Novità del nuovo regime forfettario

Novità del nuovo regime forfettario

Nella nostra circolare n. 4 del 2016 Vi abbiamo già accennato che il nuovo regime forfettario per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni è stato reso più attraente. Innanzitutto sono stati in generale innalzati di 10.000 Euro i limiti dei ricavi per tutte le attività tranne che per le categorie professionali, per le quali l’aumento è di 15.000 euro. Di seguito proponiamo una panoramica delle novità del nuovo regime forfettario in vigore dal 1° gennaio 2016.

 

Requisiti soggettivi Il nuovo regime agevolato è rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professioni (incluse le imprese familiari), in forma individuale. Sono esclusi dal regime forfettario le società di persone, le associazioni professionali e le società di capitale, come anche le S.r.l. in regime di trasparenza fiscale.
Requisiti oggettivi

 

Per poter accedere al regime fiscale forfettario bisogna soddisfare tutti e tre i seguenti requisiti:

-  il costo complessivo dei beni strumentali al 31 dicembre 2015, al lordo dell’ammortamento, non può essere superiore a Euro 20.000. Al fine del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a Euro 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo. Per i beni in locazione si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso;

-  le spese sostenute per l’impiego di personale non possono essere superiori ad Euro 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, di lavoro accessorio di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis e a titolo di utili da partecipazione erogati agli associati con apporto di solo lavoro dipendente;

-  ricavi conseguiti ovvero compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti compresi tra 25.000 e 50.000 Euro, differenziati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. In caso di inizio dell’attività in corso d’anno 2016, i limiti dei ricavi e dei compensi da prendere a riferimento per l’accesso al nuovo regime forfettario devono essere ragguagliati (ad esempio dal 1° luglio 2016 Euro 25.000 anziché Euro 50.000).

I primi due requisiti oggettivi vanno verificati nell’anno precedente a quello di “utilizzo” del nuovo regime forfettario ovvero nel corso dei periodi d’imposta in cui si usufruisce del regime al fine di poter restare nell’ambito dello stesso.

 

 

Determinazione del reddito

Il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata (ad esempio liberi professionisti 78%, agenti di commercio 62%, commercio e ristorazione 40% dei ricavi/compensi). Se un commerciante al dettaglio realizza ricavi pari ad Euro 30.000, il reddito che viene tassato è pari ad Euro 12.000. Nota bene: il computo dei ricavi avviene secondo il principio di cassa sia per i liberi professionisti che per le imprese.
 

 

Prospetto riepilogativo soglie di ricavi/compensi e coefficienti di redditività

La seguente tabella riporta i valori soglia in base ai codici Ateco delle diverse attività e i coefficienti di redditività da applicare in base alla tipologia di attività.

Gruppi ATECO Codice attività Valore soglia dei ricavi/ compensi Coefficiente di redditività %
Industrie alimentari e delle bevande (10 - 11) 45.000 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 - (von 46.2 bis 46.9) - (von 47.1 bis 47.7) - 47.9 50.000 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 30.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 25.000 86%
Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 50.000 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) 30.000 78%
Altre attività economiche (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 30.000 67%
 

 

Tassazione del reddito

Sul reddito imponibile, determinato secondo le stesse regole di cui si è detto sopra, diminuito dei contributi previdenziali direttamente deducibili, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, pari al 15%. Riprendendo l’esempio fatto precedentemente, nel caso in cui un commerciante al dettaglio percepisca ricavi pari ad Euro 30.000, realizzando un reddito pari ad Euro 12.000, l’imposta sostitutiva  equivale ad Euro 1.800, riducendo eventualmente la base imponibile dei contributi previdenziali versati. L'imposta sostitutiva si sostituisce anche all'IRAP.

Trattandosi di regime soggetto ad imposta sostitutiva, in mancanza di altri redditi, il contribuente perderà la possibilità di usufruire delle detrazioni (ad esempio detrazione per il risparmio energetico) e degli oneri deducibili.

I forfettari „start up“: Per i primi cinque anni di attività sarà applicata l’imposta sostitutiva ridotta con aliquota del 5%, a condizione che il contribuente non abbia esercitato nei 3 anni precedenti l’inizio d’attività un’attività commerciale o professionale e che l’attività intrapresa non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Non comporta causa di esclusione, se l’attività precedentemente svolta consiste nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Quest’agevolazione sostituisce quella introdotta l’anno scorso che prevede la riduzione forfettaria di un terzo della base imponibile per i primi tre anni di attività del contribuente forfettario che intraprende una nuova attività.
 

