Locazioni brevi – buoni pasto – gestione separata Inps – voluntary disclosure – rendite catastali

Locazioni brevi – buoni pasto – gestione separata Inps – voluntary disclosure – rendite catastali

Con la presente circolare Vi informiamo su alcune importanti novità introdotte nelle ultime settimane, che possono interessare tutti i contribuenti e non solo le imprese ed i liberi professionisti:

 

  1. Tassazione delle locazioni brevi – Ritenute solo dal 12 settembre 2017

Vi abbiamo già informato con la nostra circolare n. 19/2017 circa l’introduzione dell’obbligo di trattenere e versare una ritenuta del 21%, posto a carico dei gestori di portali telematici (per es. Airbnb) e degli intermediari immobiliari che incassano canoni relativi a locazioni brevi (di durata cioè inferiore ai 30 giorni). La ritenuta del 21% viene effettuata a titolo di imposta se il soggetto ha optato per la cedolare secca ed a titolo di acconto negli altri casi. Solo il 12 luglio l’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento, comunque poco chiaro, contenente le disposizioni attuative del provvedimento. Secondo fonti non ufficiali, per tale motivo ed an-che per quanto previsto dallo Statuto del Contribuente, l’Agenzia delle Entrate potrà pretende-re il versamento di tale ritenuta solo 60 giorni dopo l’entrata in vigore di detto provvedimento, quindi presumibilmente solo dal 12 settembre 2017 e fino ad allora si attendono ancora chia-rimenti.

Conclusione: in concreto la nuova ritenuta del 21% sulle locazioni brevi andrà operata e versata solo sugli affitti incassati a decorrere dal 12 settembre 2017. Il primo versamento mediante l’utilizzo del mod. F24 scadrà quindi il 16 ottobre 2017. Ci auguriamo che fino a quella data intervengano nuove istruzioni, delle quali Vi informeremo tempestivamente.

 

  1. Novità per i buoni pasto a decorrere dal 9 settembre 2017

L’Amministrazione finanziaria, con il decreto n. 122 del 7 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta del 10 agosto, che entrerà in vigore il 9 settembre 2017, ha parzialmente modificato l‘orientamento restrittivo espresso in passato con riferimento ai cd. buoni pasto, i ticket sostitutivi del servizio di mensa aziendale.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 51 del Tuir i datori di lavoro possono erogare ai propri dipendenti, in sostituzione del servizio mensa, dei buoni pasto che non sono sottoposti a tassazione, fino all’importo di € 5,29 per ciascun buono, aumentato ad € 7 per i buoni in formato elettronico. I ticket restaurant inoltre non sono trasferibili e non possono essere convertiti in denaro.

Le novità introdotte con il decreto citato riguardano l’eliminazione di varie altre limitazioni all’utilizzo dei buoni stessi, che l’Agenzia aveva introdotto in passato:

- ora è ammesso espressamente che i buoni pasto possano essere utilizzati non solo in mense, bar e ristoranti, ma anche nei supermercati, nelle rosticcerie e in agriturismi o presso agricoltori con vendita al dettaglio, purché essi abbiano stipulato un’apposita convenzione con il datore di lavoro;

- mentre in passato era vietato l’utilizzo di più buoni pasto, ora è ammesso utilizzare cumulativamente fino ad otto buoni pasto, quindi sostanzialmente i ticket possono essere usati per acquisti fino ad € 42,32€ (buoni cartacei) e ad € 56 (buoni in formato elettronico);

- viene inoltre espressamente confermata la possibilità di erogare i buoni pasto anche se l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pranzo. Da ciò deriva anche la possibilità di utilizzare i buoni pasto non solo nei giorni di lavoro, ma anche in altri giorni.

Per il datore di lavoro rimane naturalmente valida la limitazione che prevede la possibilità di erogare un solo buono pasto per ogni giorno lavorativo e solo per i giorni in cui non viene fornito direttamente il servizio mensa. Il buono non spetta nemmeno per le giornate in cui al dipendente spetta il rimborso delle spese di vitto (per es. nel caso di trasferta).

