Manovra correttiva (D.L. 50/2017), in vigore dal 24 aprile 2017

Manovra correttiva (D.L. 50/2017), in vigore dal 24 aprile 2017

Il Governo ha emanato lo scorso 11 aprile und decreto urgente denominato „manovra corret-tiva” o anche “manovrina”. In realtà si tratta di un provvedimento che, nella versione per ora pubblicata in Gazz.Uff. il 24 aprile 2017 ed entrata in vigore il giorno stesso, non porta novità positive per imprese e contribuenti. Riteniamo che nel corso della conversione in legge (entro 60 giorni) verranno corrette alcune misure. Nel frattempo vi informiamo sulle novità più impor-tanti, tra le quali di particolare importanza quelle riguardanti l’IVA.

 

1. Novità in ambito IVA
Detra-zione dell’imposta (art. 2) Con una modifica all‘art. 19 della legge IVA è stato accorciato il termine per la detrazione dell’imposta. In precedenza era possibile portare in detrazione l’imposta sugli acquisti, il cui diritto nasce nel momento in cui diventa esigibile, entro il termine della dichiarazione IVA del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è sorto il diritto. Quindi, per esempio, per una fattura di acquisto di aprile 2017 il diritto alla detrazione finora sor-geva al più presto nel mese di aprile 2017 e poteva essere esercitato al massimo entro il termine di invio della dichiarazione IVA per il 2019 (quindi allo stato attuale sarebbe stato aprile 2020); al massimo entro tale termine doveva essere anche registrata la fattura di ac-quisto.
Tale termine massimo viene ora ridotto di due anni, nel senso che il diritto alla detrazione sarà possibile soltanto entro il data ultima per l’invio della dichiarazione IVA del relativo anno: nell’esempio di cui sopra il termine, anche per la registrazione della fattura di acqui-sto, sarebbe (allo stato attuale) il mese di aprile 2018!
Importante: tale nuova regola deve indurre a modificare il comportamento in caso di rice-vimento di fatture contestate, per le quali in passato si poteva attendere di chiarire gli aspetti critici con il fornitore prima di registrare la fattura stessa. In futuro è opportuno procedere con la registrazione e poi attendere un’eventuale nota di accredito del fornitore.
Il decreto legge non prevede una regolamentazione per le fatture ad es. del 2015 e del 2016 ancora da registrare. È probabile che nel corso della conversione in legge venga po-sto rimedio a questa lacuna.

Split Pay-ment esteso (art. 1) Per sanare provvisoriamente una parte del deficit dello Stato italiano a spese della liquidi-tà delle imprese, viene esteso il meccanismo del cosiddetto „split-payment“ a partire dal 1° luglio 2017 ad altre fattispecie. Ricordiamo che tale meccanismo prevede che l’IVA sulle fatture emesse agli enti pubblici viene da questi ultimi versata non al fornitore ma di-rettamente all’erario. Ora la procedura viene estesa sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.
Estensione soggettiva: non sono più esclusi i compensi soggetti a ritenuta, quindi anche sulle fatture di professionisti o di agenti e/o rappresentanti gli enti pubblici tratterranno e verseranno l’IVA;
Estensione oggettiva: il meccanismo viene esteso a tutto il settore della Pubblica Ammini-strazione. Tutti gli enti pubblici statali e locali nonché le loro società controllate diretta-mente o indirettamente (sulla base dei diritti di voto ai sensi dell’art. 2359, 1° comma, numero 1) dal 1° luglio 2017 dovranno trattenere l’imposta e versarla all’erario.
Ma non solo: lo split-payment si applicherà anche alle circa 40 societá quotate alla Borsa di Milano al FTSE MIB.
Entro il prossimo 24 verrà pubblicato un decreto attuativo che chiarirà i molti dubbi attua-li.
Consigliamo, ove possibile, di fatturare agli enti pubblici che applicheranno a partire da luglio il meccanismo possibilmente in anticipo le forniture e/o prestazioni.

