Legge Finanziaria 2020 e Collegato – Novità per imprese e professionisti

La Legge Finanziaria è stata convertita con la legge 160 del 27 dicembre 2019, in vigore
dal 1° gennaio 2020; consiste in un unico articolo con ben 884 commi. Il Collegato alla
Finanziaria invece – con molte modifiche – è stato convertito con la legge 157 del 19
dicembre 2019, entrata in vigore con il 25 dicembre 2019.

Di seguito riassumiamo le novità principali per imprese e professionisti, di regola in vigore
dal 1° gennaio 2020. Con altre circolari separate vi illustriamo le novità in ambito IVA,
edilizia e immobili, altri ambiti. I riferimenti sono abbreviati come segue: LF per Legge
Finanziaria (con indicazione del comma dell’unico articolo di legge), CF per Collegato alla
Finanziaria.

Tra le novità per imprese e professionisti vi raccomandiamo di fare attenzione alle nuove regole per la compensazione delle imposte valide già a partire dal 16 gennaio 2020 (punto 3 della presente circolare).

1. Introduzioni, abrogazioni e modifiche di varie agevolazioni fiscali

L’Iper- ed il Superammortamento, così come li abbiamo conosciuti, non
esistono più, con l’eccezione degli investimenti che verranno effettuati entro il
2020 e per i quali sono stati pagati acconti del 20% entro dicembre 2019: in tali
casi si applicano ancora le “vecchie” regole.

– Al posto del superammortamento del 130% viene concesso a partire dal 2020
un credito di imposta del 6%. Per società di capitali fino ad ora il risparmio di
imposta era del 7,2%, mentre per le società di persone e le imprese individuali,
considerando anche i contributi INPS, il risparmio era circa del 15%. Per questi
ultimi quindi il peggioramento è consistente. È stabilito inoltre un limite massimo
agli investimenti di 2 milioni di Euro (risparmio massimo quindi 120.000 Euro).
L’agevolazione spetta anche ai professionisti.

– Al posto dell’iperammortamento del 270% per investimenti nell’ambito di
“Industria 4.0” fino a 2,5 milioni di Euro, viene concesso a partire dal 2020 un
credito di imposta del 40%, e per gli investimenti fino a 10 milioni di Euro, invece
dell’aliquota del 200% è concesso un bonus del 20%; per investimenti sopra i 10
milioni di Euro non spetta alcuna agevolazione. Anche in questo caso la riduzione
del bonus è contenuta per le societá di capitali, mentre per gli altri soggetti può
arrivare fino alla metà rispetto a prima. I professionisti non rientrano nell’ambito
di applicazione del presente bonus.

– Per gli investimenti in beni immateriali della categoria Industria 4.0 è
riconosciuto un credito di imposta del 15% con un limite di 700.000 Euro per
investimento.
– I crediti di imposta così determinati possono essere usufruiti in
compensazione
tramite mod. F24 in cinque rate annuali di uguale importo di
base a partire dall’anno successivo a quello dell’investimento (di regola il 2021).
Nel caso del bonus Industria 4.0 il momento di utilizzo del bonus si sposta se nel
2020 non si realizza l’interconnessione con la rete. Per gli investimenti in beni
immateriali il bonus si usufruisce in tre rate annuali. Per la compensazione di tali
bonus non si applica il limite dei 700.000 Euro nell’anno.

Essendo che il nuovo bonus ha effetti anche sul bilancio in quanto rappresenta un ricavo, è stato chiarito che tale ricavo è irrilevante ai fini delle imposte dirette (IRES, IRPEF, IRAP). Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni, salvo che queste non superino l’importo dell’investimento.

– Importante: a partire dal 2020 è richiesto che sulle fatture relative a detti investimenti sia riportata una dicitura del seguente tenore (in attesa di istruzioni più precise): “Investimento effettuato ai sensi dell’art. 1, commi 184-197 legge 160/2019”.
Attenzione: sempre a partire dal 2020 per investimenti Industria 4.0 di oltre 300mila Euro (non più 500mila) è richiesta la perizia giurata di un tecnico, oltre ad una comunicazione al MEF (siamo in attesa di istruzioni al riguardo). Ricordiamo che le suddette agevolazioni – come in passato – non si applicano per immobili ed autovetture.