 

  1. Contributi alla gestione separata Inps

Con la Circolare n. 122 del 28 luglio 2017 l’Inps ha stabilito un aumento dello 0,51% dell’aliquota contributiva dovuta da alcuni iscritti alla gestione separata Inps (per es. i membri dei Consigli di Amministrazione) con effetto dal 1° luglio 2017. A decorrere da tale data i soggetti non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA dovranno versare un contributo pari al 33,23% (e non più del 32,72%), mentre rimane invariata l’aliquota del 24% per i pensionati e coloro che sono iscritti ad un’altra gestione obbligatoria.

Invariata rimane anche l’aliquota del 25,72% a carico di coloro che sono iscritti ad altra gestione obbligatoria, non sono pensionati, ma risultano titolari di partita IVA.

L’aumento riguarda i compensi pagati a decorrere dal 1° luglio 2017. Le istruzioni sono state pubblicate però solo a fine luglio, pertanto l’INPS ha consentito il pagamento di eventuali somme aggiuntive dovute fino al 16 ottobre 2017 senza aggravi.

 

  1. Voluntary disclosure

Il termine per inviare le domande di adesione alla cd. „voluntary disclosure-bis“ è stato prorogato dal 31 luglio al 2 ottobre 2017. È stata però dimenticata la proroga del termine per inviare la relazione di accompagnamento, pertanto qualora non intervenga una proroga in tal senso all’ultimo minuto, le istanze di adesione andranno per forza di cose inviate qualche giorno prima del 2 ottobre, visto che per l’invio della relazione di accompagnamento è indispensabile avere un indirizzo mail apposito, che però viene comunicato solo qualche giorno dopo, unitamente alla ricevuta di consegna della domanda. Anche nel modello F24 devono inoltre essere indicati i dati di controllo che sono contenuti nella ricevuta di consegna.

Vi preghiamo di prendere contatto con il nostro ufficio se desiderate usufruire di questa ultima possibilità per far emergere i patrimoni detenuti all’estero.

 

  1. Rendita catastale e celle frigorifere

La Cassazione, con l’ordinanza n. 19248/2017 ha stabilito che le celle frigorifere vanno escluse dal calcolo per la determinazione della rendita catastale degli immobili della categoria catastale D, in quanto esse nella norma non sono stabilmente infisse al suolo, ma amovibili. La sentenza, pur riguardando un’azienda ortofrutticola, può interessare anche molte altre aziende, quali ad es. quelle alberghiere ed essa può essere particolarmente significativa per il calcolo della base imponibile IMI.

 

  1. Cessione del credito per le spese di riqualificazione energetica

Dal 1.1. al 31.12.2017 il credito di imposta spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali può essere ceduto dalle persone fisiche ai fornitori, alle imprese esecutrici ed anche a terzi (con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari), indipendentemente dal reddito del cedente.

La cd. „manovra correttiva“(DL n. 50/2017) ha esteso, in presenza di determinati presupposti, la possibilità di cessione del credito di imposta spettante nella misura del 70% o del 75%, alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Con il provvedimento N. 165110 del 28 agosto 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative necessarie per la cessione di detto credito. Se necessitate di ulteriore documentazione potete metterVi in contatto con noi.

 

  1. Nuovo modello per la registrazione dei contratti di locazione

L’Agenzia delle Entrate il 15 luglio 2017 ha pubblicato un nuovo modello RLI da utilizzare per la registrazione, la proroga, la cessione e la risoluzione dei contratti di locazione ed anche per esercitare o revocare l’opzione per la cedolare secca, nonché per comunicare la variazione dei dati catastali degli immobili locati. I modelli previgenti possono essere utilizzati solo fino al 18 settembre 2017.

 

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica la circolare C-37-05.09.2017 Brevi informazioni