Manovra correttiva (D.L. 50/2017) convertita in legge con modifiche

Manovra correttiva (D.L. 50/2017) convertita in legge con modifiche

La cd. “manovrina” – il D.L. 50/2017 – è stata convertita con la legge 96/2017 ed è stata pub-blicata in G.U. il 23 giugno 2017: è quindi in vigore dallo stesso giorno. Detta legge di con-versione contiene numerose modifiche rispetto al decreto originario. Di alcuni aspetti – lo split payment e le novità in tema di compensazioni – vi abbiamo informato con le ns. circolari 29 e 30. Per le altre novità vi presentiamo di seguito una panoramica.

1. Novità in ambito IVA
Detra-zione dell’im-posta
(art. 2) Con una modifica all’art. 19 della legge IVA è stato accorciato il termine per la detrazione dell’imposta. In precedenza era possibile portare in detrazione l’imposta sugli acquisti, il cui diritto nasce nel momento in cui diventa esigibile, entro il termine della dichiarazione IVA del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è sorto il diritto. Quindi, per esempio, per una fattura di acquisto di marzo 2017 il diritto alla detrazione finora sorgeva al più presto nel mese di marzo 2017 e poteva essere esercitato al massimo entro il termine di invio della dichiarazione IVA per il 2019 (quindi con le vecchie norme sarebbe stato aprile 2020); al massimo entro tale termine doveva essere anche registrata la fattura di acquisto.
Tale termine massimo è stato ridotto di due anni, nel senso che il diritto alla detrazione sarà possibile soltanto entro la data ultima per l’invio della dichiarazione IVA del relativo anno: nell’esempio di cui sopra il termine, anche per la registrazione della fattura di acquisto, diventa il mese di aprile 2018!
Nel corso della conversione è stata prevista una norma transitoria, nel senso che la novità è in vigore dal 1° gennaio 2017 per tutte le fatture emesse da tale data. Ciò significa che le fatture (e bollette doganali) emesse in precedenza, ad esempio nel 2016, possono essere registrate e la relativa imposta può essere portata in detrazione entro i termini in vigore in precedenza fino al 31 dicembre 2016.
Importante: tale nuova regola deve indurre a modificare il comportamento in caso di ricevimento di fatture contestate, per le quali in passato si poteva attendere di chiarire gli aspetti critici con il fornitore prima di registrare la fattura stessa. In futuro è opportuno procedere con la registrazione e poi attendere un’eventuale nota di accredito del fornitore.

Clausola di salva-guardia per le ali-quote IVA (art. 9) Crescono le probabilità che ai fini dell’equilibrio di bilancio dello Stato vengano innalzate le aliquote IVA, cosa che finora è stata evitata. Si parla di aumenti delle aliquote del 10% e del 22%. In particolare sarebbero previsti per l’aliquota del 10% un aumento all’11,5% dal 2018, al 12% nel 2019 e al 13% dal 2020. Mentre per l’aliquota del 22% si ipotizzano aumenti al 25% dal 2018, al 25,4% dal 2019, per poi scendere al 24,9% nel 2020 e ritornare al 25% dal 2021.
Inutile rimarcare quanto preoccupi gli operatori economici tale aumento. Si vedrà verso fine anno se aumento sarà e quali misure si possono intraprendere.
Responsa-bilità soli-dale per il versamento dell‘IVA Ricordiamo che già in passato in determinati settori (autovetture, pneumatici, telefoni cellulari, PC, animali vivi) era stata introdotta la responsabilità solidale per l’acquirente nel caso il fornitore non versi l’imposta a debito e l’acquisto sia avvenuto ad un prezzo inferiore a quello di mercato (art. 60 legge IVA). In corso di conversione del decreto è stata inserita la previsione della responsabilità solidale per gli acquisti di carburanti, che però è esclusa se il prezzo più basso è giustificato sulla base di argomenti oggettivi o disposizioni di legge. Non appena saranno pubblicate le disposizioni attuative vi informeremo.

