Novità introdotte dal secondo “Decreto Semplificazioni” (D.L. 16/2012)

Novità introdotte dal secondo “Decreto Semplificazioni” (D.L. 16/2012)

Con il decreto n. 16 del 2 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 ed entrato in vigore in tale data, il Governo ha emanato il secondo Decreto Semplificazioni.

Il decreto considerato contiene alcune semplificazioni, ma soprattutto una serie di misure per combattere l’evasione fiscale. Vi informeremo separatamente  sulle novità dell’ampio pacchetto, per quanto riguarda le novità su questioni fiscali. Questa circolare per il momento considera solo i cambiamenti a livello IVA.

 

  1. Nuovo termine per la presentazione delle dichiarazioni d’intento:

 

 

Presentazio-ne differita delle comu-nicazioni delle lettere d’intento ricevute (Art. 2, comma 4)

Per memoria: Dal 1° gennaio 2005 vige l’obbligo di comunicare con apposita dichiarazione telematica le lettere d’intento ricevute dai clienti per acquistare determinati beni e servizi tramite il cosiddetto plafond senza applicazione dell’IVA, entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento.

Per l’omessa comunicazione è prevista una sanzione che va da Euro 258 a Euro 2.065.

In presenza di operazioni senza consegna della lettera d’intento, si applica la sanzione che va dal cento al duecento per cento dell’imposta non applicata.

Vengono introdotte ore due semplificazioni:

- Le lettere d’intento devono essere comunicate all’Agenzia entro il termine di effettuazione della prima liquidazione IVA periodica, mensile o trimestrale.

- più importante è la semplificazione seguente: la lettera d’intento è da comunicare al termine di effettuazione della liquidazione in cui confluiscono le operazioni fatturate senza applicazione dell'imposta. L’obbligo non sorge fintanto che non vengono effettuate le operazioni relative.

Esempio: Nel mese di marzo viene consegnata una lettera d’intento, ma la fornitura senza applicazione dell’imposta sarà effettuata nel mese di maggio. L’obbligo per comunicare tali dichiarazioni di intento scade entro il 16 giugno e non entro il 16 marzo, da parte dei contribuenti mensili, o entro il 16 agosto da parte  dei contribuenti trimestrali.

A seguito della modifica la precedente sanzione minima da Euro 258 a Euro 2065 perde di importanza;  in presenza perciò di operazioni senza addebito d’imposta e senza consegna della lettera d’intento, si dovrebbe applicare in futuro la sanzione variabile che va da cento a duecento per cento dell’imposta non applicata.

La predetta novità ha effetto dal 2 marzo 2012 e si applica; in base ad una prudente interpretazione, per le lettere d’intento ricevute dopo tale data.

Nota: Consigliamo di mantenere comunque l'attuale prassi di inviare le comunicazioni relative alle dichiarazioni di intento non appena ricevute, per ridurre il rischio di possibili errori e/o dimenticanze.

 

2. Reintroduzione elenchi clienti e fornitori:

 

 

 

 

Elenchi clienti e fornitori (Art. 2, comma 6) dal 2012 senza limite di importo

 

 

Il Decreto in esame ha introdotto retroattivamente dal 1 Gennaio 2012 due importanti cambiamenti nell’ambito degli elenchi clienti e fornitori:

- In primo luogo la soglia pari ad Euro 3.000,00 è stata cancellata con il risultato che ora tutte le operazioni attive e passive soggette a fatturazione sono da comunicare a prescindere dal loro ammontare.

Per le operazioni attive e passive, che sono da documentare solo tramite ricevuta o scontrino fiscale, vale ancora il limite di Euro 3.600 (IVA inclusa). Ne consegue che nel commercio al dettaglio e nel settore alberghiero e della ristorazione devono essere comunicati le singole operazioni solo se superano la soglia di Euro 3.600.

Le operazioni effettuate nei confronti di privati (non soggetti passivi IVA) non sono da comunicare se il pagamento dei corrispettivi è avvenuto mediante carte di credito o bancomat emesse da operatori finanziari residenti.

- Inoltre viene meno la comunicazione delle singole transazioni, ma analogamente ai “vecchi” elenchi clienti e fornitori, dovrà essere comunicato l’importo cumulativo di tutte le operazioni intervenute nel periodo in questione. Perciò le problematiche relative ai contratti con prestazioni continuative che dovevano essere sommati per verificare il non superamento del limite non si pongono più.

Il termine della presentazione rimane invariato: La comunicazione deve essere presentata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Nota: La modifica richiederà nuovamente cambiamenti nel software gestionale.

Inoltre, sarà necessario, anche per operazioni di minor rilievo acquisire tutti i dati dei clienti e fornitori.

Vi invitiamo a contattare il vostro fornitore di software per concordare i cambiamenti necessari.