È stato introdotto un nuovo bonus per le imprese per i seguenti tre ambiti:
- attività di ricerca e sviluppo, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico,
- innovazione tecnologica (si intende lo sviluppo di nuovi prodotti o di processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, non il semplice miglioramento di prodotti esistenti)
- altre attività innovative (attività di design e ideazione estetica nel settore tessile, moda, calzature, occhialeria, mobili e arredamento ed altro). Contemporaneamente è stato abrogato il bonus R&S Industria 4.0 che in origine doveva essere prolungato anche per il 2020.

Die seguito uno specchietto riepilogativo dell’agevolazione:

Tipo di attività misura Limite max.ammesso
R&S tecnologica fondamentale 12% 3.000.000
Innovazione tecnologica 6% 1.500.000
Innovazione tecnolog. ambito ecologia e industria 4.0 10% 1.500.000
Design ecc. (altre attività innovative) 6% 1.500.000

Sono riconosciuti in particolare i costi per i collaboratori impiegati nell’attività,
ammortamenti e/o canoni leasing delle attrezzature specifiche, consulenze
specifiche e costi dei materiali impiegati. I costi dei collaboratori fino a 35 anni,
in possesso di diploma e specializzazione sono conteggiati al 150%.

Il credito di imposta riconosciuto andrá compensato in tre rate di uguale importo nei tre periodi di imposta successivi; non è consentita la cessione del credito di imposta, nemmeno nell’ambito del consolidato fiscale
Sono necessarie varie certificazioni e comunicazioni specifiche, che saranno spiegate con le necessarie disposizioni attuative che devono essere ancora pubblicate.

Viene prolungato il bonus formazione dei dipendenti in ambito Industria 4.0, con
le seguenti categorie:
- per le piccole imprese credito di imposta del 50% delle spese ammesse con un
limite massimo di spesa di 300.000 Euro;

- per le medie imprese bonus del 40% con limite di spesa di 250.000 (finora
300.000 Euro);
- per le grandi imprese bonus del 30% con limite di spesa di 250.000 (finora
200.000 Euro).

Il bonus è aumentato al 60% se la formazione riguarda lavoratori dipendenti
svantaggiati, con limiti di spesa invariati.
Importante: non è più necessario come in passato stipulare e depositare i contratti
collettivi aziendali/territoriali presso l’Ispettorato del lavoro, cosa che ha creato
parecchi problemi per accedere all’agevolazione.

Il bonus verrà utilizzato in compensazione tramite mod. F24, senza considerare i
limiti di 250.000 ovvero 700.000 Euro e non rileva ai fini delle II.DD (anche
IRAP). Presupposto per potere usufruire del bonus le imprese devono essere in
regola in termini di sicurezza sul lavoro e di contributi versati.

Siamo in attesa di istruzioni ministeriali.

Reintroduzione dell’ACE

Ricordiamo che con la Legge Finanziaria del 2019 era stata abrogata l’ACE, sostituita da una complicata riduzione della tassazione in caso di reinvestimento dell’utile, ma mai realmente introdotta. Ora rivive l’ACE retroattivamente a partire dal 2019 con il tasso di rendimento nozionale dell‘1,3%

Tremonti ambientale

La problematica del divieto di cumulo tra bonus Tremonti Ambiente e incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici viene risolta in modo tale che i vantaggi conseguiti con la Tremonti Ambiente possono essere “restituiti” con pagamenti all’Agenzia Entrate. Siamo in attesa delle disposizioni attuative.

