Novità della legge finanziaria 2018

Novità della legge finanziaria 2018

Per usufruire in futuro del maxi-ammortamento nella attuale misura del 140% è necessario creare i presupposti entro la fine dell’anno ai rispettivi requisiti. Per usufruire dell’iper-ammortamento nella misura del 250% invece c’è più tempo. Notevoli incentivi sono previsti per la formazione del personale nel quadro del Piano Nazionale Impresa 4.0. La detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA pagata all’impresa costruttrice per l’acquisto di unità abitative nuove invece non è più prevista nella versione attuale della finanziaria. Queste sono le novità più significative contenute nella bozza della legge di stabilità 2018, che verrà discussa in parlamento e come tale potrebbe subire delle sostanziali modifiche. Segue un riepilogo delle misure ivi previste.

 

  1. Le novità per le imprese e lavoratori autonomi:

 

 

Riduzione dell’

incremento del costo per il maxi

ammorta-mento da 140% a 130% ed esclusione delle autovetture

Rammentiamo che le imprese e i lavoratori autonomi hanno diritto all’ammortamento fiscale pari al 140% per nuovi investimenti del 2017 in beni materiali la cui aliquota di ammortamento è almeno del 6,5% (c.d. maxi ammortamento). Questa agevolazione non è applicabile ai beni immateriali. L’agevolazione sarà applicabile anche l’anno prossimo, però nella misura ridotta dal 140% al 130%. Gli ammortamenti potranno quindi essere aumentati ai fini fiscali soltanto del 30%. Il risparmio fiscale per le società di capitali, che fino ad oggi ammontava al 9,6% (24% del 40%) si riduce al 7,2%. Potrebbe quindi essere conveniente sfruttare le regole attuali per godere di un maggior risparmio fiscale, i presupposti a tale scopo sono i seguenti:

- effettuare entro il 31 dicembre 2017 l’ordine per il bene, che deve essere accettato dal fornitore, e pagare un acconto pari o maggiore al 20% del costo d’acquisto;

- i beni dovranno essere consegnati entro il 30 giugno 2018.

Anche per il futuro rimangono esclusi dall’agevolazione gli immobili e altri specifici beni (condotte, linee elettriche, aerei e vagoni ferroviari). Per quanto riguarda le autovetture si prevede una maggiore restrizione. Per il momento sono escluse soltanto le autovetture con deducibilità limitata, in futuro saranno escluse anche le autovetture per le quali è prevista una deducibilità integrale (ad esempio quelle per gli autonoleggi, le autoscuole, i taxi e i noleggi con conducente). In quest’ottica è consigliabile anticipare un’eventuale investimento a quest’anno.

Suggerimento: se avete pianificato importanti investimenti che non rientrano negli iper-ammortamenti (vedere il punto successivo) è vantaggioso anticiparli al 2017, altrimenti si perde un quarto dell’attuale risparmio fiscale. Per quanto riguarda invece le autovetture usate esclusivamente nell’esercizio d’impresa decade per intero il risparmio fiscale attuale.

   
 

Iper-ammorta-mento del 250% relativo Industria 4.0

 

L’agevolazione si applica soltanto alle imprese (non ai lavoratori autonomi) che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale e consiste in un ammortamento fiscale pari al 250% del valore del bene (c.d. iper-ammortamento). Se l’acquisto come sopra descritto riguarda beni immateriali come software l’ammortamento fiscale si riduce al 140% del costo del bene. Per ulteriori dettagli relativi a questa agevolazione Vi rimandiamo alla ns. circolare n. 25/2017. Attualmente l’agevolazione è prevista per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. L’agevolazione spetta ugualmente per beni consegnati entro il 30 settembre 2018 a condizione che l’ordine sia stato fatto entro il 31 dicembre 2017 e siano stati pagati acconti pari a 20% del costo di acquisto.

Nella bozza della legge di stabilità è stato prevista la proroga dell’agevolazione per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2018. Anche in essa è prevista la possibilità di una tardiva consegna del bene se l’ordine è stato effettuato entro il 31 dicembre 2018 ed e stato pagato l’acconto pari al 20% del costo. In questo caso la consegna del bene potrà avvenire entro il 31 dicembre 2019.

