Novità in tema di pagamento delle imposte dal 1° ottobre 2014: F24 con saldo zero non più presentabile tramite home-banking; pagamento di imposte oltre 1.000 Euro da parte delle persone fisiche non più possibile in banca

Novità in tema di pagamento delle imposte dal 1° ottobre 2014: F24 con saldo zero non più presentabile tramite home-banking; pagamento di imposte oltre 1.000 Euro da parte delle persone fisiche non più possibile in banca

A decorrere dal 1° ottobre 2014 in seguito alle novità introdotte dal D.L. 66/2014 anche le persone fisiche non titolari di partita IVA non potranno pagare i modelli F24 direttamente in banca presso gli sportelli se l’importo a debito supera i 1.000 Euro. Inoltre per tutti i contribuenti non sarà più possibile inviare tramite home-banking o internet-banking i modelli F24 che, in seguito a compensazioni interne presentano un saldo pari a zero. Qui di seguito i dettagli:

Già dal 2006 i contribuenti titolari di una posizione IVA sono tenuti a versare le imposte presentando i modelli F24

  • Tramite i servizi Entratel o Fisconline e/o tramite home-banking o internet-banking;
  • Tramite un intermediario abilitato (in genere un commercialista)

Solamente i contribuenti non titolari di partita IVA potevano presentare il modello F24 in formato cartaceo alla banca che procedeva al pagamento. Dal 1° ottobre 2014 questo non sarà più possibile, almeno nei casi in cui nel modello F24 verranno operate delle compensazioni oppure, pur in assenza di compensazioni, il modello F24 presenterà un’imposta a debito superiore ad Euro 1.000. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA la novità sarà rilevante in particolare per i prossimi versamenti di IMU/GIS, TASI, TARI e IRPEF (il 2° acconto scade in novembre). L’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità con la circolare 27/E del 19 settembre 2014 in cui sono sintetizzati i seguenti tre casi:

  1. deleghe di pagamento F24 con compensazioni e saldo zero;
  2. deleghe di pagamento F24 con compensazioni e debito residuo e
  3. deleghe di pagamento F24 senza compensazioni.
  1. Deleghe di pagamento F24 con compensazioni e saldo zero

In questa categoria rientrano i pagamenti di imposte e tributi che vengono interamente compensate all’interno del modello F24 con crediti disponibili in modo tale che dalla delega di pagamento non risulta dovuto alcun importo (saldo 0). Queste deleghe di pagamento devono essere comunque presentate in quanto deve risultare il pagamento dell’imposta dovuta e la relativa riduzione del credito.

Dal 1° ottobre 2014 queste deleghe di pagamento dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in forma elettronica quindi

  • direttamente dalle piattaforme Fisconline o Entratel utilizzando le procedure F24-Online e F24-Web oppure
  • indirettamente tramite il commercialista o altro intermediario abilitato.

In nessun caso il modello F24 con saldo zero potrà essere presentato in banca in formato cartaceo e nemmeno tramite home-banking o internet-banking. Quest’ultima novità interessa anche le imprese ed i liberi professionisti che erano abituati a presentare le deleghe con saldo zero tramite home-banking e quindi non erano tenute ad attivare le procedure di pagamento relative alle piattaforme online sopra menzionate.

Avvertenza: la presentazione della delega di pagamento tramite le piattaforme online dell’Agenzia delle Entrate potrà comunque essere evitata dalle imprese e dai liberi professionisti se, invece di compensare interamente il debito del modello F24 viene lasciato un debito residuo irrisorio in modo tale che il modello F24 non risulti a saldo zero. Una particolarità riguarda le imprese ed i liberi professionisti che compensano crediti IVA superiori ad Euro 5.000 per i quali è previsto l’obbligo di presentazione delle deleghe di pagamento tramite i portali online dell’Agenzia delle Entrate. Il nostro ufficio è disponibile per aiutarvi nell’invio dei vostri modelli F24 con saldo zero.

  1. Deleghe di pagamento F24 con compensazioni e debito residuo

Si tratta di deleghe di pagamento F24 all’interno delle quali vengono operate delle compensazioni ma che presentano tuttavia un debito residuo.  Queste possono essere trasmesse sia tramite le piattaforme online di Fisconline ed Entratel (come per il punto 1) ma anche con le procedure degli istituti di credito come home-banking ed internet banking. In questo caso per le imprese ed i liberi professionisti nulla è cambiato. Per quanto riguarda le persone fisiche senza partita IVA invece non è più possibile presentare la delega di pagamento in forma cartacea alla banca (come per il punto 1) anche se il debito residuo non supera i 1.000 Euro.

  1. Deleghe di pagamento F24 senza compensazioni

Le deleghe di pagamento F24 senza compensazioni da cui risulta quindi un debito possono essere presentate con le procedure di Fisconline ed Entratel sopra descritte in modo diretto o indiretto (tramite intermediario) e/o tramite home-banking o internet-banking. Una particolarità riguarda le persone fisiche senza partita IVA che potranno presentare la delega di pagamento nel formato cartaceo in banca per importi a debito fino ad Euro 1.000.

Avvertenza: secondo la stampa specializzata non è precluso alle persone fisiche di presentare in casi estremi più deleghe di pagamento di importo inferiore ad Euro 1.000 aggirando così le nuove modalità di pagamento. Questo comportamento è tuttavia sconsigliato sia per le maggiori commissioni bancarie che si andrebbero a pagare ma anche perché si renderebbe più complessa per l’Amministrazione Finanziaria l’associazione tra debito e relativo pagamento.

Eccezioni:

L’Agenzia delle Entrate con la già citata circolare 27/E del 19 settembre 2014 ha previsto due eccezioni:

  • Per le persone fisiche senza partita IVA che hanno optato per il pagamento rateale in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2013 sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive tramite modello F24 cartaceo, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 Euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero;
  • una semplificazione a regime è prevista per i modelli di pagamento emessi dagli enti impositori (generalmente l’Agenzia delle Entrate) in seguito a controlli e consegnati ai contribuenti. Questi modelli di pagamento potranno essere presentati anche presso gli sportelli bancari per il pagamento. Se il contribuente intende compensare il debito di tale modello con altri crediti tributari disponibili questa eccezione decade e dovrà seguire le procedure dei punti 1 o 2.

Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.

Cordiali Saluti,
Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-37-06.10.2014 - Pagamento mod.F24