Modifiche agli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Modifiche agli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Nelle scorse settimane sono stati modificati per la quinta volta in pochi anni gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Si tratta sostanzialmente di una riduzione dell’incentivo, dato che per via dei notevoli investimenti nel settore negli ultimi anni le risorse non sono più sufficienti per finanziare gli incentivi. Per gli investimenti già effettuati gli incentivi accordati rimangono in linea di massima invariati, i problemi sorgono per gli investimenti in corso e per quelli pianificati. Nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012 sono stati pubblicati due Decreti Ministeriali:

  • Il Decreto del 5 luglio 2012 (allegato A) riguarda il settore fotovoltaico;
  • Il Decreto del 6 luglio 2012 (allegato B) riguarda le altre fonti di energia rinnovabile.

Entrambi i provvedimenti sono entrati in vigore l’11 luglio 2012 anche se il loro effetto è posticipato. Le novità riguardanti il settore fotovoltaico sono efficaci a partire dal 27 agosto 2012, mentre le limitazioni relative alle fonti di energia rinnovabile non fotovoltaiche saranno valide a partire dal 1° gennaio 2013.

Fino ad ora la produzione di energia da fonti rinnovabili è stata agevolata tramite i certificati verdi o la tariffa omnicomprensiva nonché, per quanto riguarda il fotovoltaico, tramite il “conto energia” ovvero una particolare tariffa che tiene in considerazione l’efficienza e altre caratteristiche degli impianti.

Le novità riguardano sostanzialmente una riduzione degli incentivi ma, allo stesso tempo, viene estesa la durata dell’agevolazione. Fino ad ora nell’ambito delle fonti rinnovabili non fotovoltaiche la durata massima dell’incentivo ammessa era di 15 anni, mentre in futuro la durata potrà andare da 20 a 30 anni, cosicché il taglio dell’incentivo viene in parte assorbito. Nei calcoli di economicità resta l’incognita inflazione che nell’arco di 25 anni può erodere il valore delle tariffe fisse. In futuro un ostacolo sarà rappresentato dal registro degli incentivi: per godere degli incentivi sarà richiesto il preventivo inserimento in un registro tenuto dal GSE.

 

  1. Novità per il fotovoltaico:

La recente riforma riguardante i contributi per il fotovoltaico si basa sulla Direttiva Europea 28/2009 recepita dall’ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 28/2011. L’11 luglio 2012 sono state emanate le norme applicative del decreto 6 luglio 2012, meglio noto “V Conto Energia”.

Per la quinta edizione del conto energia sono stati stanziati 6,7 milioni di Euro destinati all’ambito fotovoltaico. Se le risorse saranno completamente utilizzate, non si potrà contare su ulteriori agevolazioni. Agevolabili sono esclusivamente gli impianti installati su immobili: gli impianti a terra non saranno più destinatari di incentivi.

 

Iscrizione nel registro dei contributi:

Condizione per l’accesso ai contributi è la preventiva iscrizione nel registro tenuto presso il GSE. Sono previste delle finestre temporali entro le quali può essere presentata istanza di iscrizione. L’accesso alla prima tranche di contributi per complessivamente 140 milioni di Euro va dal 20 agosto 2012 al 18 settembre 2012. In un secondo momento verranno accolti progetti per complessivamente 120 milioni di Euro e in un terzo momento, dopo 6 mesi, saranno ammessi progetti per 80 milioni di Euro. La lista del registro per la scelta dei progetti sarà predisposta dal GSE entro 20 giorni dalla chiusura del registro. I criteri per la compilazione della graduatoria sono contenuti nell’art. 4 del sopra citato decreto e risultano non molto chiari, di conseguenza al momento vige incertezza tra gli operatori del settore. Accedono direttamente all’agevolazione senza il requisito dell’iscrizione nei registri i piccoli impianti indicati nel seguente prospetto:

 

esenzione assoluta dal registro Impianti con potenza nominale fino a 12 KW
Impianti da 12 KW a 20 KW, se viene anticipatamente accettata una riduzione dell’incentivo del 20%
esenzione relativa dal registro, se contributi inferiori a 50 milioni di Euro Impianti innovativi integrati
Impianti accorpati**
Impianti di amministrazioni pubbliche
Impianti realizzati in occasione del risanamento di coperture in eternit
obbligo di registro Tutti gli altri impianti

** vedi Art. 7 del decreto

 

La tariffa incentivante:

Di seguito si riporta la tabella con le nuove tariffe applicabili per gli impianti che entreranno in funzione a partire dal 27 agosto 2012. Va operata una distinzione tra gli impianti che immettono direttamente nella rete l’energia prodotta e quelli che la utilizzano per il fabbisogno proprio: ai primi è riconosciuta la “tariffa omnicomprensiva”, ai secondi viene attribuito un premio sulla tariffa base.

