Novità comunicazioni black list con effetto retroattivo per le operazioni poste in essere nel 2014

Novità comunicazioni black list con effetto retroattivo per le operazioni poste in essere nel 2014

L'art. 21 del Decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014), in vigore dal 13 dicembre 2014, ha previsto che le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle operazioni con Paesi black list debbano essere effettuate non più con cadenza mensile o trimestrale ma con cadenza annuale, e ha innalzato la soglia che fa scattare l'obbligo dell'adempimento: in precedenza erano soggette a comunicazione le operazioni di importo superiore a 500 Euro, mentre la nuova disciplina prevede che l'obbligo scatti solo in caso di operazioni il cui "importo complessivo annuale" con ciascun operatore economico sia superiore a 10 mila euro.

Finora il modello di comunicazione Black List doveva essere presentato:

- con cadenza trimestrale, se nei quattro trimestri precedenti erano state realizzate operazioni (escluse le operazioni con privati/persone fisiche) per un ammontare inferiore a 50.000 Euro, per ciascun trimestre e per ciascuna delle singole categorie di operazioni;

- con cadenza mensile, in tutti gli altri casi.

L’art. 21 del Decreto Semplificazioni introduce due novità:

  • diversamente dalla previgente normativa, la nuova normativa prevede l’innalzamento del limite di esonero, entro il quale non vi è l’obbligo di comunicazione, da 500 a 10.000 euro
  • prevede inoltre che la comunicazione sia annuale (non più mensile o trimestrale)

La soglia di 10.000 Euro, che fa scattare l’obbligo delle comunicazioni delle operazioni con i Paesi black list, va applicata all'ammontare annuale e non alle singole operazioni.
Si ritiene che tale importo complessivo annuale debba riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute (quindi operazioni attive e passive) nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list.

Entrambe le novità si applicano retroattivamente al 2014. In questo contesto, imprese e professionisti hanno già presentato 10 delle 12 comunicazioni dovute per il 2014 (se mensili), ovvero 3 modelli su 4 (se trimestrali), sicché si ponevano due dubbi:

  • in primo luogo, se nella comunicazione annuale “cumulativa” riferita al 2014 dovessero essere nuovamente indicati i dati già inclusi nelle comunicazioni mensili o trimestrali;
  • in secondo luogo, ammettendo che alla domanda precedente si dovesse dare una risposta negativa, se fosse un comportamento corretto quello di continuare a presentare i modelli di novembre e dicembre, ovvero del quarto trimestre, “come se niente fosse”, in modo da potere evitare la presentazione della comunicazione annuale cumulativa.

L’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 19 dicembre 2014 ha chiarito che, se i contribuenti completeranno l’invio delle comunicazioni “black list” relative ai residui mesi o trimestri del 2014 secondo le “vecchie” regole, tali comunicazioni saranno ritenute valide anche secondo le nuove modalità introdotte dal DLgs. 175/2014. Nel comunicato si precisa che si potrà evitare la comunicazione annuale se verranno completate le comunicazioni mensili o trimestrali residue del 2014 “secondo le regole previgenti”.

Il Decreto Semplificazioni non definisce l'esatta scadenza del termine di presentazione annuale, ma presumibilmente c'è da attendersi che sarà in linea con il termine di presentazione dello spesometro (ossia 10 e/o 20 aprile 2015).

L’Agenzia delle Entrate con la circolare nr. 31/E del 30 dicembre ha confermato che per le operazioni effettuate in vigenza della precedente normativa, si ritiene applicabile il principio del favor rei, ai sensi del quale “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”. Ne consegue che per le omesse comunicazioni delle operazioni con Paesi black list in passato non è prevista alcuna sanzione, se l’importo complessivo annuale con tale operatore economico non ha superato la soglia di Euro 10.000.

Raccomandazione: se ritenete di aver presentato le comunicazioni delle operazioni con Paesi black list, compresa quella di novembre 2014, in modo corretto, Vi consigliamo di seguire le vecchie procedure anche per il mese di dicembre 2014. Viceversa, se dubitate della correttezza delle comunicazioni, Vi consigliamo di inviare una comunicazione annuale per il 2014, osservando la nuova soglia di Euro 10.000 per ciascun operatore economico.

Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.

Cordiali Saluti,
Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-49-31.12.2014 novità black list