 

Comunicazioni per 2011: Entro il 30 aprile 2012 sono da trasmettere gli elenchi clienti e fornitori relativi al 2011 con i quali sono da comunicare:

- tutte le transazioni con fattura con una base imponibile da Euro 3.000 dal 1 gennaio 2011 e

- le operazioni documentate da ricevute e scontrini fiscali superiori a Euro 3.600 (IVA inclusa) dal 1 luglio 2011

 

3. Comunicazioni Black List:

 

 

Comunicaz-ioni “black list” solo per importi superiori  a Euro 500 (Art. 2 par. 8)

Un'altra novità è stata introdotta per le comunicazioni di operazioni attive e passive intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. paesi “black list”), che dovranno essere indicate solo se il singolo importo è superiore a 500 euro.

La novità di per se è benvenuta, ma nel momento in cui sorgono dei dubbi su quando certe operazioni sono da ritenersi tra di loro collegate e quindi devono essere sommate, sorgeranno problemi che con la vecchia regolamentazione, nella quale si era obbligati a comunicare tutte le operazioni, non esistevano.

Non è stato chiarito se la riduzione è retroattiva a partire dal 1 gennaio 2012 o se è da applicare dal 2 marzo 2012. Da una lettura prudente della norma sembra avere effetto dal 2 marzo 2012.

 

4. Senza dichiarazione annuale IVA il limite per la compensazione del credito IVA è stato ridotto a Euro 5.000:

 

 

Compensa-zione credito IVA (Art. 8 co. 18 e 20);  introdotto  nuovo limite di € 5.000

Per memoria: attualmente vale la regola, che i crediti IVA possono essere compensati fino ad un importo pari a Euro 10.000 tramite il modulo F24 con altre imposte, tasse e oneri, a meno che prima non sia stata consegnata la dichiarazione IVA.

Tale soglia è stata ridotta a Euro 5.000. Ne consegue, che per la compensazione della somma eccedente deve essere trasmessa obbligatoriamente prima la dichiarazione IVA annuale.

Rimane invariato il limite per crediti maggiori di Euro 15.000. Per la compensazione della somma eccedente deve essere rilasciato sulla dichiarazione IVA annuale da un dottore commercialista o dall’organo di controllo societario il visto di conformità.

Il nuovo regolamento è entrato in vigore dal 2 marzo 2012. Da ciò si deve desumere, che le compensazioni, senza la trasmissione della dichiarazione IVA annuale, entro il limite pari ad Euro 10.000 nei mesi di gennaio e febbraio non possono essere contestate.

Per l’imminente pagamento del 16 marzo 2012 si presume che, nel caso in cui non sia stata trasmessa la dichiarazione annuale IVA entro il 29 febbraio 2012, ulteriori compensazioni sono consentite solamente se il nuovo limite di Euro 5.000 non viene superato.

Secondo questa interpretazione per la prossima scadenza del 16 marzo 2012 per la compensazione del credito IVA dell'esercizio 2011 con altre imposte e tasse vale:

- senza la presentazione della dichiarazione IVA per il 2011 entro 29.02.12: limite massimo di Euro 5.000;

- in presenza di trasmissione della dichiarazione IVA per il 2011 entro 29.02.12, ma senza visto di conformità: limite di Euro 15.000 (ma con l'invio telematico del modello F24) e

- in presenza di trasmissione della dichiarazione IVA per il 2011 entro 29.02.12 con visto di conformità: limite di Euro 516.456,90 (naturalmente solo in caso di invio telematico del modello F24).

 

5. Chiusura di Partite IVA inattive:

 

 

Chiusura  partite IVA  inattive (Art. 8 co. 9)

Sono state cambiate le regole in merito alla chiusura delle partite IVA inattive.

Per memoria: il cosiddetto decreto sviluppo aveva rinviato il termine per la chiusura di Partite IVA inattive al 2 aprile 2012 tramite pagamento di una sanzione  pecuniaria di Euro 129.

Ora, tutti i contribuenti in possesso di tali partite IVA inattive saranno contattati direttamente daell'Agenzia delle Entrate.

Sarà quindi possibile fornire entro 30 giorni spiegazioni in relazione alla partita  IVA o richiedere, tramite pagamento della sanzione amministrativa ridotta a un terzo, di chiudere o sanare la posizione.

Se il contribuente non fornisce una risposta entro il termine specificato, saranno applicate le sanzioni amministrative intere tramite iscrizione a ruolo.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe introdurre un nuovo servizio con il quale sarà possibile controllare la validità, lo stato e il titolare della partita IVA. Parrebbe un integrazione al Sistema di scambio di informazioni in materia di IVA (VIES), nel quale però sono verificabili solo numeri di partite IVA abilitati anche per operazioni intracomunitarie.

 

 

Restiamo naturalmente a Sua disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti,

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-20 - 14 03 12 - Decreto semplificazioni