Clauso-la di salva-guardia per le aliquote IVA (art. 9) Crescono le probabilità che ai fini dell’equilibrio di bilancio dello Stato vengano innalzate le aliquote IVA, cosa che finora è stata evitata. Si parla di aumenti delle aliquote del 10% e del 22%. In particolare sarebbero previsti per l’aliquota del 10% un aumento all‘11,5% dal 2018, al 12% nel 2019 e al 13% dal 2020. Invariato rimarrebbe l’aumento preventiva-to dell’aliquota ordinaria di tre punti dal 22% al 25% a partire dal 2018.
Naturalmente tale prospettiva preoccupa non poco in quanto si teme che possa soffocare sul nascere la già debole ripresa economica. In particolare nell’edilizia l’aumento dell’aliquota per le seconde case e per le ristrutturazioni edilizie potrebbe mettere in crisi il sistema che già da tempo non gode di buona salute.

 

2. Tassazione delle imprese
Riduzione ACE
(art. 7) Viene ridotta la capitalizzazione fittiva degli incrementi di patrimonio netto (da utili o versamenti di capitale), cosiddetta „ACE“: in altri termini si porteranno in detrazione dalla base imponibile meno interessi virtuali.
In particolare per i soggetti IRES dal 2017 non conteranno più gli incrementi di P.N. a partire dal 2010, ma soltanto quelli degli ultimi cinque esercizi. In pratica un taglio in media di due anni. Per il calcolo delle imposte 2016 si considerano ancora tutti gli in-crementi fin dal 2010.
Per le società di persone/soggetti IRPEF, per le quali la legge di stabilità 2017 aveva già ridotto l’incentivo all’incremento effettivo del P.N. (e non nella misura del P.N. stesso come in passato), si utilizzerà
- per il 2016 l’incremento del P.N. dal 31.12.2010 ed il 31.12.2015;
- per il 2017 e fino al 2019 rileva come incremento anche la differenza tra il P.N. al 31.12.2015 e quello del quinto periodo di imposta precedente a quello per il quale si calcola l’ACE (regola assai complicata e di non facile comprensione!).
- dal 2020 dovrebbero valere regole identiche per i due tipi di soggetti di impo-sta.
Le novità per le società di capitali valgono dal 2017 per cui al momento non ci si deve preoccupare, salvo che se ne dovrà tenere conto nel calcolo degli acconti 2017.

Patent-box e marchi (art. 56) L’agevolazione cosiddetta „patent-box“ si potrà applicare soltanto per i brevetti e non più per i marchi. L’esclusione di questi ultimi è motivata dal fatto che le norme in mate-ria sono state adeguate alle direttive dell’OCSE (documento Action n° 5). Tale limita-zione non riguarda le pratiche presentate entro il 31 dicembre 2016.
Imposta per le im-prese IRI (art. 58) Ricordiamo che a partire dal 2017 le imprese individuali, le snc e sas e le srl in trasparen-za fiscale (art. 116 del TUIR) possono optare per una tassazione al 24% per gli utili ac-cantonati/non prelevati, al pari delle società di capitali ordinarie. Il decreto legge di cui alla presente circolare fornisce un chiarimento (benvenuto) in relazione ad alcuni aspetti ancora critici, legati “all’uscita” da tale regime di tassazione così come alla chiusura dell’attività.
Transfer Price e ac-certamenti (art. 59) Il decreto contiene anche alcune modifiche nell’ambito delle norme sul „transfer price“, per adeguarlo al piano d’azione internazionale “BEPS”.
- Viene cancellato il riferimento al “valore normale” all’art. 110, comma 7 del TUIR, sostituito coerentemente ai principi dell’OCSE con “prezzi e condizioni che imprese indipendenti sul libero mercato ed in condizioni analoghe avrebbero concordato”.
- Una seconda modifica riguarda il riconoscimento in rettifica del reddito di una società italiana nel caso di rettifica (di segno opposto naturalmente) del reddito di società consociata estera effettuato da un’Amministrazione Finanziaria di altro paese. Ciò a condizione che vi sia una accordo con lo stato estero contro le dop-pie imposizioni ed un adeguato scambio di informazioni finanziarie. Allo stato attuale un tale modo di procedere è consentito solo previo accordo specifico (molto complicato ed articolato) tra le due amministrazioni finanziarie.
3. Immobili