Incentivi per il settore trasporto

Per le imprese di trasporto iscritte nel Registro Nazionale degli Autotrasportatori
sono stati previsti incentivi per l’acquisto di automezzi non inquinanti di portata
superiore alle 3,5 t, se contemporaneamente viene rottamato un mezzo di categoria
fino a Euro 4. Sono compresi gli acquisti effettuati dal 27 ottobre 2019 ed il 30
settembre 2020
. Anche in questo caso mancano ancora le istruzioni.

In Finanziaria è stato pure previsto un credito di imposta per le imprese di
trasporto passeggeri compreso tra 4.000 e 40.000 Euro per ogni mezzo. Anche in
questo caso deve essere acquistato – tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2020 – un
mezzo non inquinante (a gas, ibrido, elettrico o con motore a scoppio Euro 6) e
rottamato un mezzo con motore a scoppio di categoria fino ad Euro 4. Restiamo
in attesa delle disposizioni attuative.

Credito di imposta per partecipazione a fiere

Tale bonus, introdotto con il „Decreto Crescita„, per il 2019 viene prorogato anche
al 2020. Purtroppo le procedure prevedono il solito “click-day” che riducono il
bonus ad una lotteria, e soprattutto la dotazione di fondi è assolutamente
insufficiente. Attendiamo le istruzioni.

Rinnovo dell’agevolazione Sabatini

L’agevolazione Sabatini (contributo interessi su investimenti delle PMI) viene
prolungata al periodo 2020 – 2025, peraltro con fondi abbastanza limitati. Il
contributo è pari al 2,75%, quindi di norma al di sotto degli interessi di mercato.
Il contributo aumenta al 3,75% per gli investimenti „ambientali“ e quelli di
Industria 4.0 e tecnologia digitale.

Commercio di libri e riviste/giornali

La Finanziaria 2019 aveva introdotto un bonus ai fini delle imposte locali (IMI/IMU, TASI, TARI ecc.) per gli anni 2019 e 2020. L‘agevolazione viene ora concessa anche alle imprese per le quali tale attività non è esclusiva, ma ci sono altre limitazioni. Se di vs. interesse vi invitiamo a contattarci.

Novitá accisa gasolio

Il bonus sull’accisa del gasolio per le imprese di trasporto spetterà a partire dal 1°
ottobre 2020 soltanto per automezzi di categoria Euro 4 e superiore, e a partire dal
2021 solo per mezzi di categoria da Euro 5 in su.

Utilizzo di carte di credito

Per limitare l’uso del contante ed incentivare l’uso delle carte di
credito/debito/prepagate negli acquisti è concesso a piccole imprese e
professionisti con ricavi fino a 400.000 Euro un credito di imposta del 30%
sull’importo delle commissioni addebitate dai circuiti delle carte. Il bonus si
usufruisce tramite compensazione con mod. F24. L’agevolazione decorre a partire
dal 1° luglio 2020.

Incremento spese ammortamento nuovi impianti di colture arboree

Le imprese agricole che investono in nuovi impianti pluriennali di piante da frutto
o nella silvicoltura potranno detrarre nei periodi di imposta dal 2020 al 2022 un
costo/ammortamento pari all’importo aumentato del 20% (una sorta di
“superammortamento”).

2. Modifiche nella determinazione del reddito imponibile

Nuovi „paletti“ per il regime forfettario

I principi di base (aliquota di tassazione, quota dell’utile e limite dei ricavi)
rimangono invariati, ma vengono fissati parametri di accesso più severi.
- Non è più ammesso a tale regime chi nel 2019 ha posseduto redditi di lavoro
dipendente (anche da pensione) o assimilati superiori a 30.000 Euro (lordi), salvo
che il rapporto di lavoro non sia terminato nel 2019.

- non è altresì ammesso chi nel 2019 ha pagato retribuzioni a lavoratori dipendenti
superiori a 20.000 Euro (lordi).
Non sono state introdotte barriere in relazione ai beni ammortizzabili utilizzati.
Per incentivare all’uso della fattura elettronica, ai soggetti forfettari che utilizzano
soltanto fatture elettroniche vengono accorciati di un anno i termini di decadenza
per l’accertamento.