Potenza nominale (KW) Tariffa omnicomprensiva Premio per autoconsumo
da 1 fino a 3 208 126
oltre 3 fino a 20 196 114
oltre 20 fino a 200 175 93
oltre 200 fino a 1.000 142 60
oltre 1.000 fino a 5.000 126 44
oltre 5.000 119 37

La “tariffa omnicomprensiva” riguarda l’energia immessa nella rete. Per impianti di potenza superiore a 1 MW valgono norme specifiche.

Per impianti innovativi integrati vengono concesse particolari tariffe incentivate:

Potenza nominale (KW) Tariffa omnicomprensiva Premio per autoconsumo
da 1 fino a 20 288 186
oltre 20 fino a 200 276 174
oltre 200 255 153

La definizione di impianto innovativo è contenuta nell’art. 6 del decreto.

Le tariffe indicate sopra saranno corrisposte per una durata di 20 anni e non saranno soggette a rivalutazione, per questo sussiste il rischio connesso all’inflazione che con il passare degli anni erode la redditività dell’investimento.

Inoltre vengono erogati incentivi aggiuntivi per moduli fotovoltaici prodotti in EU e per impianti realizzati in relazione con il risanamento di coperture in eternit. In base all’anno in cui l’impianto è entrato in funzione vengono attribuiti i seguenti incentivi per gli impianti dotati di componenti prodotte in EU o nello SEE:

Anno di costruzione                            Incentivi €/KWh
2013 20
2014 10
2015 5

Nel frattempo la differenza di prezzo tra moduli prodotti in Europa e quelli prodotti in Cina ha raggiunto il 35%, quindi l’incentivo aggiuntivo non dovrebbe compensare il maggior costo sostenuto per componenti prodotte in Europa. Qui di seguito sono riportati gli incentivi per il risanamento di coperture in eternit:

Anno Incentivo per potenza nominale fino a 20 KW Incentivo per potenza nominale oltre 20 KW
2013 30 20
2014 20 10
2015 10 5

Per quanto riguarda gli impianti dalla potenza nominale installata di più di un MW valgono regole specifiche: in futuro non sarà più possibile vendere l’energia al GSE ma il produttore di energia dovrà trovare autonomamente un cliente, il GSE attribuirà soltanto un premio.

 

Disposizioni transitorie:

Per i seguenti impianti si applicano disposizioni transitorie, ovvero le norme contenute nel IV Conto Energia:

  • Impianti piccoli e impianti integrati con caratteristiche innovative entrati in funzione entro il 26 agosto 2012 oltre agli impianti di grandi dimensioni che sono già stati iscritti nelle graduatorie del 2011;
  • Impianti di grandi dimensioni che sono già stati inseriti nell’elenco ai sensi del IV Conto Energia e che entro 7 mesi dalla pubblicazione della graduatoria (9 mesi per impianti superiori a 1 MW) possono esibire il certificato di fine lavori;
  • Impianti installati su superfici o edifici pubblici che entreranno in funzione entro il 31 dicembre 2012.

Per le serre i moduli fotovoltaici dovranno ricoprire il 100% della superficie e non solo il 50% come era richiesto fino ad ora.

 

  1. Novità nell’ambito del settore non-fotovoltaico:

 

Il Decreto del 6 luglio 2012 stabilisce i nuovi incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico a decorrere dal 1° gennaio 2013 fino all’assegnazione di contributi per un ammontare complessivo di 5,8 miliardi di Euro che corrisponderà presumibilmente con l’anno 2020. Verranno sostenute le produzioni di energia da fonte eolica, idroelettrica, geotermica, da biomasse e biogas .

 

Disposizioni transitorie:

Gli impianti approvati ed in corso di ultimazione al 10 luglio 2012 godranno degli incentivi attualmente in vigore se entreranno in funzione entro il 30 aprile 2013.  Per ogni mese di ritardo dell’entrata in funzione dell’impianto dal 31.12.2012 viene ridotto del 3% l’incentivo. Solamente per gli impianti alimentati con rifiuti vige un periodo transitorio fino al 30 giugno 2013.