Stando all’attuale versione della legge, per gli investimenti di questo tipo si avrebbe più tempo e non si deve per forza prendere una decisione entro la fine dell’anno.

 

 

Nuovo credito d’imposta per spese di formazione di cui al Piano

Nazionale

Impresa 4.0

Alle imprese (non ai lavoratori autonomi) spetta dal 2018 un credito d’imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente impiegato  nella formazione svolta per acquisire e consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Non si tiene conto del costo stesso del corso. Nel testo di legge vengono elencati i diversi ambiti dell’automatizzazione oggetto dell’agevolazione. Dall’agevolazione è esclusa la formazione ordinaria periodica organizzata dall’impresa, come per esempio i corsi di sicurezza sul lavoro.

Attenzione: i corsi di aggiornamento devono essere regolamentati tramite contratti collettivi o contratti aziendali!

Il credito d’imposta vale a partire dall’anno 2018 o dal periodo d’imposta successivo a quello in essere al 31 dicembre 2017. Esso è riconosciuto fino ad un importo massimale annuale pari a 300.000 Euro.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale, collegio sindacale o professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Le spese sostenute per la certificazione da imprese non soggette alla revisione legale dei conti sono ammissibili all’agevolazione entro il limite di 5.000 Euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in questo caso non rilevano i limiti alle compensazioni di 250.000 Euro e 700.000 Euro. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e neanche alla formazione della base imponibile IRAP.

Attenzione: le disposizioni attuative saranno rese pubbliche da uno specifico decreto del MISE, ciononostante sì consiglia una tempestiva pianificazione anche in merito ai relativi contratti e accordi.

 

 

Interessi passivi

Ai fini del calcolo del ROL non rilevano più i dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società controllate non residenti. La nuova disposizione è applicabile retroattivamente all’esercizio 2017.
   
 

Privatizza-zione e assegnazio-ne dei beni aziendali ai soci

La cessione agevolata o l’assegnazione dei beni aziendali ai soci così come la trasformazione delle società in società semplici, come prevista nelle due ultime leggi finanziarie al momento non è prevista nella bozza della legge di stabilità 2018. Non è però da escludere che tale agevolazione venga successivamente aggiunta.
   
 

 

IRI

Da anni si sta discutendo di un eventuale inserimento di una tassazione del reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica adottata. La nuova tassazione doveva entrare a regime con la legge di stabilità per l’anno 2017. La riforma riguarda tra l’altro imprese individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice e anche Srl trasparenti, che avrebbero potuto optare per l’applicazione della nuova tassazione già per l’anno 2017, assoggettando i redditi ad una imposta del 24%, come l’IRES per le società di capitali. La riforma è stata però retroattivamente sospesa per l’anno 2017 e la sua applicazione è stata differita all’anno 2018.

Ciò comporta uno svantaggio per coloro che hanno confidato nell’applicazione della norma nell’anno in corso e nella tassazione proporzionale dei loro redditi. In particolare essa riguarda i soggetti passivi che non hanno versato gli acconti o li hanno versato in misura ridotta.

 

 

Sabatini-Ter

L’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” è prorogata “fino ad esaurimento dei fondi disponibili”. La domanda spontanea è, fino a quando sarà effettivamente possibile fare uso di questa agevolazione?
   
 

Adegua-mento delle stabili organizza-zioni 

La normativa nazionale sulle stabili organizzazioni verrà adeguata alle disposizioni dell’OCSE, soprattutto in relazione all’Action Plan 7 del piano BEPS (acronimo di “base erosion and profit shifting”, erosione e spostamento dei profitti). In particolare la normativa riguarda le c.d. stabili organizzazioni di appoggio, la clausola anti frammentazione e le stabili organizzazioni di rappresentanza.

 

 

Promozio-ne delle esportazio-ni

In sostegno della internazionalizzazione delle imprese italiane, Invitalia sarà autorizzata a salvaguardare le esportazioni e gli investimenti delle imprese italiane in paesi ad alto rischio (per esempio Iran e diversi stati africani). Il provvedimento intende introdurre una misura simile alle garanzie dell’agenzia tedesca Hermes; vi informeremmo al proposito, se la norma dovesse entrare in vigore.