Invitiamo i soggetti interessati a verificare soprattutto se non hanno superato il limite dei 30.000 Euro di reddito nel 2019 come dipendenti, amministratori o pensionati.

Addio alla flat tax:

La tanto pubblicizzata introduzione a partire dal 2020 dell’imposta sostitutiva del 20% (= flat-tax) per i redditi fino a 100.000 Euro viene abrogata senza essere stata mai applicata.

Deducibilitá degli interessi passivi

Sono state introdotte delle deroghe al principio di cui all’art. 96 TUIR, dove viene
sancita l’indeducibilità degli interessi passivi oltre il 30% del ROL, per le società
di progetto cd. “PIPLT” che realizzano lavori di allacciamento ed urbanizzazione
di interesse pubblico pubbliche. Obbiettivo di tale norma sono soprattutto le
“PPP” (Public Private Partnership) e le societá concessionarie.

Deducibilità dell’IMU/IMU

Ricordiamo che fino al 2018 l’IMU pagata dalle imprese era indeducibile all‘80%
nella determinazione della base imponibile IRES/IRPEF. Con la Finanziaria 2019
l’indeducibilità è stata ridotta al 60%. Ora per il 2019 l’indeducibilità è stata
retroattivamente stabilita al 50% (anche per l’Alto Adige). Per il 2020 e 2021 la
deducibilità sale al 60%, mentre dal 2022 la deducibilità dovrebbe (in teoria)
finalmente essere sancita al 100%: staremo a vedere.

Autovetture in uso ai dipendenti

Alla fine la riforma delle norme in materia è stata molto „soft“, rispetto alle prime
bozze circolate della Finanziaria.
Ricapitolando, ricordiamo che fino ad ora per le autovetture concesse in uso
promiscuo ai dipendenti veniva calcolata una retribuzione in natura sulla base
delle tariffe ACI specifiche di ogni vettura conteggiata per una percorrenza
presunta di 4.500 km (il 30% di 15.000 km). Tale modalitá di calcolo resta in
vigore per i contratti (d’uso, noleggio) conclusi con i dipendenti fino al 30 giugno
2020. A partire dal 1° luglio 2020 la disciplina di addebito del fringe benefit ai
dipendenti sará variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo come
di seguito indicato, sempre con riferimento ad una percorrenza di 15.000 km:

- fino a 60 g/km: 25% (cioè 3.750 km/anno invece degli attuali 4.500 km),
- oltre 60 fino a 160 g/km: 30% (corrisponde alla prassi attuale dei 4.500 km/anno),
- oltre 160 fino 190 g/km: 40% (cioè 6.000 km/anno) e dal 2021 50% (7.500 km/anno);
- oltre 190 g/km: 50% (cioè 7.500 km/anno) e dal 2021 60% (corrisponde a 9.000
km/anno).
Nel caso di concessione in uso da parte dell’azienda dietro pagamento dell’auto
aziendale dovrà essere naturalmente emessa fattura (con IVA) come in passato.
Le regole per l’azienda in definitiva restano invariate, i costi delle autovetture
concesse in uso ai dipendenti in fringe benefit restano deducibili nella misura del
70%. Non vi è quindi la necessitá di ripensare la gestione del parco macchine
aziendale sulla base delle novitá di cui sopra.

In definitiva sono stati penalizzati soltanto i dipendenti che utilizzano auto aziendali più inquinanti: una soluzione la cui ratio non è del tutto comprensibile.

Buoni pasto ai dipendenti

Ricordiamo che fino ad ora i buoni pasto concessi ai dipendenti non concorrevano
alla formazione del reddito per importi fino a 5,29 Euro per quelli in forma
cartacea e fino a 7,00 Euro per quelli elettronici. Ora tali limiti sono stati
modificati, e cioè a) per quelli cartacei il limite è stato ridotto a 4,00 Euro, e b) per
quelli elettronici è stato aumentato a 8,00 Euro.

