Legge Finanziaria 2020 e Collegato – Novità IVA e imposte di consumo

La Legge Finanziaria è stata convertita con la legge 160 del 27 dicembre 2019, in vigore
dal 1° gennaio 2020; consiste in un unico articolo con ben 884 commi. Il Collegato alla
Finanziaria invece – con molte modifiche – è stato convertito con la legge 157 del 19
dicembre 2019, entrata in vigore con il 25 dicembre 2019.

Di seguito riassumiamo le novità principali in ambito IVA.
I riferimenti sono abbreviati come segue: LF per Legge Finanziaria (con indicazione del comma dell’unico articolo di legge), CF per Collegato alla Finanziaria.

Innanzitutto, la novità più importante: L'aumento delle aliquote IVA dall'attuale 10% al 13% e dal 22%, inizialmente al 25,2% e successivamente al 26,5%, già previsto nel 2014, può essere nuovamente rinviato, per il momento al 2021. Non resta che da sperare che gli obiettivi di crescita presentati dal governo all'UE siano in qualche modo raggiunti; altrimenti l'aumento delle aliquote IVA rimane un rischio latente anche per l'anno in corso.

Nel corso della conversione del Collegato alla Finanziaria è stata introdotta l'aliquota
IVA ridotta del 5% per determinati prodotti per l’igiene femminile. La modifica sarà in
vigore dal 1° gennaio 2020 e in molti casi richiederà probabilmente l'aggiornamento
dei registratori di cassa, in quanto perché l'aliquota IVA del 5% finora non è quasi mai
stata utilizzata nel settore del commercio al dettaglio. A proposito, l'agevolazione
riguarda i suddetti articoli solo se recano l'etichetta "biologico", e ciò potrebbe causare
qualche incertezza (codice UNI EN 13432:2002 o lavabili).

Sulla base dell’esperienza del modello del 730, anche per imprese e liberi professionisti
dovrebbe essere predisposta una dichiarazione IVA annuale precompilata dall'Agenzia
delle Entrate, a partire dal 2021. Già a partire dal 1° luglio 2020 le transazioni e i
pagamenti già noti all'Amministrazione Finanziaria dalle fatture elettroniche e i flussi
di pagamento attraverso il conto fiscale saranno resi disponibili per le comunicazioni
trimestrali e la creazione di registri IVA. Tutto ciò dovrebbe portare ad una notevole
semplificazione.

Tale cambiamento è dovuto all'impegno attivo dei parlamentari altoatesini: Si chiarisce,
attraverso un'interpretazione autentica, che i contributi erogati dalla Provincia
Autonoma di Bolzano nell'ambito delle convenzioni per la realizzazione di opere di
urbanizzazione non sono assoggettati all’IVA. Recentemente, interpretazioni contrarie
dell'Amministrazione Finanziaria hanno suscitato molta preoccupazione. In particolare
le cooperative edilizie possono essere tranquillizzate in seguito a questo chiarimento.
In quanto interpretazione autentica essa dovrebbe avere effetto retroattivo.

A partire dal 2020 le cessioni di beni e le prestazioni intracomunitarie, le esportazioni e le importazioni non dovranno più essere comunicate all’Amministrazione Finanziaria entro il primo mese, ma solo entro il secondo mese successivo alla fine del trimestre attraverso la comunicazione delle operazioni transfrontaliere; le scadenze saranno quindi posticipate al 31 maggio, al 31 agosto, al 30 novembre e al 28 febbraio.

Nelle circolari precedenti abbiamo più volte segnalato i vari problemi relativi
all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Ora il fisco si mostra disponibile: se
l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche non viene pagata correttamente, in futuro si
riceverà un invito a correggere tale versamento insufficiente. L'Agenzia Entrate
controlla le fatture soggette all'imposta di bollo inviate tramite il portale e le riconcilia
automaticamente con l'imposta di bollo pagata. In caso di errore vengono effettuate
notifiche automatiche, con sanzioni amministrative ridotte di un terzo e interessi
calcolati dall'Agenzia. Il contribuente è quindi tenuto ad effettuare il pagamento entro i
successivi 30 giorni. In caso di inadempienza l'Agenzia delle Entrate procederà
all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’importo dovuto. A proposito: Se l'imposta
di bollo dovuta non supera i 1.000 Euro, sono ammessi anche pagamenti semestrali.
Considerazione: tenuto conto della notevole complessità di lavoro, da un lato, e degli
importi relativamente modesti dell'imposta di bollo, dall'altro, potrebbe essere
opportuno rinunciare completamente al complicato calcolo e, se necessario, attendere le
comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, va notato che i calcoli dell'Agenzia
possono non essere del tutto corretti, poiché in alcuni casi le fatture esenti dall'imposta
di bollo e quelle soggette all'imposta di bollo hanno lo stesso codice. In genere, però, le
differenze non dovrebbero essere significative.