Dal 1° luglio entrano in vigore alcune rilevanti novità nel campo delle locazioni a breve termine:
- anche per le locazioni a breve termine si potrà potare per la cosiddetta „cedolare secca“ nella mi-sura del 21%;
- gli intermediari di tali contratti di locazione – nella misura in cui si occupano anche di pagamen-ti/incassi – dovranno presentare apposite comunicazioni/dichiarazioni ed operare una ritenuta.
La norma è pensata in primo luogo per i portali internet che svolgono tale attivitá (i più noti tra i quali sono Airbnb e Booking.com)

Definizi-one delle locazioni brevi Si definisce locazione a breve termine la locazione da parte di privati con una durata fino a trenta giorni: può includere anche la messa a disposizione di biancheria, la pulizia ed altri servizi. Diversamente quindi rispetto all’interpretazione ufficiale (di cui alla circ. 13/1987), lo svolgimento di servizi supplementari non comporta automaticamente la classificazione come attività “commerciale/imprenditoriale”. Restano peraltro valide le norme locali che, ad. es. per l’Alto Adige prevedono la soglia di più di otto camere affittate o di cinque abitazioni ammobiliate per considerare l’attività quale commercia-le. Dal momento in cui l’attivitá è classificata come commerciale, non sono più applica-bili le norme di cui sopra. La locazione può essere fatta direttamente o tramite interme-diari anche via internet.

Locazio-ne breve (art. 4) Per le suddette forme di locazione il contribuente/locatore potrà optare per una tassa-zione sostitutiva del 21%, sempreché, lo ribadiamo, non operi nell’ambito di un’attivitá commerciale/imprenditoriale. Se il contribuente non opera l’opzione il relativo reddito verrà tassato secondo le norme ordinarie con le aliquote progressive. L’imposta sostitu-tiva copre le imposte sul reddito, l’imposta di registro e quella di bollo. Il regime è ap-plicabile anche ai canoni derivanti da sublocazioni o dai canoni di locazione percepiti dal comodatario.

Ritenuta nella in-termedia-zione di locazioni Più rilevanti sono le novità per gli intermediari di tali locazioni brevi. Essi avranno l’obbligo di:
- comunicare all’Agenzia Entrate i contratti locazione e
- operare una ritenuta del 21% e versarla all’erario.
L’obbligo alla ritenuta sussiste indipendentemente dal fatto che il locatore abbia optato per la cedolare secca. L’obbligo alla ritenuta inoltre e previsto soltanto per gli operatori che incassano i canoni di locazione. Per le omesse denunce sono previste sanzioni da 250 a 2.000 Euro.

IVA Le suddette intermediazioni sono soggette ad IVA in Italia (prestazioni relative ad immobili situati in Italia). Quindi, gli operatori esteri che operano nei confronti di priva-ti locatori – B2C – dovranno farsi registrare ai fini IVA in Italia o nominare un rappre-sentante fiscale.

Entro il 23 luglio l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare le disposizioni attuative, che dovranno chiarire e regolamentare tale nuova fattispecie.
Si tratta comunque non di una nuova imposta, in quanto giá in passato tali redditi dovevano esse-re dichiarati: nuova è soltanto la possibilità dell’opzione per l’imposta sostitutiva. E nuovo è l’obbligo alla ritenuta da parte degli intermediari (che verranno anche, e giustamente, tassati in Italia).

