Nuove disposizioni in materia di bilancio a partire dai bilanci 2016

Nuove disposizioni in materia di bilancio a partire dai bilanci 2016

Nella predisposizione dei bilanci al 31 dicembre 2016 applicheremo per la prima volta le disposizioni dettate dalla c.d. “nuova direttiva contabile” (Direttiva 2013/34/UE), recepita dall’ordinamento italiano lo scorso anno con il D.Lgs. 139/2015. Il D.Lgs. 139/2015, oltre ad aver mutato criteri di valutazione ormai assodati, ha introdotto delle novità rilevanti per quanto concerne la struttura del bilancio stesso, apportando modifiche sostanziali allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e alla Nota Integrativa. Nel frattempo le principali variazioni introdotte dalla Direttiva sono state recepite anche dai Principi Contabili Italiani (OIC). Il 21 novembre 2016 è stata inoltre pubblicata la nuova tassonomia XBRL per i bilanci 2016.

Si fornisce di seguito una panoramica delle novità in materia di bilancio.

 

Ambito di applicazione:

Le nuove disposizioni si applicano alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata, nonché alle società di persone qualora i soci a responsabilità illimitata siano rappresentati da società di capitali. Le novità riguardano gli esercizi sociali a partire dal 1° gennaio 2016.

Le disposizioni relative al bilancio e agli obblighi informativi sono ora distinte a seconda della tipologia di impresa in termini dimensionali. Sono previste tre classi dimensionali:

  • Micro-imprese (art. 2435-ter c.c.): si tratta di una nuova categoria che comprende le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato almeno due dei seguenti tre limiti dimensionali: totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale → 175.000 Euro, ricavi netti → 350.000 Euro, dipendenti occupati in media durante l’esercizio → 5 unità;
  • Piccole imprese (art. 2435-bis c.c.): vengono considerate piccole imprese quelle società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti tre limiti: totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale → 4.400.000 Euro, ricavi netti → 8.800.000 Euro, dipendenti occupati in media durante l’esercizio → 50 unità;
  • Grandi imprese: tutte le altre società, non rientranti nelle precedenti due categorie, sono considerate grandi imprese.

A partire dal 2016 le micro-imprese sono esonerate dalla redazione, oltre che della relazione sulla gestione, anche della nota integrativa. Tuttavia le stesse dovranno indicare in calce allo Stato Patrimoniale gli impegni assunti, le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, nonché le informazioni relative ai compensi corrisposti agli amministratori. Per le micro-imprese è inoltre previsto l’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario. Ai fini dell’indicazione delle predette informazioni nello schema di bilancio in formato XBRL, nella nuova versione di quest’ultimo sono stati predisposti appositi righi. Sembrerebbe dunque sussistere un effettivo divieto per le micro-imprese di depositare, anche su base volontaria, una nota integrativa!

Conseguentemente a quanto sopra esposto, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione tre diverse forme di bilancio:

  • bilancio ordinario (grandi imprese)
  • bilancio in forma abbreviata (piccole imprese)
  • bilancio super-abbreviato (micro-imprese).

 

Variazione dei criteri di valutazione:

Con riferimento alla redazione del bilancio, è stato innanzitutto introdotto il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma. Dovendo applicare detto principio, è necessario comprendere innanzitutto il concetto di “significatività”: un’informazione è considerata “significativa” quando la sua omissione o la sua errata indicazione è ragionevolmente in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori del bilancio, basate sulle informazioni contenute nel bilancio stesso. Nonostante l’introduzione di questo criterio, è stata mantenuta la “vecchia” rappresentazione del leasing finanziario: in questo caso prevale dunque la forma sulla sostanza.

Si riportando di seguito le principali modifiche apportate ai criteri di valutazione:

  • I costi di pubblicità non possono più essere capitalizzati.
  • Anche i costi di ricerca non possono più essere capitalizzati e, di conseguenza, ripartiti su più esercizi mediante ammortamento.

Suggerimento: l’Organismo Italiano di Contabilità, che si occupa della redazione ed emanazione dei principi contabili, ha pubblicato di recente una bozza di revisione del principio contabile OIC n° 24, relativo alle immobilizzazioni immateriali. Nella bozza viene indicata quale “soluzione transitoria” la possibilità di girare determinati costi alla voce “costi di impianto e di ampliamento” (B.I.1), qualora gli stessi siano relativi a progetti passati e siano attesi dagli stessi, in futuro, flussi di benefici economici. I costi che invece non risultano riclassificabili secondo questa logica dovranno essere eliminati dalle attività dello Stato Patrimoniale sin dai bilanci d’apertura 2016, mediante l’utilizzo di riserve disponibili. Al ricorrere di tale circostanza, sarà necessario considerare gli eventuali effetti che un adeguamento tale potrebbe produrre sul patrimonio netto della società!