Un'ulteriore novità riguarda l'estensione dell'inversione contabile nell’ambito dell'IVA.
Alla disposizione sull'inversione contabile viene aggiunta una nuova lettera "a
quinquies" (articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972). Si tratta di una nuova inversione
contabile su contratti d’appalto, subappalto, somministrazione e contratti o accordi
simili, compresi quelli conclusi con consorzi e cooperative, in cui i lavori vengono
eseguiti nelle sedi di attività del committente, con prevalente utilizzo di beni di proprietà
del committente. Sono interessate sostanzialmente quei tipi di prestazioni per i quali il
committente ha anche il compito di verificare il pagamento dell'imposta sul reddito di
lavoro dipendente. Tale novità entrerà in vigore solo dopo che la Commissione UE avrà
dato la necessaria approvazione.

Le fatture elettroniche devono essere archiviate elettronicamente in formato XML fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo alla presentazione della relativa dichiarazione annuale dell'IVA per eventuali controlli. In pratica, questa disposizione consente Agenzia delle Entrate di conservare le fatture inviate tramite il portale SDI per questo periodo. Tuttavia tali tempi di conservazione prolungati non potranno essere usati impropriamente contro il contribuente, ma dovrebbero servire solo a scopi statistici.

Anche nel 2020 non potranno essere emesse fatture elettroniche per le prestazioni
fatturate tramite la tessera sanitaria. Evidentemente non sono ancora state trovate regole
chiare sulla protezione dei dati.

Come annunciato, a partire dal 2020 sarà introdotta la lotteria degli scontrini
nell’ambito della lotta all'evasione fiscale. Viene sancito che le vincite di tale lotteria
saranno esenti da tassazione. Per partecipare alla lotteria i clienti possono richiedere
che il loro codice fiscale sia annotato sullo scontrino. Gli esercenti che rifiutano di
inserire il codice fiscale o non lo trasmettono correttamente all’Agenzia delle Entrate
saranno soggetti a sanzioni amministrative comprese tra i 100 e i 500 Euro (per
scontrino) a partire dal 1° luglio 2020. Importante: Occorre garantire che i nuovi sistemi
di cassa siano adatti anche per la registrazione e la trasmissione dei dati necessari per
la lotteria. Le disposizioni in materia sono state stabilite soltanto con il provvedimento
n. 739122/2019 del 30 ottobre 2019 e ne consegue che tutti i registratori di cassa
utilizzati dal 1° luglio 2019 devono essere adattati per la trasmissione telematica dei
corrispettivi!

L'acquistodiveicolielettricieibridiutilizzatidainvalidieipovedentiedailorofamiliari
(dei quali è a carico il disabile) è soggetto all'aliquota IVA ridotta del 4%. E non solo:
Per la prima volta l'aliquota IVA ridotta si applica anche ai servizi di officina sui veicoli
menzionati. Per i veicoli valgono i seguenti limiti di cilindrata: 2.000 cc per i motori a
benzina, 2.500 cc per i motori diesel e 150 kW per i motori elettrici.

Inoltre, il trasferimento di proprietà e l'immatricolazione dei suddetti veicoli non sono
soggetti all’imposta di registro o alla relativa imposta di trascrizione presso il Registro
Automobilistico (PRA).

Il decreto contiene una lunga serie di disposizioni volte a limitare l'importazione illegale di carburanti. Ad esempio, sarà vietato richiedere la sospensione IVA sull'acquisto di carburante attraverso le dichiarazioni d'intento, ad eccezione delle società di trasporto merci e passeggeri. Il rimborso dell'accisa sugli oli minerali alle imprese di trasporto è legato al chilometraggio effettivo dei veicoli al fine di evitare abusi, ipotizzando un
consumo di un litro di gasolio per km.
In tutti i casi di acquisto di veicoli usati dall'estero, per i quali l'IVA non deve essere
pagata tramite il modulo F24 Elide, la documentazione completa sull'acquisto dovrà in
futuro essere presentata all'Agenzia delle Entrate prima dell’immatricolazione. I dettagli
dovranno essere stabiliti con un decreto di attuazione. Per ulteriori informazioni su
questo tema non esitate a contattarci.

Nel corso della conversione del Collegato alla Finanziaria, è stato stabilito che a partire
dal 2020 le tasse automobilistiche potranno essere versate esclusivamente tramite il
sistema di pagamento elettronico "PagoPA".