Vitto e al-loggio per studenti universi-tari Con una interpretazione autentica dell’art. 10, numero 20 della legge IVA è stato chiarito, con effetto retroattivo, che le prestazioni di vitto e alloggio a studenti universitari effettuate da enti pubblici sono esenti IVA. Comunque, a partire dal 24 giugno 2017 tali prestazioni sono da considerare escluse dal campo di applicazione IVA, con le inevitabili conseguenze dal punto di vista del pro-rata di indetraibilità IVA, da calcolare con le usuali norme.

Trasporto di
autoveicoli Il trasporto di autoveicoli in concomitanza al trasporto di persone si considera una prestazione accessoria ai sensi dell’art. 12 della legge IVA e andrà trattata dal punto di vista IVA come la prestazione principale.

 

2. Tassazione delle imprese

Riduzione ACE
(art. 7) È stata ridotta la capitalizzazione fittizia degli incrementi di patrimonio netto (da utili o versamenti di capitale), cosiddetta „ACE“: in altri termini si porteranno in detrazione dalla base imponibile meno interessi virtuali.
Per i soggetti IRES dal 2017 conteranno di nuovo – erano stati nella prima versione tagliati – gli incrementi di P.N. a partire dal 2010, non soltanto quelli degli ultimi cinque esercizi. In compenso sono stati ridotti i tassi virtuali di interesse, all’1,6% per il 2017 ed all’1,5% per il 2018. Per il 2016 è rimasto in vigore il tasso del 4,75%.
La novità è però appesantita dal fatto che gli acconti di imposta per il 2017 devono tenere conto di tale riduzione del tasso. Ciò ha comportato non pochi disagi, considerato che la norma è stata convertita in legge pochi giorni prima della prima scadenza del 30 giugno scorso.

Patent-box e marchi (art. 56) L’agevolazione cosiddetta „patent-box“ si applica soltanto per i brevetti e non più per i marchi. L’esclusione di questi ultimi è motivata dal fatto che le norme in materia sono state adeguate alle direttive dell’OCSE (documento Action n° 5). Tale limitazione non riguarda le pratiche presentate entro il 31 dicembre 2016, e quindi per le opzioni degli anni 2015 e 2016 restano in vigore le “vecchie” norme fino al 2021.
Imposta per le im-prese IRI (art. 58) Ricordiamo che a partire dal 2017 le imprese individuali, le snc e sas e le srl in trasparenza fiscale (art. 116 del TUIR) possono optare per una tassazione al 24% per gli utili accantonati/non prelevati, al pari delle società di capitali ordinarie. Il decreto legge ora convertito contiene una norma esplicativa attinente al caso di “fuoriuscita” dal regime: per le riserve di utili formate con gli utili di cui alla presente norma viene riconosciuto un credito di imposta del 24%.
Transfer Price e accertamenti (art. 59) La legge di conversione ha confermato le modifiche introdotte nell’ambito delle norme sul „transfer-price“, per adeguarlo al piano d’azione internazionale “BEPS”.
- Viene cancellato il riferimento al “valore normale” all’art. 110, comma 7 del TUIR, sostituito coerentemente ai principi dell’OCSE con “prezzi e condizioni che imprese indipendenti sul libero mercato ed in condizioni analoghe avrebbero concordato”.
- La seconda modifica riguarda il riconoscimento in rettifica del reddito di una società italiana nel caso di accertamento (di segno opposto naturalmente) sul reddito di società consociata estera effettuato da un’Amministrazione Finanziaria di altro paese. Ciò a condizione che vi sia una accordo con lo stato estero contro le doppie imposizioni ed un adeguato scambio di informazioni finanziarie.
WEB-TAX
(ar.t 1-bis) In sede di conversione del decreto è stata introdotta la cd. “web-tax”, una forma di tassazione delle multinazionali del web con un fatturato consolidato di almeno un miliardo di Euro di cui almeno 50 milioni in Italia, oltre ad avere determinato le modalità di individuazione di una eventuale stabile organizzazione ed altri aspetti.
Indici
sintetici di affidabilità (art. 9-bis) Sempre in sede di conversione è stata prevista l’introduzione dei nuovi “indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA) al posto degli attuali studi di settore che verranno aboliti. Imprese e professionisti verranno valutati su una scala da 1 a 10 in base a determinati parametri quali il valore aggiunto per addetto, l’intensità degli investimenti in immobilizzazioni materiali, coefficienti di durata media delle rimanenze ecc.
Al raggiungimento di determinati valori il contribuente potrà usufruire di agevolazioni ed esoneri da adempimenti (visti di conformità, norme sulle societá di comodo e altri). Restiamo in attesa dei necessari decreti attuativi.

