Novità elenchi INTRASTAT – comunicazione liquidazioni IVA 4° trimestre – spesometro 2° semestre 2017 – split-payment – detrazione IVA

Di seguito riassumiamo i più recenti chiarimenti e le novità in ambito IVA, quali la semplificazione per gli elenchi INTRASTAT, il rinvio della scadenza per lo spesometro del 2° semestre 2017, precisazioni in ambito split-payment ed altro ancora.

1. Novità negli elenchi riepilogativi INTRASTAT

Entro il prossimo lunedì 26 febbraio 2018 (il 25 febbraio è un festivo) si devono inviare gli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi al mese di gennaio 2018. Con provvedimento dell ́Agenzia delle Entrate n. 194409/2017 sono state introdotte alcune semplificazioni in vigore dal 2018 e l ́Agenzia Doganale con provvedimento del 9 febbraio 2018 ha rilasciato le relative istruzioni operative. Con l ́anno 2018 entrano quindi in vigore le seguenti novità:

1. I soggetti tenuti all ́invio trimestrale degli elenchi INTRASTAT, vengono definitivamente esonerati dall ́invio degli elenchi relativi agli acquisti di servizi (mod. Intra 2-quater) e beni (mod. Intra 2-bis) a partire al 2018. Fino ad oggi non sono giunte voci – come accadde l ́anno scorso – su possibili marcie indietro. Nel caso di soggetti con obbligo di invio mensile, i suddetti acquisti sono invece da dichiarare. A partire dal 2018 l ́obbligo di invio mensile degli elenchi INTRASTAT sussiste per i soggetti che:

a) hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per un importo maggiore o uguale di/a 200.000 Euro (fino ad ora il limite era fissato a 50.000 Euro) in uno dei quattro trimestri precedenti, oppure

b) hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari (Intra 2-quater) per un importo maggiore o uguale di/a 100.000 Euro (fino ad ora il limite era fissato a 50.000 Euro) in uno dei quattro trimestri precedenti.

Importante: Si tratta di un periodo di osservazione “mobile”; ovvero, si devono verificare rispettivamente i quattro trimestri precedenti e non l ́anno solare e lo sforamento del limite è da verificare separatamente tra acquisti di beni e servizi.

2. Nel caso in cui i suddetti limiti vengano sforati, gli elenchi INTRASTAT per gli acquisti devono essere inviati su base mensile; a partire dal 2018 vanno però forniti soltanto i dati statistici. Tutta la parte fiscale invece non va compilata!
3. Per gli elenchi INTRASTAT relativi alle cessioni di beni (Intra1-bis) e servizi (Intra 1-quater) non si segnalano particolari novità. Le dichiarazioni restano con scadenza mensile o trimestrale e anche il limite dei 50.000 Euro resta invariato. Una semplificazione è però stata prevista anche per gli elenchi relativi alle vendite: i soggetti con obbligo mensile possono omettere la parte statistica, quando nei quattro trimestri precedenti i fatturati non hanno sforato il limite di 100.000 Euro. Per i soggetti con obbligo trimestrale i dati statistici erano facoltativi già da prima. Anche in questo caso va ricordato che i limiti di 50.000, ovvero 100.000 Euro sono “mobili” e vanno verificati separatamente per cessioni di beni e servizi.
4. C ́è una ulteriore novità che viene spacciata per semplificativa: negli acquisti intracomunitari (modelli Intra 2-bis e Intra 2-quater) il codice CPA di 6 cifre è stato sostituito da un codice composto da sole 5 cifre. Sulla base delle indicazioni fornite da „Assonime“ resta comunque valido l’utilizzo del “vecchio” codice CPA a 6 cifre.
5. Un’ultima novità è contenuta nel suddetto provvedimento dell’Agenzia delle Dogane: le triangolazioni comunitarie, rilevanti soltanto a fini statistici, sono da indicare negli elenchi INTRASTAT, soltanto nel caso in cui nell’ambito dell’operazione triangolare i beni sono stati immessi nel territorio italiano.
Novità: In base ad una interpretazione di Assonime (circolare n. 6 del 19 febbraio 2018) i suddetti limiti sono da verificare separatamente non soltanto tra acquisti e vendite, ma anche in riferimento a beni e servizi. Ne consegue che per i 4 (quattro) elenchi INTRASTAT 1-bis (cessione di beni), 1-quater (prestazione di servizi), 2-bis (acquisto di beni) e 2-quater (acquisto di servizi) i limiti “mobili” sono da verificare separatamente e solo al raggiungimento ovvero sforamento dei limiti, sorge l’obbligo di invio del rispettivo modulo.