 

4. Altre novità
Compensa-zione in F24 a par-tire da Eu-ro 5.000 con visto di conformità (art. 3) Dallo scorso 24 aprile 2017 per la compensazione orizzontale per importi superiori a 5.000 Euro è obbligatorio il visto di conformità. La disposizione è immediatamente operativa ed è pensata per combattere il fenomeno delle compensazioni non spettanti o irregolari. Quindi il limite per l’utilizzo “libero” di crediti di imposta (IVA, IRES, IR-PEF ecc.) in compensazione orizzontale con altri tributi, contributi ecc. è ridotto da 15.000 a 5.000 Euro. Al di sopra di detto limite:
a) è necessaria l’apposizione del visto di conformitá da parte di un dottore com-mercialista appositamente accreditato presso l’Agenzia delle Entrate oppure da parte del Revisore Legale dei Conti della società,
b) è obbligatorio l’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia entrate per l’invio del relativo del modello di pagamento F24.
Resta come in passato comunque possibile, a differenza che per l’IVA, utilizzare in compensazione i crediti da imposte sui redditi anche prima di avere inviato la relativa dichiarazione annuale. Il visto di conformità in tali casi potrà quindi essere rilasciato a posteriori.
Attenzione: la compensazione interna o verticale tra imposte dello stesso tipo (ad es. in mod. F24 tra credito IRES con gli acconti IRES) non viene toccata da tale nuova di-sposizione. Come detto la novità riguarda le compensazioni orizzontali tra tributi diver-si, ad. es. IVA a credito con ritenute, IRPEF ecc.

Mediazione tributaria obbligato-ria (art. 10) Fino ad ora per le controversie con il fisco (ad es. per accertamenti) per valori fino ad Euro 20.000 doveva obbligatoriamente essere tentata la mediazione, prima di presenta-re un eventuale ricorso alla Commissione Tributaria. Ora tale limite, a partire dall‘1.1.2018, è elevato ad Euro 50.000.
Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti (art. 11) Dopo la rottamazione delle cartelle viene prevista la possibilità di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti al 31 dicembre 2016. Ciò indipendentemente dal grado di giudizio al quale è arrivata la controversia, rileva unicamente che non vi sia stata una sentenza definitiva. Per definire la controversia si pagano le imposte richieste dall’Ufficio oltre agli interessi fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto im-pugnato, con l’esclusione delle sanzioni tributarie. Rientrano nel novero delle contro-versie definibili soltanto quelle che hanno come controparte l’Agenzia delle Entrate. Restano quindi escluse le controversie ad es. aventi ad oggetto ICI, IMU ecc., così come i contributi previdenziali. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme giá versate, anche se eccedenti rispetto a quelle dovute in applicazione della sanatoria.
Le istanze di definizione andranno presumibilmente presentate entro il 30 settembre 2017, il pagamento avverrà entro la stessa data, oppure in tre rate (40% al 30.09.17, 40% al 30.11.17 ed il 20% entro il 30.06.18).
Attenzione: la misura di cui sopra non comporta una automatica sospensione delle con-troversie definibili in corso, per cui sarà necessario presentare una istanza ad esempio alla Commissione Tributaria: in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Dopodichè il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018 se il contribuente presen-ta copia dell’istanza e dei pagamenti effettuati a definizione della controversia. È ne-cessaria l’accettazione dell’istanza da parte dell’Agenzia entro il 31 luglio 2018, che al-trimenti dovrà comunicare entro tale data il suo diniego.
A queste condizioni diventa complicato accedere alla rottamazione delle cartelle, nel caso le due procedure si sovrappongano. Si attendono chiarimenti al riguardo.

Pignora-mento im-mobiliare (art. 8) In caso di pignoramento di immobili da parte dell’Agente della Riscossione per incas-sare debiti tributari, in futuro si dovrà fare riferimento non al valore del singolo bene ma al patrimonio complessivo del contribuente/debitore. In tale modo viene ampliato il campo di applicazione del pignoramento.

 

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica la circolare C-19-03.05.2017 Manovra correttiva