 

 

Società sportive

dilettanti-stiche con scopo di

lucro

Le società sportive dilettantistiche con scopo di lucro potranno esercitare la loro attività in normali società “commerciali” quali società di persone o di capitali a partire dal 1° gennaio 2018. A tale scopo dovranno essere modificati gli statuti e prevedere determinati contenuti. Alle società sportive riconosciute dal CONI spetterà una riduzione dell’IRES della metà, quindi l’imposta sarà pari al 12%.

Attenzione: questa novità può interessare anche molte società dilettantistiche locali, in quanto adottando la forma della società di capitali si può avere una riduzione del rischio.

 

 

Erogazioni liberali ristruttura-zione impianti sportivi

Per le erogazioni liberali destinate a interventi di restauro e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici è previsto un credito d’imposta pari al 50% dell’importo donato fino ad un importo massimo della donazione pari a Euro 40.000 e nel limite dello 0,3% dei ricavi annui. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini IRPEF, IRES e IRAP.
   
2. Novità per gli immobili:

 

 

Detrazione  50% dell’IVA

Una notizia negativa: negli ultimi due anni veniva riconosciuta ai privati un importo detraibile pari al 50% dell’IVA addebitata dalle imprese di costruzione per consentire un trattamento non svantaggioso rispetto all’acquisto di un’abitazione soggetta all’imposta di registro. Al momento sembra che tale agevolazione non si prevista nella nuova legge finanziaria.

Per chi quindi deve effettuare un acquisto con tali requisiti è consigliabile affrettarsi all’acquisto entro il 2017.

 

 

Credito di imposta del 50% e 65%

Per i crediti di imposta del 50% per lavori di ristrutturazione e del 65% per interventi di riqualificazione energetica è prevista la proroga di un altro anno, quindi fino alla fine del 2018. La proroga dovrebbe valere anche per l’acquisto di abitazioni completamente ristrutturate da imprese di costruzioni entro 18 mesi dalla fine dei lavori.

Per gli interventi di riqualificazione energetica sono previste però alcune modifiche tecniche, che verranno meglio definite con un apposito decreto attuativo. In particolare per le finestre isolanti, schermature solari, certi tipi di caldaie, caldaie a biomasse ecc. ci sarà una riduzione dell’agevolazione dal 65% al 50% dell’importo speso, con un limite massimo in taluni casi di 96.000 Euro.

Non è ancora dato sapere quale sarà la formulazione definitiva della norma, ma consigliamo di effettuare eventualmente entro il 2017 gli interventi di cui sopra per i quali saranno presumibilmente ridotte le agevolazioni nel 2018.

 

Risana-mento energetico per cooperative ed enti Già nel 2016 era stata prevista l’agevolazione del credito di imposta del 65% per gli istituti di edilizia abitativa o IACP; a partire dal 2018 tale agevolazione viene estesa alle cooperative abitative a proprietà indivisa ed agli enti aventi le stesse finalità degli IACP.

 

Risana-mento energetico parti comuni condomi-niali Per il risanamento energetico di parti comuni dei condomìni era già stato prorogato il termine di cinque anni fino al 31 dicembre 2021, oltre all’aumento della quota dal 70% a 75%, cosicché non ci sono variazioni, scadenze o urgenze fino alla fine dell’anno in corso.

 

 

Detrazioni per mobili

Nella versione attuale viene prorogato anche il bonus fiscale del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, collegati a lavori di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° gennaio 2017. La spesa massima ammessa resta pari a 10.000 Euro.
 

Cessione del credito d’imposta per riqualifica-zioni energetiche

Un’interessante novità relativa ai crediti d’imposta riguarda l’estensione dei casi in cui è prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta riconosciuto a fronte di interventi di riqualificazione energetica. A partire dal 2018 tale possibilità non dovrebbe più essere limitata ai soli interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni condominiali, ma dovrebbe valere anche per gli interventi effettuati su singole unità abitative. La cessione del credito può avvenire a favore dei fornitori che hanno eseguito gli interventi, di istituti di credito, nonché di altri soggetti privati, restano invece escluse le pubbliche amministrazioni.

