Legge Finanziaria 2020 e Collegato – altre novità

La Legge Finanziaria è stata convertita con la legge 160 del 27 dicembre 2019, in vigore dal 1°
gennaio 2020; consiste in un unico articolo con ben 884 commi. Il Collegato alla Finanziaria
invece – con molte modifiche – è stato convertito con la legge 157 del 19 dicembre 2019, entrata
in vigore con il 25 dicembre 2019.

Di seguito riassumiamo le novità principali non riguardanti imprese/professionisti, IVA e settore dell’edilizia e degli immobili.
I riferimenti sono abbreviati come segue: LF per Legge Finanziaria (con indicazione del comma dell’unico articolo di legge), CF per Collegato alla Finanziaria.

L’Amministrazione Finanziaria intende arginare l’uso improprio delle compensazioni dei crediti d'imposta. A tal fine, le restrizioni alla compensazione dei crediti d’imposta già previste ai fini IVA sono ora generalmente estese a tutte le compensazioni orizzontali. Di conseguenza per importi superiori a 5.000 Euro, dal 1° gennaio 2020, i crediti relativi ad IRES, IRAP, IRPEF, imposte sostitutive e addizionali d'imposta con riferimento ai saldi a credito maturati a decorrere dal 2019 possono essere utilizzati in compensazione dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale da cui
emerge il credito.
Considerato che la dichiarazione dei redditi dovrà essere presentata il 30 novembre 2020,
sarà possibile compensare i crediti d'imposta relativi al 2019 al più presto al momento del
pagamento di imposte scadente il 16 dicembre 2020.

Per i saldi a credito risultanti dalle dichiarazioni relative al 2018 invece, rimangono in
vigore le precedenti disposizioni.
Ai sensi della risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019, le modifiche si applicano
espressamente anche ai sostituti d'imposta e a tutte le compensazioni effettuate in tale
ambito.

In caso di presentazione di un mod. F24 con una compensazione irregolare, l’Agenzia
comunica la mancata esecuzione del versamento e sarà applicata una sanzione
amministrativa di 250 Euro per ogni mod. F24: questo per i modd. F24 presentati a partire
da marzo 2020. La sanzione amministrativa sarà riscossa in tempi brevi tramite cartella
di pagamento.

Agenzia Entrate, INPS e INAIL intendono collaborare attivamente per combattere l'evasione fiscale derivante da compensazioni improprie.
Nota: per i saldi a credito fino a 5.000 Euro valgono ancora le vecchie regole e possono ancora essere compensati secondo le medesime.

Un'ulteriore novità prevede che anche i privati (cioè coloro che non sono titolari di una
partita IVA
) debbano sempre presentare il mod. F24 per via telematica in caso di una
qualsiasi compensazione orizzontale delle imposte (cioè di compensazione di imposte
diverse): finora la presentazione telematica del modello era obbligatoria soltanto nel caso
di presentazione di un modello a “saldo 0” ed era possibile aggirare tale obbligo pagando
un importo minimo, in modo che il modello F24 potesse essere presentato tramite home
banking. La presente limitazione si applica ai crediti che maturano a partire dal periodo
d'imposta che termina il 31.12.2019. Ciò, al contrario, che i saldi a credito degli anni
precedenti possono ancora essere compensati con le vecchie regole!

In caso di accollo di debiti fiscali di terzi, questi non possono essere compensati con i crediti d'imposta della società accollante stessa.
Tale restrizione era già in vigore nella pratica (si veda Risoluzione n° 140/2017), ma ora è stata anche sancita dalla legge ed è soggetta a sanzioni a carico di entrambe le parti: sono entrambe responsabili in solido per il corretto versamento del debito. Per la sua applicazione è necessario un regolamento di attuazione.

In sede di conversione del Collegato alla Finanziaria è stata definita la tassazione dei
dividendi distribuiti alle società semplici. I dividendi si intendono percepiti per
trasparenza dai soci della società e trattati fiscalmente conformemente alle relative
disposizioni.

In sede di conversione del Collegato alla Finanziaria, è stata nuovamente modificata la
tassazione dei redditi da capitale provenienti da piani di risparmio a lungo termine per le
persone fisiche (i cosiddetti PIR), in particolare con riferimento alla composizione dei
piani stessi. Se avete bisogno di documenti a tale proposito, siamo a vostra disposizione
per inviarveli.

