Legge Europea 2015-2016

Legge Europea 2015-2016

Il 23 luglio 2016 è entrata in vigore la c.d. “Legge Europea 2015-2016” (L. 122/2016 del 7 luglio 2016) che contiene una serie di disposizioni volte ad adeguare la normativa italiana a quella europea. Dal punto di vista fiscale gli aspetti di principale interesse sono i seguenti:

 

  1. Tassazione dei dividendi – ampliamento della direttiva madri-figlie

La tassazione PEX dei dividendi di fonte estera è stata estesa: fino alla fine del 2015 valeva la non imponibilità nella misura del 95% solo per gli utili da strumenti finanziari e partecipativi che, per il soggetto erogante, non erano deducibili. L’esenzione non era applicabile invece ai proventi da strumenti finanziari e partecipativi costituiti sia da utili che da interessi, visto che questi ultimi erano in parte o interamente deducibili in capo al soggetto erogante. In particolare la tassazione PEX non valeva per le associazioni in partecipazione.

La Legge Europea 2015-2016 prevede, retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2016, il non assoggettamento a tassazione, nella misura del 95%, dei proventi derivanti da strumenti finanziari e partecipativi esteri (ed in particolare dalle associazioni in partecipazione) per la parte indeducibile per il soggetto emittente. Presupposto per l’applicazione di tale norma è il possesso ininterrotto per almeno un anno della partecipazione che non può essere inferiore al 10% nella società estera che distribuisce il provento. È stata inoltre estesa la direttiva madre-figlia a questo tipo di strumenti finanziari e partecipativi (importate ai fini dell’applicazione delle ritenute).

 

  1. Scambio di informazioni sui redditi di capitale

La direttiva europea n. 2014/107 ha introdotto dal 1° gennaio 2016 lo scambio automatico di informazioni sui redditi di capitale. Gli interessi e gli altri proventi di capitale percepiti nel corso dell’anno 2016 saranno automaticamente trasmessi in forma elettronica all’Amministrazione Finanziaria di residenza rispettivamente entro il 30 giugno 2017 e il 30 settembre 2017. Conseguentemente l’art. 28 della Legge Europea 2015-2016 abroga, con decorrenza 1° gennaio 2016, gli obblighi di comunicazione attualmente in vigore previsti dalla direttiva europea n. 2003/48. Contemporaneamente viene abrogata l’Euroritenuta del 35% applicata per gli Stati non collaborativi come l’Austria.

Per Austria e Svizzera la novità è differita di un anno e nel 2016 verrà ancora applicata l’Euroritenuta (sempre che il contribuente non abbia rinunciato all’anonimato e acconsentito allo scambio di informazioni con l’Amministrazione Finanziaria).

 

  1. Vincite corrisposte da case da gioco autorizzate

La Corte di Giustizia Europea ha condannato l’Italia con riferimento a due cause (C-344/13 e C-367/13) perché le vincite realizzate in case da gioco situate in altri Stati UE risultavano tassate mentre quelle realizzate in Italia erano esenti, creando così una disparità di trattamento in base al luogo di conseguimento della vincita.

L’esenzione è stata ora estesa anche alle vincite realizzate in altri Stati UE e SEE (Norvegia ed Islanda). Non sono invece previste novità per vincite a lotterie e giochi simili che restano imponibili secondo le regole attuali.

 

  1. Aliquote IVA erbe e piante aromatiche

L’aliquota IVA relativa alle erbe aromatiche (basilico, salvia, rosmarino e origano) ed alle relative piante è stata fissata al 5%. Fino ad ora l’aliquota IVA delle erbe aromatiche fresche era del 4%, per le piante di basilico, saliva e rosmarino del 10% e per l’origano del 22%.

L’aliquota IVA dei preparati per risotto passa dal 4% al 10%.

L’aliquota IVA dei tartufi non specialmente preparati per il consumo immediato passa dal 22% al 10%.

Le nuove aliquote IVA sono in vigore dal 23 luglio 2016.

 

  1. Diritti dei lavoratori nel subentro di un nuovo appaltatore

Il mantenimento dei diritti dei lavoratori previsto in caso di trasferimento d’azienda o di ramo di essa dall’art. 2112 c.c. è stato esteso anche al trasferimento di contratti di appalto. In particolare il trasferimento di un contratto di appalto è stato equiparato al trasferimento d’azienda se il personale dell’appaltatore precedente viene trasferito al nuovo appaltatore e quest’ultimo non ha una propria struttura aziendale.

 

  1. Altre disposizioni

La Legge Europea 2015-2016 contiene anche le seguenti novità di marginale interesse per i più:

  • i raccoglitori occasionali di tartufi sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 23% sul 78% del corrispettivo pagato;
  • la tassazione delle società armatrici è stata modificata;
  • sono state variate le agevolazioni fiscali per i consorzi agrari;
  • è stata introdotta l’esenzione (per un trimestre) dalla tassa di circolazione degli autoveicoli per le autovetture introdotte temporaneamente da soggetti non residenti. È stata prevista anche l’esenzione per le autovetture di studenti non residenti.

 

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Distinti saluti

Dr. Josef Vieider

scarica circolare C-32-12.08.2016 - Legge Europea 2015-2016