Risvolti IVA: alle fatture emesse non viene applicata l’IVA e l’IVA sugli acquisti non può essere detratta

I contribuenti che optano per il regime forfettario emettono fatture senza IVA  ai sensi dell’Art. 1 comma 58 Legge 190/2014, indicando la dicitura nelle fatture. Al superamento dell’importo di Euro 77,47 la fattura dovrà essere munita di marca da bollo pari a Euro 2,00. Di conseguenza anche l’IVA sugli acquisti non può essere detratta. Acquisti intracomunitarie di beni e servizi devono essere rilevati secondo la normativa vigente senza esenzioni e l’IVA dovuta dovrà essere versata se l’imponibile supera Euro 10.000.

 

 

Contabilità

I contribuenti che optano per il nuovo regime forfettario sono esonerati dalla tenuta della contabilità sia ai fini delle imposte sui redditi che per i fini dell’imposta sul valore aggiunto; vige soltanto l’obbligo della conservazione della documentazione e della numerazione progressiva della stessa. Di conseguenza, i contribuenti sono esonerati dall’applicazione degli studi di settore, dalla comunicazione elenchi clienti-fornitori, dalle c.d. comunicazioni black list e dalle comunicazioni delle dichiarazioni d’intento. Permane l’obbligo della presentazione della dichiarazione intrastat. Le ricevute e gli scontrini fiscali devono essere emessi come previsto dalla normativa vigente.

 

 

Opzione

Per l’applicazione del nuovo regime forfettario non è prevista un’opzione come in passato; più che altro si tratta del regime contabile naturale, applicabile di diritto se sono soddisfatti i requisiti. Nella dichiarazione di inizio attività invece deve essere comunicata l’opzione per l’applicazione del regime forfettario. L’applicazione del nuovo regime forfettario a differenza dei regimi precedenti non è limitata nel tempo.

 

 

Contributi previdenziali

Per i contributi previdenziali dei liberi professionisti non trova applicazione nessun regime agevolato. Per quanto riguarda i contributi alla gestione commercianti e artigiani a partire dall’anno 2016 si può richiedere previa apposita domanda all’INPS, la riduzione del 35% dei contributi dovuti. Per l’anno in corso la domanda dovrà essere presentata entro il 26 febbraio 2016.

 

 

Ritenuta alla fonte - Ritenuta d’acconto

Ai ricavi dei piccoli imprenditori e ai compensi dei liberi professionisti non viene applicata alcuna ritenuta, contemporaneamente i piccoli imprenditori e liberi professionisti non sono obbligati a loro volta a versare le ritenute d’acconto. Tale dato di fatto deve essere considerato da tutti i soggetti che intrattengono rapporti commerciali con contribuenti forfettari.
 

Cause di

esclusione

In conclusione riepiloghiamo le principali cause di esclusione dal nuovo regime:

1.      gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che partecipano a società di persone o associazione tra professionisti;

2.      chi effettua cessione di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;

3.      contribuenti  che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (es. tabacchini, case editrici, agenzie di viaggi ecc.).

4.      I soggetti non residenti sono ammessi al regime soltanto se risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo con debito scambio di informazioni e che producono nel territorio nazionale almeno il 75% del reddito complessivo.

5.      I soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente possono optare per il nuovo regime forfettario se tali redditi non eccedono l’importo di 30.000 Euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Soltanto la causa di esclusione riportata al numero 5 si rapporta all’anno precedente. Di conseguenza un libero professionista che p.es. cede la sua partecipazione in una società di persone nell’anno 2015 può optare per il nuovo regime forfettario nell’anno 2016.

 

ATTENZIONE:

Se durante l’anno 2016 si dovesse verificare una causa di esclusione o si verifica il mancato realizzo di uno dei requisiti per accedere al nuovo regime forfettario, la fuoriuscita dal nuovo regime forfettario si verificherebbe soltanto per l’anno successivo, infatti per il nuovo regime forfettario non è prevista la fuoriuscita immediata.

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali Saluti,

Dr. Josef Vieider

scarica la circolare C-11-02.02.2016 Novita Regime forfettario