Restano invariate le esenzioni da tassazione le somministrazioni di pasti in mense
aziendali e le indennità sostitutive fino all’importo giornaliero di 5,29 Euro delle
somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti a) ai cantieri edili, b) ad altre
strutture lavorative a carattere temporaneo, e c) ad unitá produttive ubicate in zone
prive di strutture/servizi di ristorazione.

Ammortamento avviamento

L’ammortamento (fiscale) dell‘avviamento e di altre immobilizzazioni
immateriali, che dal punto di vista fiscale era stato regolamentato con la Legge
Finanziaria 2019 sulla base di aliquote differenti applicabili dal 2019 al 2029,
viene ora modificato nel senso che la quota del 5% prevista per il 2019 viene
differita al 2025 e quattro periodi successivi.

Commercio di fiori e piante tra imprese agricole

È previsto un regime speciale per gli imprenditori agricoli che commercializzano piante e fiori „vivi“, nel limite del 10% del loro volume d’affari e a favore di altri imprenditori agricoli florovivaistici, consistente nell’applicazione di un coefficiente di redditivitá del % ai corrispettivi delle operazioni suddette soggette ad IVA.

3. Altre novità per imprese/professionisti

Compensazione orizzontale crediti di imposta 2019 soltanto dopo l’invio della
relativa dichiarazione dei redditi
A partire dal 2020 i crediti emergenti da dichiarazioni per il 2019 potranno essere
compensati con mod. F24, per importi superiori a 5.000 Euro, soltanto dieci giorni
dopo che la relativa dichiarazione sia stata inviata telematicamente, quindi di
regola a partire da dicembre 2020. La regola finora applicabile soltanto ai crediti
IVA viene quindi resa generale. Il prossimo 16 gennaio 2020 crediti IRES, IRPEF,
IRAP, imposte sostitutive e addizionali, per importo superiore a 5.000 Euro non
potranno essere compensati.

La limitazione non riguarda i crediti del 2018. La possibilitá di compensazione
“verticale”, quindi imposta su imposta dello stesso tipo, resta pure invariata, così
come tale limitazione non riguarda la compensazione di crediti di imposta
emergenti dal quadro RU della dichiarazione dei redditi, quali ad es. il bonus
formazione, bonus R&S ecc.

Restano invariate le norme sul visto di conformitá.
Maggiori dettagli sul tema li trovate sulla nostra circolare 4/2020.

No F24 in compensazione tramite homebanking

Praticamente tutti i mod. F24 che presentano delle compensazioni non potranno
più essere presentati semplicemente tramite homebanking, ma dovranno transitare
tramite il sistema “F24 web” o „F24 online“ oppure tramite i portali „Entratel“
e „Fiscoonline“. L’Agenzia Entrate ha chiarito con Risoluzione 110/E del 31
dicembre 2019 che tale novità vale anche per tutte le compensazioni del sostituto
di imposta, quindi ad. es. il bonus-Renzi, i rimborsi da mod. 730 ecc.. Tale rigiditá
risulta incomprensibile in quanto si potevano inquadrare tali fattispecie come
compensazioni verticali.

Nel caso non abbiate un accesso ad uno dei suddetti sistemi online vi possiamo
aiutare nell’invio dei modd. F24. Questa novitá però rafforza il ns. suggerimento
a dotarsi di un accesso diretto ad uno dei sistemi suindicati per effettuare i
pagamenti.

Ritenute in appalti/subappalti e contratti di somministrazione

Si tratta della norma più discussa tra quelle inserite nel pacchetto della Finanziaria di fine anno. Anche in questo caso la versione definitiva della legge è stata ammorbidita rispetto alle prime versioni, che avrebbero avuto effetti devastanti sulla gestione ed amministrazione di molte imprese. In pratica la norma ora introduce una funzione di controllo e verifica n capo al committente in casi critici. Di seguito le novitá.

La funzione di controllo da parte del mandante si attiva soltanto nel caso di
contratti:

  1. a)  nei quali le prestazioni di lavoro prevalgono sulle forniture di beni, e

  2. b)  nei quali vengono utilizzati macchinari, attrezzature e apparecchi

    prevalentemente di proprietà del committente, e

  3. c)  nei quali l’attività viene svolta presso le sedi del committente.