 

 

”Bonus verde“

Per il 2018 è riconosciuta alle persone fisiche una detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di Euro 5.000 per unità abitativa (pertanto la detrazione massima sarà pari ad Euro 1.800), per interventi di sistemazione di giardini e per la realizzazione di giardini pensili e di aree verdi. La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo ed è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

 

 

“Cedolare secca” su affitti a canone concordato

È prevista una proroga di due anni con riferimento all’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% in caso di opzione per la c.d. “cedolare secca“ sugli affitti di abitazioni site in comuni ad alta densità abitativa, per i quali è stato stipulato un contratto a canone concordato ai sensi della legge n. 431/1998, la quale risulta dunque applicabile per gli anni dal 2014 al 2019. In assenza di tale proroga l’agevolazione sarebbe scaduta quest’anno (2017).

 

 

Detrazione per polizze assicurati-ve contro eventi calamitosi

Per le persone fisiche che assicurano la propria abitazione contro il rischio di eventi calamitosi è prevista una detrazione IRPEF, pari al 19%, dei relativi premi assicurativi. Tale agevolazione viene introdotta in maniera permanente tra i vari oneri detraibili elencati dal TUIR e non è limitata alle sole zone sismiche. Si evidenzia tuttavia che la detrazione è riconosciuta per le polizze assicurative stipulate a partire dal 1° gennaio 2018.
 
3. Novità in materia di IVA:

 

 

Fatturazio-ne elettronica

A tal riguardo è stata introdotta una novità piuttosto gravosa, che sarà vincolante soltanto a partire dal 1° gennaio 2019, ma che richiederà un tempestivo adeguamento dei software aziendali: con il pretesto di contrastare l’evasione fiscale, è previsto che, a partire dal 1° gennaio 2019, tutte le operazioni che intercorrono tra imprese residenti in Italia (B2B) devono essere documentate esclusivamente da fatture elettroniche (analogamente a quanto già avviene nei confronti della pubblica amministrazione). Le fatture devono essere emesse in formato XML ed inviate tramite la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate (Sistema di Interscambio - SDI). Sono esclusi da tale obbligo soltanto le microimprese e i contribuenti minimi/forfetari. È inoltre previsto che, con riferimento a:

- cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (con probabile riferimento al trasporto stradale) e

- prestazioni rese da subappaltatori e subfornitori nell’ambito di un contratto d’appalto pubblico dotato di CIG e CUP

l’obbligo di fatturazione elettronica sia applicabile già a partire dal 1° luglio 2018.

Per le cessioni e prestazioni rese nei confronti di imprese non residenti, non documentate da bolla doganale, la relativa fattura, qualora non fosse emessa nel nuovo formato, deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 5° giorno del mese successivo.

N.B.: le associazioni di categoria si stanno già ribellando contro questa misura radicale, che rappresenta un onere particolarmente gravoso soprattutto per piccole e medie imprese. Sorgono inoltre dubbi con riferimento al rilascio del nulla osta da parte della Commissione Europea, in quanto, ai sensi della direttiva IVA UE, la fattura elettronica è ammessa soltanto previo consenso da parte del destinatario della stessa.

   
 

Cessioni di carburante

L’attuale formulazione della bozza della Finanziaria prevede, con decorrenza 1° luglio 2018, l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (ergo per il trasporto stradale, come sopra). Tale obbligo dovrebbe trovare applicazione soltanto nei casi in cui non vengano comunque emesse fatture elettroniche per le cessioni in questione (in ambito B2B).
   
 

Aliquote IVA

L’aumento dell’aliquota IVA ridotta al 10% e di quella al 22%, già previsto nel 2014, dovrebbe essere posticipato al 2019. Di conseguenza dovrà essere modificato in tal senso anche il D.L. n. 148/2017.

 

 

Cessioni di bovini e suini

È confermato anche per il 2018 il temporaneo aumento delle percentuali di compensazione IVA, introdotto lo scorso anno, con riferimento alle cessioni di animali vivi della specie bovina (7,7%) e suina (8%).
 