Viene introdotto un limite massimo per le varie detrazioni fiscali relative a determinate
spese ai sensi dell'articolo 15 del TUIR.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute per intero se il reddito complessivo non
supera i 120.000 Euro, mentre se il reddito complessivo supera i 240.000 Euro le
detrazioni non spettano. Nell'intervallo compreso tra 120.000 Euro e 240.000 Euro, le
detrazioni sono ridotte in proporzione al superamento della soglia di 120.000 Euro

Sono escluse da questa limitazione le detrazioni per spese mediche, gli interessi passivi
su mutui agrari e su mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale.
Nota: le varie detrazioni per il recupero e il risanamento energetico non sono interessate
dal provvedimento, tanto più che sono disciplinate dall'art. 16-bis del TUIR.

Inoltre, ad eccezione delle spese sanitarie, è previsto che le detrazioni fiscali ai sensi
dell'art. 15 del TUIR siano riconosciute solo se i pagamenti vengono effettuate con metodi
tracciabili (bonifico bancario e postale, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari
e circolari). Al contrario, i pagamenti in contanti non danno più diritto a detrazioni fiscali
ai sensi dell'art. 15 TUIR.

Questa misura avrà un impatto significativo ad esempio sulle donazioni che non potranno
più essere raccolte in contanti.

A partire dal 2021, le attuali TOSAP e COSAP per l'occupazione degli spazi pubblici e le varie tasse comunali sulla pubblicità saranno sostituite da una nuova tassa unitaria ("canone unico").

Come avviene da circa 20 anni, è stata di nuovo prorogata la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni da parte delle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia. I beni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2020. Come negli anni passati è prevista la possibilità di versare l’imposta in tre rate annuali di pari importo con la maggiorazione del 3% annuo a titolo di interessi.

L'imposta sostitutiva stessa è stata aumentata dal 10% all'11% rispetto all'anno scorso per i terreni (agricoli o edificabili) e le partecipazioni non qualificate; per le partecipazioni qualificate è rimasta invariata all'11%.

Microsoft Word - C-04-03.01.2020 Finanziaria 2020 e Collegato - altre novita.docx

All'ultimo momento è stata introdotta una modifica nella Legge Finanziaria, secondo la
quale, in futuro, anche gli enti non commerciali (compresi i trust e le fondazioni) e le
società semplici e le forme giuridiche analoghe che detengono beni immobili o prodotti
finanziari all'estero dovranno pagare IFAFE o IVIE secondo le stesse regole attualmente
applicabili alle persone fisiche in Italia. In questo modo è stata sapientemente colmata
una scappatoia fiscale.

All'ultimo momento è stata introdotta una modifica nella Legge Finanziaria, secondo la
quale, in futuro, anche gli enti non commerciali (compresi i trust e le fondazioni) e le
società semplici e le forme giuridiche analoghe che detengono beni immobili o prodotti
finanziari all'estero dovranno pagare IFAFE o IVIE secondo le stesse regole attualmente
applicabili alle persone fisiche in Italia. In questo modo è stata sapientemente colmata
una scappatoia fiscale.

All'ultimo momento è stata introdotta una modifica nella Legge Finanziaria, secondo la quale, in futuro, anche gli enti non commerciali (compresi i trust e le fondazioni) e le società semplici e le forme giuridiche analoghe che detengono beni immobili o prodotti finanziari all'estero dovranno pagare IFAFE o IVIE secondo le stesse regole attualmente applicabili alle persone fisiche in Italia. In questo modo è stata sapientemente colmata una scappatoia fiscale.

La riscossione delle imposte locali da parte di Comuni, Comunità Montane, Unione di Comuni, Provincie e Consorzi tra enti locali sarà riformata e ha in particolare lo scopo di rendere titoli esecutivi i gli atti finalizzati alla riscossione degli anzidetti enti, come già oggi avviene per i vari tributi statali.

A titolo positivo, si segnala l'introduzione di un sistema uniforme di pagamento a rate anche per i prelievi locali, in base al quale, ad esempio, possono essere concesse fino a 72 rate mensili per importi superiori a 20.000 Euro.

Il cosiddetto bonus sportivo sarà incrementato: alle persone fisiche e alle imprese sarà
concessa una detrazione fiscale del 65% per le erogazioni concesse nel 2020 che vengono
utilizzate per la manutenzione, il rinnovo o la costruzione di impianti sportivi pubblici.
Per le persone fisiche viene fissato un massimale del 20% del reddito totale; per le
imprese, un massimale del 10% del fatturato. I dettagli sono regolamentati in un'ordinanza
del 30 aprile 2019.

