L’impianto fotovoltaico e l’agevolazione del 36% – 50% dal 2012– attenzione alla modalità di pagamento

L’impianto fotovoltaico e l’agevolazione del 36% - 50% dal 2012– attenzione alla modalità di pagamento

Le spese sostenute per l’acquisto e per l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica su edifici residenziali danno diritto alla detrazione del 36% (50% fino al 30.6.2013). Ne consegue che alle persone fisiche viene riconosciuto, fino a fine giugno 2013, una detrazione pari al 50% per una spessa massimo di 96.000 Euro. Il chiarimento è contenuto nella Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013 dell’Agenzia delle Entrate. Viene confermato che la realizzazione di impianti fotovoltaici è equiparata alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, come previsto dall’art. 16-bis del DPR 917/1986. Coloro che hanno già effettuato dei pagamenti, possono beneficiare della detrazione, effettuando, sulla base di istruzioni già emanate in passato, una seconda volta i versamenti. Di seguito i dettagli:

 

 

Condizioni

 

Al fine del riconoscimento della detrazione è necessario che l’impianto fotovoltaico sia posto direttamente a servizio dell’abitazione e che quindi lo stesso sia stato installato per far fronte al fabbisogno energetico della stessa (ossia, per usi domestici, di alimentazione di apparecchi elettrici, di illuminazione, ecc.). Peraltro, la detrazione non spetta in presenza di un impianto di potenza superiore a 20 kw ovvero non posto al servizio di un’abitazione ancorché di potenza pari o inferiore a 20kw, in quanto tale fattispecie configura esercizio di un’attività commerciale.

 

Non è cumulabile con la tariffa incentivante

Qualora, in relazione all’impianto fotovoltaico siano state riconosciute detrazioni fiscali, non sono applicabili le tariffe incentivanti. Sono invece cumulabili con lo “scambio sul posto”, nonché con il “ritiro dedicato”. Lo scambio sul posto è una particolare modalità di valorizzazione dell’energia elettrica che consente, al Soggetto Responsabile di un impianto, di realizzare una specifica forma di autoconsumo immettendo in rete l’energia elettrica prodotta ma non direttamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.

 

 

Documentazione richiesta

Al fine di beneficiare della detrazione in esame, non è necessario disporre di una documentazione specifica; l’Agenzia delle Entrate, infatti, riconosce che non è necessario disporre della documentazione attestante il conseguimento del risparmio energetico, posto che “la realizzazione dell’impianto a fonte rinnovabile comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica negli edifici”. È perciò sufficiente conservare la documentazione che comprova l’acquisto e l’installazione dell’impianto a servizio dell’edificio residenziale.

Attenzione: È necessario che i pagamenti vengano effettuati tramite bonifico bancario dal quale cioè risultino:

- il riferimento all’art. 16-bis del TUIR,

- il codice fiscale del soggetto che paga e

- la partita IVA del beneficiario del pagamento.

Al momento del pagamento del bonifico, viene operata una ritenuta pari al 4%, a titolo di acconto dell’imposta dovuta.

 

 

Pagamenti effettuati nel 2012 con bonifico “non parlante”

 

Chi ha pagato nel 2012 l'installazione di un impianto fotovoltaico con un bonifico “non parlante”, può rifare un nuovo bonifico bancario all'impresa installatrice, completo dei dati richiesti per la detrazione del 36-50% e concordare con il fornitore le modalità di restituzione dell'importo originariamente pagato. Questo suggerimento è contenuto nella risoluzione delle Entrate 7 giugno 2012, n. 55/E.  Inoltre è consentita soltanto la correzione di un bonifico effettuato nell'anno precedente, quindi, non possono essere corretti nel 2013 i bonifici non parlanti effettuati nel 2011. Per i pagamenti effettuati nel 2012 e “sistemati” nel 2013, si beneficia della detrazione dal 2013, in quanto il versamento è avvenuto correttamente soltanto nel 2013.

 

Ricordiamo che rimane valida la detrazione del 55% per l’installazione di impianti fotovoltaici ai sensi della nota disposizione sulle riqualificazione energetica degli edifici.

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

scarica qui la circolare C-13-24.04.13 - Impianto fotovoltaico