 

Deposito di benzina e diesel

 

Al fine di contrastare l’evasione dell’IVA, che sembra essere particolarmente elevata nei casi di introduzione di benzina e diesel in depositi siti in Italia, è previsto l’integrale versamento della relativa IVA mediante F24 al momento dell’introduzione del carburante nel deposito stesso.

   
4. Novità varie:

 

 

„Bonus Renzi“

È stato confermato il „Bonus Renzi“ di 80 Euro al mese, con contestuale innalzamento delle soglie relative all’ammontare del reddito complessivo: gli attuali 24.000 e 26.000 Euro sono infatti stati aumentati, rispettivamente, a 24.600 e a 26.600 Euro.

 

 

Pagamenti P.A.

A partire dal 1° marzo 2018 tutte le Pubbliche Amministrazioni, prima di pagare somme di ammontare superiore a 5.000 Euro (in precedenza 10.000 Euro), devono verificare se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a 5.000 Euro. In caso di inadempimento, il pagamento delle somme al beneficiario viene sospeso, fino a concorrenza del debito, per i 60 giorni successivi.
 

 

Imposta di registro

 

Pare che, nella qualificazione degli atti ai fini dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 131/1986, l’Amministrazione Finanziaria debba limitarsi all’effettivo contenuto del contratto e che non abbia quindi più la facoltà di utilizzare elementi esterni all’atto, desumibili da atti collegati, al fine di “interpretare” il contratto stesso. Qualora tale novità dovesse essere confermata in questi termini, è evidente che si assisterebbe ad un drastico calo delle controversie relative alla tassazione dei contratti (come nel caso di apporto di beni immobili nelle società).

Resta invece invariata la disciplina relativa all’abuso del diritto in materia di imposta di registro.

 

Rimborsi spese a sportivi dilettanti Gli sportivi dilettanti possono percepire rimborsi spese non soggetti a tassazione per un importo massimo pari ad Euro 10.000 (attualmente pari ad Euro 7.500).

 

 

Rivaluta-zione terreni e partecipa-zioni

La bozza della Finanziaria 2018 ripropone la possibilità di rivalutare le partecipazioni ed i terreni posseduti da persone fisiche, enti non commerciali e società non residenti. La proprietà dei terreni/delle partecipazioni deve sussistere alla data del 1° gennaio 2018. L’imposta sostitutiva dovrebbe essere pari all’8%, così come previsto in passato.

 

 

Trasporto pubblico

A partire dal 2018 viene introdotta una detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 Euro/anno. Tali spese saranno detraibili anche nel caso in cui siano sostenute nell’interesse di familiari a carico.

 

 

Tassazione dividendi e capital gains

 

 

 

È previsto che, a partire dal 2018, i dividendi e le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, sia qualificate che non qualificate, saranno soggetti ad imposta sostitutiva del 26%. Tale novità trova applicazione anche con riferimento agli utili derivanti da associazioni in partecipazione, i cui apporti non consistono esclusivamente nella prestazione di attività lavorativa. Questa misura rappresenta senz’altro una semplificazione, ma grava al contempo i sostituti d’imposta di un onere aggiuntivo. La novità in questione non troverà invece applicazione con riferimento ai dividendi/alle plusvalenze derivanti da società residenti in paradisi fiscali: detti redditi di capitale continuano infatti a concorrere integralmente (100% dell’importo) alla formazione della base imponibile IRPEF.

Le nuove disposizione sopra descritte saranno applicabili ai dividendi distribuiti a partire dal 1° gennaio 2018 e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019. Per le distribuzioni di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio 2017, dovrebbe essere prevista l’applicazione di un regime transitorio per la durata di 5 anni.

N.B.: Qualora dalla novità in questione dovessero derivare notevoli svantaggi per la Vostra società, sarà nostra cura informarVi tempestivamente in merito, non appena la Finanziaria sarà resa definitiva.

 

Infine Vi invitiamo nuovamente a metterVi in contatto con il Vostro consulente del lavoro: per le nuove assunzioni di lavoratori di età inferiore a 35 anni, avvenute a partire da novembre 2017, dovrebbe essere riconosciuto un dimezzamento dei relativi contributi previdenziali con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

 

Restiamo naturalmente a disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica la circolare C-43-28.11.2017 Panoramica Legge Finanziaria 2018