Come si evince dalla formulazione definitiva sono soggette alla nuova disciplina
le prestazioni di servizi che già in passato erano borderline e potevano essere visti
come rapporti di lavoro subordinato camuffati.
Comunque anche in presenza di tutti e tre i succitati presupposti si è esonerati
dalla verifica se:

- il valore del contratto non supera i 200.000 Euro,
- l’appaltatore dimostra che negli ultimi tre anni:

  1. 1)  è in regola con le dichiarazioni dei redditi;

  2. 2)  abbia versato sul conto fiscale imposte per almeno il 10% dei

    ricavi/compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

  3. 3)  non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito
    affidati all’Agenzia Riscossioni in corso per un importo superiore a 50.000

    Euro

Gli appaltatori devono a tale proposito consegnare al committente una apposita “certificazione” rilasciata dall’Agenzia Entrate e che ha validità di quattro mesi. Nel caso non si applichino gli esoneri, vi saranno varie conseguenze per l’appaltatore che in primis dovrà versare separatamente per ogni appalto/committente le ritenute per i dipendenti impiegati nell’esecuzione delle singole opere (previo separato calcolo delle ritenute specifiche dei lavoratori coinvolti). Poi entro 5 giorni dalla scadenza del versamento delle stesse ritenute dovrà fornire al committente la prova del corretto adempimento, con copie del calcolo di retribuzioni, ritenute e contributi e dei modd. F24 quietanzati. Inoltre nel versamento delle anzidette ritenute non è consentito operare alcuna compensazione!
Per il committente, se non sono applicabili gli esoneri di cui sopra, scattano gli obblighi di controllo e verifica. Se le prove del corretto adempimento da parte
dell’appaltatore non sono fornite, egli dovrà:
- trattenere in sede di pagamento una somma fino a concorrenza del 20%
dell’importo contrattuale, e

- darne comunicazione all’Agenzia Entrate entro 90 giorni (in pratica una
denuncia).
Se il committente non adempie ai suddetti obblighi sarà soggetto alle medesime
sanzioni dell’appaltatore per il mancato versamento delle ritenute.

Seppure probabilmente tale nuova disciplina troverà applicazione in misura ed in
settori marginali, rappresenta pur sempre un enorme fardello di adempimenti
per i soggetti che dovranno sottostare alle nuove severe regole.
La novità entra in vigore con il 1° gennaio 2020, esplicitamente anche per i
contratti conclusi prima di tale data (si veda la Ris. Agenzia Entrate 108 del 23
dicembre 2019).

F24 e cessazione dell’attività

Chi riceve una notifica da parte dell’Agenzia Entrate del provvedimento di
cessazione della partita IV A oppure una comunicazione di esclusione IV A
dall’elenco dei soggetti che effettuano operazioni intra-UE (elenco VIES), sarà
escluso dalla possibilità di compensare crediti di imposta tramite mod. F24 con
effetto dalla data di notifica dell’atto e fino alla eventuale rimozione delle
irregolarità che hanno generato il provvedimento.

Controlli INPS e INAIL

INPS, INAIL e Agenzia Entrate intendono rafforzare la collaborazione per
impedire le compensazioni orizzontali non giustificate di crediti di imposta. Non
sono ancora note le prossime misure in tale senso che saranno contenute in un
decreto attuativo.

Crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione

È stato introdotto in extremis una norma nel Collegato che prevede per i contribuenti la possibilità di compensare eventuali debiti da cartelle di pagamento e simili di imposte e tributi con crediti scaduti nei confronti della Pubblica Amministrazione, nel periodo tra il 25 dicembre 2019 ed il 31 dicembre 2020. Per usufruire di tale possibilità è necessario presentare apposita istanza all’Agenzia Entrate. Inoltre è richiesto che il debito tributario sia stato assegnato all’Agenzia riscossioni entro il 31 ottobre 2019.