 

Iscrizione negli appositi elenchi degli impianti incentivati:

Per ottenere gli incentivi nell’ambito delle fonti rinnovabili nonfotovoltaiche è vincolante l’iscrizione negli appositi registri. Solamente per i seguenti impianti di piccole dimensione non è richiesta l’iscrizione:

  • impianti eolici e impianti che sfruttano le maree, con una potenza nominale fino a 60 KW;
  • impianti idroelettrici con una potenza nominale fino a 50 KW;
  • impianti a biomasse con una potenza nominale fino a 200 KW e
  • impianti a biogas con una potenza nominale fino a 100 KW.

Per gli impianti di potenza superiore a 5 MW è invece prevista una procedura pubblica d’asta (al ribasso) per la definizione dei livelli di incentivazione.

Il 24 agosto 2012 il GSE ha pubblicato sulla propria homepage (www.gse.it) le disposizioni attuative del decreto e entro l’8 settembre 2012 dovrebbero essere pubblicato il primo bando per il 2013.

 

La nuova tariffa:

Si ricorda che l’attuale tariffa prevede in sostanza per gli impianti fino a 1 MW di potenza nominale una tariffa omnicomprensiva di 0,28 Euro per KWh oltre a certificati verdi calcolati con un coefficiente variabile (di norma da 1,3 a 1,8). I nuovi incentivi si differenziano in base alla grandezza e alle caratteristiche tecniche degli impianti e sono descritti dettagliatamente alla pagina 39 dell’allegato B. Va tenuto presente però che a partire dal 2013 le tariffe riportate nell’allegato sono ridotte del 2% ogni anno fino all’entrata in funzione dell’impianto, quindi se un impianto entrerà in funzione nel 2014 beneficerà di una tariffa incentivante pari al 98% della tariffa indicata nell’allegato, se l’impianto entrerà in funzione nel 2015 la tariffa ammonterà al 96% di quella indicata nell’allegato. La tariffa non è rivalutata con l’inflazione. Nel prospetto che segue sono indicate le nuove tariffe incentivanti.

Fontea rinnovabile Tipologia Potenza nominale Vita utile degli impianti Tariffa incentivante base
         
In kW In anni € MW/h
Energia eolica On‐shore 1<P≤20 20 291
20<P≤200 20 268
200<P≤1000 20 149
1000<P≤5000 20 135
P>5000 20 127
Off‐shore (1) 1<P≤5000 25 176
P>5000 25 165
Energia idroelettrica ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto) 1<P≤20 20 257
20<P≤500 20 219
500<P≤1000 20 155
1000<P≤10000 25 129
P>10000 30 119
a bacino o a serbatoio 1<P≤10000 25 101
P>10000 30 96
Oceanica (comprese maree e moto ondoso) 1<P≤5000 15 300
P>5000 20 194
Energia geotermica 1<P≤1000 20 135
1000<P≤20000 25 99
P>20000 25 85
Gas di discarica 1<P≤1000 20 99
1000<P≤5000 20 94
P>5000 20 90
Gas residuati dai processi di depurazione 1<P≤1000 20 111
1000<P≤5000 20 88
P>5000 20 85
Biogas a) prodotti di origine biologica 1<P≤300 20 180
300<P≤600 20 160
600<P≤1000 20 140
1000<P≤5000 20 104
P>5000 20 91
b) sottoprodotti di origine biologica 1<P≤300 20 236
300<P≤600 20 206
600<P≤1000 20 178
1000<P≤5000 20 125
P>5000 20 101
c) rifiuti 1<P≤1000 20 216
1000<P≤5000 20 109
P>5000 20 85
Biomasse a) prodotti di origine biologica 1<P≤300 20 229
300<P≤1000 20 180
1000<P≤5000 20 133
P>5000 20 122
b) sottoprodotti di origine biologica 1<P≤300 20 257
300<P≤1000 20 209
1000<P≤5000 20 161
P>5000 20 145
c) rifiuti 1<P≤5000 20 174
P>5000 20 125

 

Una notevole limitazione è rappresentata dai tagli forfettari per l’autoconsumo dell’energia che possono raggiungere anche il 17% e che per gli impianti inferiori ad 1 MW non può essere determinato analiticamente.

Per quanto riguarda i certificati verdi degli impianti attualmente già in esercizio (o che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012), a partire dal 2015 questi saranno aboliti e sostituiti con un incentivo pari al circa il 78% del prezzo di riferimento del certificato verde (+ il coefficiente/moltiplicatore specifico).

 

Ulteriori informazioni sono contenute nei Decreti che alleghiamo alla presente circolare; consigliamo inoltre di consultare anche la homepage del GSE (www.gse.it)

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti,

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-38-28.08.2012 Novitá incentivi energie rinnovabili

scarica qui C-38-28.08.2012 allegato A

scarica qui C-38-28.08.2012 allegato B