Credito di imposta bo-nus riquali-ficazione alberghi (art. 12-bis) Il bonus del 30% ovvero del 65% di cui al D.L. 83/2014 per le strutture alberghiere per le spese di riqualificazione e accessibilità (limite massimo di spesa Euro 666.667,00) viene riconosciuto anche per le spese relative ad ulteriori interventi tra i quali sono compresi gli acquisti di mobili ed arredi, a condizione che gli stessi beni non vengano destinati a finalità estranee o ceduti prima dell’ottavo esercizio successivo all’acquisto. Restano le modalità di accesso tramite “click-day” ed il limite massimo per il bonus di Euro 200.000.

Rottama-zione car-telle e DURC (art. 1-quater) Chi ha presentato istanza di rottamazione di cartelle a Equitalia entro il 21 aprile 2017, può ottenere l’emissione del DURC per potere partecipare a gare ed appalti pubblici dietro presentazione di copia dell’anzidetta istanza. Naturalmente tale DURC diventa nullo nel caso il contribuente non adempia successivamente ai pagamenti concordati con Equitalia.
3. Immobili

Dal 1° luglio sono entrate in vigore rilevanti novità nel campo delle locazioni a breve termine:
- anche per le locazioni a breve termine si può optare per la cosiddetta „cedolare secca“nella misura del 21%;
- gli intermediari di tali contratti di locazione – nella misura in cui si occupano anche di pagamenti/incassi – dovranno presentare apposite comunicazioni/dichiarazioni ed operare una ritenuta sempre del 21%.
Sostanzialmente la norma del decreto è rimasta invariata in sede di conversione. Non appena verranno pubblicate le disposizioni attuative vi informeremo nel dettaglio.

Cessione di credito di imposta (art. 4-bis) Ricordiamo che per il 2017 era prevista la possibilità di cedere il credito di imposta
derivante da opere di risanamento energetico su parti comuni di condominii dalle per-
sone fisiche ai fornitori ovvero le imprese che hanno effettuato i lavori. La possibilità
viene ora allargata ai lavori di risanamento energetico con detrazione del 70% o 75%
e fino al 31.12.2021.
Ricordiamo che per il 2017 era prevista la possibilità di cedere il credito di imposta derivante da opere di risanamento energetico su parti comuni di condominii dalle persone fisiche ai fornitori ovvero le imprese che hanno effettuato i lavori. La possibilità viene ora allargata ai lavori di risanamento energetico con detrazione del 70% o 75% e fino al 31.12.2021.
4. Altre novità

Pensioni svizzere
Modello RW Le pensioni di vecchiaia, invalidità o di reversibilità percepite da contribuenti italiani dalla Svizzera sono soggette in Italia ad un’imposta sostitutiva del 5%. Tale ritenuta deve essere operata dall’istituto di credito italiano che provvede alla liquidazione. La norma, introdotta in sede di conversione, è particolarmente favorevole.

Altrettanto favorevole è l’esonero per i contribuenti italiani dall’obbligo di compilare il quadro RW se svolgono come transfrontalieri attività di lavoro dipendente all’estero. L’esonero è stato ampliato anche al coniuge ed ai parenti di primo grado in linea retta (figli e genitori).