Certificazioni Uniche

A partire dal 2021 i sostituti di imposta dovranno inviare le Certificazioni Uniche
(„CU“) ai percipienti ed all’Agenzia Entrate entro il 16 marzo dell’anno
successivo; soltanto nei casi in cui tali certificazioni sono irrilevanti per la
dichiarazione precompilata, potranno essere inviate entro il 31 ottobre.

Per le ritenute operate nel 2019 valgono ancora i vecchi termini, e cioè invio
all’A.F. entro il 7 marzo ed al percipiente entro il 31 marzo 2020.

Privatizzazione imprenditori individuali

È stata riproposta la possibilità per gli imprenditori individuali di privatizzare
immobili strumentali (per natura) posseduti alla data del 31 ottobre 2019 e presenti
nel patrimonio all‘1.1.2020. la privatizzazione deve avvenire entro il 31 maggio
2020, è prevista una imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze. Si adotta come
valore di mercato il valore catastale rivalutato. L’imposta andrà versata in due rate
del 60% entro il 30 novembre 2020 e del 40% entro il 16 giugno 2021.

Rivalutazione dei beni aziendali

Viene riproposta anche la rivalutazione dei beni aziendali a condizioni
decisamente migliori rispetto alle versioni degli ultimi anni.
Potranno essere rivalutati nel bilancio 2019 i beni di categorie omogenee già
risultanti a bilancio al 31.12.2018.

L’imposta sostitutiva è del 12% (16% l’anno scorso) per i beni ammortizzabili e
del 10% (12% l’anno scorso) per quelli non ammortizzabili. Inoltre per affrancare
la riserva di rivalutazione si può versare una ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
Come anche in passato la rivalutazione non avrà effetto fiscale immediato, ma
soltanto a partire dal terzo esercizio per gli ammortamenti e dal quarto esercizio
per le eventuali plusvalenze. Soltanto per gli immobili la rivalutazione avrà effetto
già dall’esercizio 2021.

Altra novità positiva è la possibilità di versare l’imposta sostitutiva in tre rate
senza interessi (in sei rate per importi superiori a 3.000.000 Euro).

La Web-Tax entra in vigore

Ricordiamo che con la Finanziaria 2019 era stata introdotta la cd. “Web-Tax”, che
però in mancanza del decreto attuativo non era mai entrata in vigore. Ora entra in
vigore dall’1.1.2020 senza necessità di ulteriori decreti. Tocca soltanto società con
un volume d’affari superiore a 750 milioni di Euro e riguarda il business
online/digitale.

Nuova plastic-tax da luglio

La nuova plastic-tax (MACSI) sugli imballaggi di plastica entra in vigore dal 1°
luglio 2020 nella misura di 0,45 Euro per kg di plastica. Dovranno essere
presentate delle comunicazioni trimestrali ai fini della determinazione
dell’imposta. Contemporaneamente viene previsto un credito di imposta del 10%
sull’acquisto di impianti in grado di produrre imballaggi biodegradabili e
compostabili (beneficio max. 20.000 Euro).

Tale imposta riguarda non soltanto i produttori ma anche gli importatori di
imballaggi in plastica. Siamo in attesa delle istruzioni per l’applicazione del
tributo.

Nuova sugar-tax da ottobre

La sugar tax colpirà le bevande non alcooliche zuccherate a partire dal 1° ottobre
2020 nella misura di 10 Euro per ettolitro per i prodotti finiti e di 0.25 Euro per
litro per i prodotti concentrati utilizzati nella produzione. Nel dettaglio vengono
determinate le soglie al di sopra delle quali si applica il nuovo tributo. Anche in
questo caso sono soggetti al tributo sia i produttori di tali prodotti che anche gli
importatori dei medesimi prodotti, mentre non sono colpiti dalla tassa i prodotti
destinati all’esportazione. Contiamo di informarvi tempestivamente non appena
verranno emanate istruzioni al riguardo.