2. Comunicazione delle liquidazioni IVA per il 4° Trimestre 2017
Ricordiamo che il 28 febbraio 2018 scade il termine per l’invio della comunicazione relativa alle liquidazioni IVA del 4° trimestre 2017, perché a differenza che per lo spesometro, non vi è stata alcuna proroga. Tale comunicazione è dovuta anche per i contribuenti che per opzione liquidano l’IVA trimestralmente (si tratta di piccole imprese e professionisti sotto una determinata soglia di volume d’affari) con l’aggravio degli interessi all’1%, che in realtà non eseguono una vera e propria liquidazione IVA in quanto la stessa confluisce nella dichiarazione annuale. Questi soggetti per il 4° trimestre non dovranno compilare i righi VP11 (crediti utilizzati), VP12 (interessi per liquidazione trimestrale) e VP14 (credito o debito di imposta). Inoltre quale trimestre di riferimento dovranno indicare “5” in quanto il “4” va indicato dai soggetti particolari che effettuano una vera e propria liquidazione trimestrale (gestori di distributori di carburante e autotrasportatori).

3. Elenchi clienti e fornitori per il 2° semestre 2017 (spesometro) – scadenza al 6 aprile 2018
Come annunciato, il termine per l’invio dello spesometro 2° semestre 2017 è rinviato al 6 aprile 2018 (l’originaria scadenza era il 28 febbraio), in modo che i contribuenti possano adottare una serie di semplificazioni che originariamente erano previste soltanto dal 2018. Non è detto che sia l’ultima proroga perché giá si parla di una sincronizzazione con la scadenza della dichiarazione annuale IVA (30 aprile 2018). Vi terremo informati su ogni novitá al riguardo.

4 Novità in ambito split payment – verificare l’elenco prima di emettere fatture!

Con varie circolari vi abbiamo già informati dell’ampliamento a partire dal 2018 dell’applicazione della scissione dei pagamenti (split-payment). Per verificare se un ente o una società sono soggetti alla suddetta disciplina devono essere presenti sugli elenchi ufficiali consultabili su http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/

Per le pubbliche amministrazioni invece vale invece l’inserimento nell’elenco dei soggetti soggetti nei confronti die qule vige l’obbligo della fatturazione elettronica
www.indicpa.gov.it
Il MEF ha ufficialmente reso noto con un comunicato stampa del 7 febbraio 2018, che l’inclusione in detti elenchi ha efficacia costitutiva ai fini dell’applicazione della specifica disciplina. Da ciò ne deriva, che il meccanismo dello split payment si applica soltanto se un soggetto è compreso nei suddetti elenchi, e ciò indipendentemente da qualsiasi comunicazione proveniente dal soggetto stesso.

Attenzione: è assolutamente consigliato di consultare i suddetti elenchi per verificare se un soggetto e compreso o meno, prima di emettere la fattura. Utilizzando il codice fiscale si può rapidamente ottenere un riscontro. Consigliamo inoltre di stampare l’esito della ricerca a scanso di futuri equivoci o contestazioni.

5. Detrazione IVA e fatture del mese precedente

Ci sono state di recente varie prese di posizione sulla stampa specializzata che non sono condivisibili e che contribuiscono a creare confusione.
Ricordiamo che: in riferimento alla detrazione IVA per il 2017 abbiamo chiarito con la nostra circolare 1/2018 del 17 gennaio 2018, che l ́IVA relativa ad una fattura del 2017 può essere detratta nel 2017 soltanto alle seguenti due condizioni:

1. Il debito IVA deve sussistere in capo al fornitore o prestatore (di norma con l’emissione della fattura), e
2. il cliente deve essere in possesso della fattura; ciò significa che nel mese/trimestre in cui detrae l’IVA deve aver ricevuto la fattura.

Ne deriva che: per le fatture emesse nel 2017, ma giunte al cliente soltanto nel 2018, l’IVA può essere annotata nel registro degli acquisti nel mese (o trimestre) di ricevimento del 2018 o alternativamente detratta cumulativamente nella dichiarazione IVA per il 2018 entro aprile 2019. Al contrario e in disaccordo con la lettura dell ́art. 19 della legge IVA, l’IVA relativa a fatture emesse nel 2017 ma ricevute dal cliente appena nel 2018, non può essere detratta nella dichiarazione per il 2017 in scadenza ad aprile 2018.

Interpretando queste indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria in merito alla dichiarazione IVA, alcuni esperti hanno dedotto e riportato nella stampa specializzata che le stesse limitazioni siano da considerare anche nelle liquidazioni IVA mensili/trimestrali. In altre parole: anche l’IVA esposta in una fattura emessa il 31 gennaio 2018 e notificata l ́8 febbraio 2018 non può essere detratta nella liquidazione IVA di gennaio al 16 febbraio 2018, ma appena nella liquidazione relativa al mese di febbraio al 16 marzo 2018.

Non condividiamo assolutamente una interpretazione così restrittiva e in netto contrasto con il diritto europeo vigente: a nostro avviso l’IVA di una fattura datata gennaio 2018 e notificata entro il 16 febbraio 2018 può essere tranquillamente detratta nella liquidazione periodica relativa a gennaio 2018.

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Josef Vieider