente contratto.

 

Ulteriore deduzione IRAP (co.123-124)

 

È stata raddoppiata da 2.500 Euro a 5.000 Euro l’ulteriore deduzione ai fini IRAP per le imprese con imponibile IRAP fino a 180.759,91 Euro.

Questa novità è valida a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.

 

 

Operazioni con stati Black-list (co. 142-144)

 

In sede di approvazione della legge di stabilità sono state introdotte alcune novità in tema di deducibilità dei c.d. costi black-list. A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 non è più necessaria la prova sull’effettività dell’attività commerciale del fornitore, sull’effettivo interesse economico sottostante all’operazione e sulla concreta esecuzione dell’operazione stessa per poter dedursi le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con operatori residenti o localizzati in Paesi black-list. In dichiarazione dei redditi non è più necessaria la separata indicazione di tali costi.

A tal proposito vale la pena di ricordare che già con il c.d. Decreto Internazionalizzazione (D.lgs. 147/2015) il legislatore aveva stralciato il presupposto dell’effettivo svolgimento di attività commerciale da parte del fornitore residente o localizzato in un Paese black-list. Questa semplificazione vale quindi già dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015.

 

 

CFC

 

È stato abolito l’elenco degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato in materia di imprese estere controllate (Controlled Foreign Companies). Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 sono considerati privilegiati quei regimi fiscali che prevedono un livello nominale di tassazione inferiore alla metà rispetto a quello applicabile in Italia. La dottrina sostiene che debba essere presa in considerazione ai fini del raffronto la sola IRES.

Questa novità in pratica comporta un’indagine più dispendiosa perché finora era sufficiente limitarsi ad un controllo della lista dei Paesi black-list mentre in futuro è necessario verificare il livello nominale di tassazione del singolo Stato estero. Sono esclusi da tale verifica gli Stati appartenenti alla UE e allo Spazio economico europeo (SEE).

Sulla base delle novità contenute nel Decreto Internazionalizzazione (D.lgs. 147/2015) in caso di incertezza potrà essere presentato interpello all’Amministrazione finanziaria.

 

 

Patent-box (co. 148)

 

Come noto la legge di stabilità 2015 ha introdotto il regime opzionale “Patent-box” in applicazione del quale i redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali concorrono a formare il reddito nella misura del 50%.

Con la legge di stabilità 2016 è stata fornita una definizione più precisa di beni immateriali ai fini del regime di Patent-box sostituendo la locuzione “opere dell’ingegno” con “software protetto da copyright”.

È stata inoltre prevista la possibilità di considerare come unico bene ai fini dell’agevolazione in commento più beni (licenze, beni immateriali ecc.) appartenenti allo stesso soggetto collegati da vincolo di complementarietà e utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o processo.

 

 

 

Produzione di energia elettrica da parte delle società agricole (co. 910-912)

 

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte di imprese agricole rappresenta un’attività agricola connessa; a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 il reddito da suddette attività va determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA.

Per i periodi di imposta 2014 e 2015 valeva la regola per cui la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui e fotovoltaiche fino a 260.000 kWh costituisce attività agricola connessa e produce reddito agrario. Solo al superamento di tali limiti si applicava il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA. Tale regola è stata confermata anche per il futuro. Si precisa che i contributi, esclusi quelli con tariffa omnicomprensiva, non sono soggetti a registrazione ai fini IVA.

 

 

Bonus riqualificazione alberghi (co. 320)

 

In sede di approvazione della legge di stabilità il bonus fiscale del 30% per le spese di ristrutturazione e abbattimento delle barriere architettoniche (limite massimo di spesa Euro 666.667 Euro) a favore delle strutture turistico alberghiere è stato esteso anche alle spese per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento di cubatura.

Le disposizioni attuative saranno emanate con un apposito decreto ministeriale. Ricordiamo che l’anno scorso la richiesta del bonus fiscale andava presentata in forma telematica e l’assegnazione avveniva cronologicamente (c.d. click-day).

Si coglie l’occasione per ricordare che con riferimento alle spese per ristrutturazione sostenute nel corso del 2015 deve essere effettuata la registrazione telematica sull’apposito portale tra l’11 e il 29 gennaio 2016. L’invio dell’istanza deve avvenire invece tra il 1° e il 5 febbraio 2016, dunque il click-day sarà il 1° febbraio 2016.

Se nel corso del 2015 avete sostenuto spese che danno diritto all’agevolazione, Vi invitiano a metterVi in contatto con il nostro ufficio il prima possibile.

 

 

Deduzioni forfetarie autotrasportatori (co. 652)

 

A decorrere dal 2016 le deduzioni forfetarie a favore delle imprese che svolgono attività di autotrasporto di merci per conto di terzi per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore non sono più differenziate a seconda che questi siano effettuati nel Comune in cui ha sede l’impresa o al di fuori di esso. Le suddette deduzioni forfettarie spettano nella misura del 35% solo per i trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.

 

Contributi volontari a consorzi obbligatori (co. 987)

 

I contributi volontari a favore di consorzi obbligatori sono deducibili anche ai fini IRAP indipendentemente dal trattamento contabile applicato (es. incremento del costo della partecipazione) purché tali somme siano utilizzate conformemente agli scopi di tali consorzi. Questa agevolazione decorre dal periodo d’imposta 2015.

 

 

Agevolazioni a favore di istituti di edilizia sociale (co. 89)

 

Le agevolazioni fiscali riservate agli istituti di edilizia sociale (IACP) vengono estese agli altri enti con le stesse finalità.

Le agevolazioni fiscali a cui si riferisce sono il dimezzamento dell’aliquota IRES (attualmente quindi pari al 13,5%) e la non imponibilità dei contributi per la costruzione e la ristrutturazione di edifici destinati all’edilizia sociale. I beneficiari di questa agevolazione devono essere società che svolgevano tale attività già al 31.12.2013 e che soddisfano i requisiti del c.d. in house providing.

 

Credito imposta gasolio autotrasportatori (co. 645)

 

A decorrere dal 2016 il credito d’imposta relativo al gasolio a favore degli autotrasportatori non spetta più per gli automezzi di categoria Euro 2 o inferiore.

 

 

Incentivi produzione energia elettrica (co. 149-151)

 

Gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas, bioliquidi che hanno cessato alla data del 1.1.2016 o cesseranno entro il 31.12.2016 di beneficiare degli incentivi GSE sull’energia prodotta potranno fruire fino al 31.12.2020 di un incentivo sull’energia prodotta pari all’80% di quello riconosciuto dal D.M. 6.7.2012 agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza.

L’erogazione di suddetto incentivo è subordinata al parere favorevole della UE.

 

 

Società benefit (co. 376-382)

 

È stata prevista la possibilità di costituire le società di persone, di capitali e cooperative che oltre ad avere la finalità di ripartizione dell’utile ai soci mira anche al perseguimento di una o più finalità di beneficio comune. Tali società devono riportare nella denominazione la dicitura “società benefit” oppure l’acronico “SB” e devono redigere annualmente una relazione riguardante le attività di beneficio comune.

Ad oggi non sono state previste agevolazioni fiscali o in materia di contributi a favore di questa nuova forma societaria.

 

Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.

Cordiali Saluti,

Dr. Josef Vieider

scarica la circolare C-04-11 01 2016 legge di stabilita - novita per imprese e liberi professionisti