Mediazione tributaria obbligatoria (art. 10) Fino ad ora per le controversie con il fisco (ad es. per accertamenti) per valori fino ad Euro 20.000 doveva obbligatoriamente essere tentata la mediazione, prima di presentare un eventuale ricorso alla Commissione Tributaria. Ora tale limite, a partire dall’1.1.2018, è elevato ad Euro 50.000. È stato chiarito che tale procedura non si applica per le controversie aventi ad oggetto diritti doganali e simili.

Definizione agevolata delle liti tri-butarie pendenti (art. 11) Dopo la rottamazione delle cartelle è stata prevista la possibilità di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti per le quali è stato notificato il ricorso entro il 24 aprile 2017 e per le quali non è stato espresso un giudizio definitivo entro la data di presentazione della istanza. Ciò indipendentemente dal grado di giudizio al quale è arrivata la controversia.
Per definire la controversia si pagano le imposte richieste dall’Ufficio oltre agli interessi fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto impugnato; sono quindi abbuonate le sanzioni tributarie e gli interessi di mora. Rientrano nel novero delle controversie definibili soltanto quelle che hanno come controparte l’Agenzia delle Entrate. Restano quindi per ora escluse le controversie ad es. aventi ad oggetto ICI, IMU ecc., ma gli enti territoriali possono entro il 31 agosto 2017 deliberare l’adesione a tale procedura definitoria. La definizione non può dare luogo alla restituzione delle somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quelle dovute in applicazione della sanatoria.
Le istanze di definizione andranno presumibilmente presentate entro il 30 settembre 2017, il pagamento avverrà entro la stessa data, oppure in tre rate (40% al 30.09.17, 40% al 30.11.17 ed il 20% entro il 30.06.18).
Attenzione: la misura di cui sopra non comporta una automatica sospensione delle controversie definibili in corso, per cui sarà necessario presentare una istanza ad esempio alla Commissione Tributaria: in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Dopodiché il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018 se il contribuente presenta copia dell’istanza e dei pagamenti effettuati a definizione della controversia. È necessaria l’accettazione dell’istanza da parte dell’Agenzia entro il 31 luglio 2018, che altrimenti dovrà comunicare entro tale data il suo diniego. Queste condizioni sono state aspramente criticate dalle Associazioni di categoria in quanto non danno certezza sull’esito della procedura se non fuori tempo massimo. Si attendono chiarimenti al riguardo.

Pignora-mento im-mobiliare (art. 8) Il pignoramento di immobili da parte dell’Agente della Riscossione per incassare debiti tributari, in futuro non sarà consentito se il valore catastale dello stesso immobile, con esclusione dell’abitazione principale, non supera i 120.000 Euro.

Voluntary disclosure
(art. 1-ter) Nel corso della conversione sono state introdotte alcune modifiche nella norma sulla “voluntary disclosure” II:
- le imposte pagate all’estero per attività di lavoro dipendente ed autonomo possono essere scomputate dal debito risultante in Italia, anche se detti redditi non erano stati dichiarati in precedenza.
- è stato previsto l’esonero dell’obbligo dichiarativo per le imposte patrimoniali IVIE e IVAFE relative agli anni 2016 e 2017 a seguito dell’estensione della possibilità di versare entro il 30.9.2017 quanto dovuto.

Reintrodu-zione dei „voucher“, (art. 54-bis) Dopo una affrettata abolizione dei voucher è stata introdotta una nuova tipologia contrattuale per le prestazioni occasionali molto simile, con le seguenti limitazioni:
- una persona fisica non potrà incassare in un anno più di 5.000 Euro con tale sistema, e non più di 2.500 dallo stesso utilizzatore (“datore di lavoro”);
- ogni utilizzatore/datore di lavoro non potrà pagare in un anno complessivamente più di 5.000 Euro con tali modalità, sempre con il limite di 2.500 Euro per lo stesso percipiente/persona fisica.

 

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica la circolare C-31-04.07.2017 Manovra correttiva 2017