Dal 2021 in poi, le tasse di iscrizione agli istituti musicali per i bambini e i giovani tra i 5 e i 18 anni daranno diritto a una detrazione fiscale del 19%, con una spesa massima riconosciuta di 1.000 Euro. Tuttavia, tale detrazione è ammessa solo per i contribuenti con un reddito fino a 36.000 Euro.

Le soglie per i reati penali saranno abbassate e le pene detentive aumentate.
Il limite per il reato
- per le dichiarazioni infedeli è ridotto da 150.000 a 100.000 Euro,
- per il mancato pagamento di ritenute alla fonte è ridotto da 150.000 a 100.000 Euro e
- per mancato versamento dell'IVA da 250.000 Euro a 150.000 Euro.

Sono estese le possibilità di pignoramento dei beni in caso di reati finanziari.
Si prevede inoltre la responsabilità amministrativa delle società per il reato di falsa
fatturazione (Dlgs n. 231/2001).
Le precedenti pene detentive sono generalmente raddoppiate. È altresì contemplata una
pena detentiva compresa tra i 3 e i 7 anni per la distruzione o l'occultamento di documenti
contabili.
Le modifiche sono in vigore dal 27 ottobre 2019 e quindi riguardano atti od omissioni a
partire da tale data.
Ciò significa che, in linea di principio, le dichiarazioni dei redditi con scadenza a
novembre non sono ancora interessate, in quanto relative al 2018, ma rientrano invece i
pagamenti di imposte che non sono stati effettuati a partire da novembre 2019.
Vi informeremo su queste novità in una prossima newsletter separata.

I contribuenti che hanno investito i loro beni in trust esteri non trasparenti subiranno un
duro colpo. Le norme attuali, in base alle quali i trust trasparenti sono tassati in capo al
beneficiario piuttosto che al trust, sono generalmente estese a tutti i trust non trasparenti
costituiti in paesi a fiscalità privilegiata.

Nella misura in cui non sia possibile distinguere tra patrimonio e reddito per quanto
distribuito dal trust, l'intero ammontare percepito costituisce reddito di capitale.

Si ricorda che il Decreto Crescita di inizio estate (D.L. 34/2019) ha ampliato i benefici
(art. 16 D.Lgs. 147/2015) spettanti ai lavoratori qualificati (non solo dipendenti) che
rientrano in Italia dall'estero, con effetto dal 1° gennaio 2020. L'esenzione fiscale sarà
aumentata dal 50% al 70% della base imponibile e lo sgravio si applicherà anche ai
rimpatriati che avviano un'attività di lavoro autonomo in Italia a partire dal 1° gennaio
2020.

Il presupposto è la residenza all'estero per almeno due anni. Come in precedenza, il beneficio può essere richiesto per cinque anni. A sorpresa, nel corso della conversione del Collegato alla Finanziaria, il Decreto Crescita è stato modificato in modo tale che l’agevolazione si applichi a quei soggetti che hanno trasferito la loro residenza in Italia a
partire dal 30 aprile 2019.

In sede di conversione, è stato previsto che tutte le imposte e i tributi possano essere
soggetti a ravvedimento operoso entro i termini di prescrizione: fino ad ora, per molti
tributi, il ravvedimento era consentito solo fino al termine per la presentazione della
relativa dichiarazione: la novità riguarda in particolare il diritto camerale, ma anche l'IMU
(e in Alto Adige probabilmente anche l’IMI).

La soglia per le operazioni in contanti sarà gradualmente ridotta: l'attuale soglia di 3.000
Euro sarà abbassata a 2.000 Euro dal 1° luglio 2020 e a 1.000 Euro dal 1° gennaio 2022.
I liberi professionisti e gli imprenditori sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati senza
contanti, ma le sanzioni amministrative originariamente previste per il rifiuto dei
pagamenti non in contanti sono state eliminate nel corso della conversione.

I privati residenti in Italia, che effettuano i loro pagamenti prevalentemente con mezzi
tracciabili, ricevono un bonus sotto forma di rimborso in denaro sul loro conto. I dettagli
dovranno essere definiti con separate disposizioni attuative entro aprile 2020. Non resta
che attendere fiduciosi.

Gli amanti degli animali e i veterinari saranno felici: per le spese veterinarie è riconosciuta
una detrazione del 19% con un massimale di 500 euro (in precedenza 387,34 EUR), resta
invariata la franchigia di 129,11 euro.