Novità introdotte dal primo “Decreto Semplificazioni” (D.L. 5/2012)

Novità introdotte dal primo “Decreto Semplificazioni” (D.L. 5/2012)

Con il decreto n. 5 del 9 febbraio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 ed entrato in vigore il giorno successivo, il Governo ha emanato un primo Decreto Semplificazioni. Successivamente, venerdì 24 febbraio 2012, il Governo ha emanato un secondo e più ampio Decreto Semplificazioni.

Al fine di mantenere il filo delle numerose manovre e dei numerosi provvedimenti, esponiamo qui di seguito i contenuti del primo di questi decreti (D.L. n. 5/2012) nella misura in cui riguardino imprese e liberi professionisti.

 

  1. Abrogazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)

Il cosiddetto piano sicurezza (“Documento Programmatico sulla Sicurezza) volto a tutelare il trattamento dei dati personali, introdotto con il decreto n. 196 del 30 giugno 2003 è stato abrogato. Abrogato è quindi anche l’obbligo di aggiornare entro il 31 marzo di ogni anno lo stesso documento.

Della redazione e attualizzazione di questo piano doveva essere riferito anche in sede di consultazione in chiusura di esercizio. Con l’abrogazione del piano, anche quest’obbligo è venuto meno.

 

  1. Riforma della riforma del Collegio Sindacale

In tema Collegio Sindacale delle società di capitali, il decreto semplificazioni apporta la terza modifica in due mesi al Codice Civile. Di seguito un breve riepilogo della normativa vigente a seguito delle più recenti modifiche:

Nelle società a responsabilità limitata, l’organo di controllo è obbligatoriamente previsto ex art. 2477 c.c. solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- capitale sociale superiore a 120.000 Euro;

- obbligo di redazione del bilancio consolidato;

- la società controlla un’altra società soggetta obbligatoriamente alla revisione dei conti;

- superamento per due esercizi consecutivi di una delle seguenti soglie: totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 4,4 milioni di Euro, ricavi superiori a 8,8 milioni di Euro, numero medio di impiegati superiore a 50.

Fintanto che nessuna di queste condizioni è verificata, la società può comunque optare per la nomina di un organo di controllo, che potrà essere un Sindaco Unico, oppure, nel caso sia previsto dallo statuto un Collegio Sindacale ovvero un Revisore legale dei conti.

Nel caso invece anche uno solo dei limiti sopra elencati venga superato, vige l’obbligo di nomina di un organo di controllo. Per legge è sufficiente un Sindaco Unico indipendentemente dai parametri dimensionali della società. Solo ove previsto dallo statuto andrà nominato un Collegio Sindacale oppure un Revisore legale dei conti.

Con il Decreto Semplificazioni sono state introdotte modifiche anche per le società per azioni: le spa di piccole dimensioni, vale a dire quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, potranno nominare un Sindaco Unico invece di un Collegio Sindacale, se ammesso dallo statuto. Sono autorizzate a redigere il bilancio in forma abbreviata quelle società che per due esercizi consecutivi non superano le seguenti soglie: totale dell’attivo dello stato patrimoniale di 4,4 milioni di Euro, ricavi per 8,8 milioni di Euro e numero medio di 50 lavoratori dipendenti.

Avvertenza: la riforma non impone di adottare provvedimenti immediati soltanto nei casi in cui il Collegio Sindacale decade con l’approvazione del bilancio 2011. Gli organi di controllo ancora in carica non vengono toccati dalla riforma e rimangono in funzione fino alla naturale scadenza del mandato. Riteniamo che la riforma verrà probabilmente modificata nei prossimi giorni, per cui è opportuno attendere la versione definitiva della legge.

 

  1. Comunicazione della Posta Elettronica Certificata (PEC) alle Camere di Commercio

Il termine per la comunicazione dell’indirizzo PEC alla Camera di Commercio è stato prorogato al 30 giugno 2012 (per i dettagli si rimanda alla nostra circolare Nr. 33/2011)

 

  1. Novità negli appalti pubblici e nell‘edilizia

Notevoli novità sono state introdotte con il Decreto Semplificazioni nell’ambito degli appalti pubblici. Queste sono state esaurientemente esposte e commentate dall’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE), pertanto Vi consigliamo di consultare il sito internet dell’associazione (www.ance.it) per approfondire i dettagli. E’ anche interessante la disposizione dell’art. 10 del presente decreto con cui è reso ammissibile il trasferimento dei così detti parcheggi “Tognoli” se costruiti su terreni privati.

 

Restiamo chiaramente a Sua disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti,

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-16 - 29 02 12 - Primo Decreto Semplificazioni