  • Non è più ammesso il metodo di valutazione al “valore costante”. Finora era possibile valutare secondo detto metodo rimanenze di magazzino poco movimentate (il cui importo rimaneva pressoché invariato nel corso degli esercizi) e complessivamente di scarsa importanza rispetto all’attivo di bilancio (ad es. le rimanenze finali di materiali di consumo). Anche in questo caso si renderà necessaria una modifica dei bilanci di apertura 2016.
  • I crediti (OIC n° 15) e i debiti (OIC n° 19) devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, ciò significa che vanno attualizzati. Detto nuovo criterio di valutazione potrebbe avere degli effetti non indifferenti sui finanziamenti infruttiferi concessi dai soci. L’attualizzazione è determinata sulla base del tasso interno di rendimento (TIR/IRR).
  • Per i costi di sviluppo non è più previsto l’ammortamento entro 5 anni, bensì l’ammortamento deve essere determinato sulla base della loro vita utile. Il “vecchio” ammortamento entro 5 anni permane nei soli casi in cui non fosse possibile stimare la vita utile dei costi in questione.
  • Anche l’avviamento deve essere ammortizzato secondo la sua vita utile. Qualora quest’ultima non possa essere ragionevolmente stimata, l’avviamento va ammortizzato al massimo entro 10 anni (ergo, non più entro 5 anni).
  • I crediti e i debiti in valuta estera devono essere rilevati al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio e le eventuali differenze di cambio vanno accantonate in apposita riserva non distribuibile.
  • I derivati e gli strumenti finanziari analoghi devono essere distintamente indicati e rilevati al “fair value”.

 

Modifiche apportate al prospetto di Stato Patrimoniale:

  • Le azioni proprie non sono più esposte nell’attivo patrimoniale, ma vengono rilevate a diretta riduzione del patrimonio netto, mediante iscrizione di una riserva negativa.
  • È richiesta una distinta indicazione delle partecipazioni, dei crediti e dei debiti riconducibili ad imprese sottoposte al controllo della medesima società controllante. Di conseguenza si renderà necessaria un’estensione del piano dei conti.
  • È stata introdotta un’apposita voce nell’ambito del patrimonio netto nella quale poter iscrivere le differenze derivanti dall’attualizzazione dei crediti e dei debiti (che, come accennato, vanno rilevati al costo ammortizzato).
  • Le informazioni relative ad impegni assunti, garanzie prestate e passività potenziali (che fino ad oggi erano collocate all’interno dei conti d’ordine) non saranno più esposte in calce allo Stato Patrimoniale, ma saranno evidenziate in nota integrativa.
  • I derivati e gli strumenti finanziari analoghi, di natura attiva o passiva, vanno distintamente indicati nello Stato Patrimoniale.
  • In conseguenza della mutata valutazione dei crediti e dei debiti, l’aggio e il disaggio su prestiti non devono più essere iscritti nello Stato Patrimoniale.
  • Viene meno la separata indicazione delle imposte anticipate a seconda della loro “scadenza” (entro/oltre 12 mesi): variazione i cui effetti risultano piuttosto marginali.

 

Modifiche apportate al prospetto di Conto Economico:

  • È stata eliminata la voce relativa ai proventi e agli oneri straordinari: vi saranno dunque dei risvolti sulla determinazione del risultato operativo dell’impresa, nonché di svariati altri indici.
  • Nell’ambito della gestione finanziaria devono essere distintamente indicati i proventi e gli oneri derivanti da rapporti intrattenuti con imprese sottoposte al controllo della medesima società controllante.
  • Analogamente, trovano collocazione nella gestione finanziaria le variazioni intervenute nei derivati e negli strumenti finanziari simili in conseguenza dall’applicazione del metodo di valutazione al “fair value”.

 

Nota integrativa:

Innanzitutto la nota integrativa deve essere necessariamente redatta seguendo uno schema che riporti, nell’ordine, un commento alle principali voci dell’attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale, nonché del Conto Economico.

  • Il Conto Economico deve essere illustrato nella Nota integrativa. È inoltre richiesta una ripartizione dei ricavi per aree geografiche, indipendentemente dalla rilevanza della stessa.
  • Le passività potenziali (ex conti d’ordine) devono essere dettagliatamente esposte in Nota integrativa.
  • Una rilevante novità è rappresentata dalla necessità di predisporre un rendiconto finanziario, da allegare alla Nota integrativa (fanno eccezione i bilanci in forma abbreviata e i bilanci delle micro-imprese). Tale obbligo, di per sé, era già stato introdotto con il nuovo principio contabile (OIC) in vigore dal 2014.
  • Compensi spettanti ad amministratori e sindaci: deve essere indicato anche l’ammontare di eventuali anticipazioni corrisposte.
  • Le operazioni realizzate con parti correlate devono sempre essere segnalate, anche se di scarsa rilevanza.
  • È richiesta un’illustrazione sufficientemente esaustiva pure con riferimento ai derivati e agli strumenti finanziari analoghi.
  • I fatti rilevanti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono ora esposti in Nota integrativa e non più nella Relazione sulla gestione. Va indicata in Nota integrativa anche la proposta, rivolta all’Assemblea dei soci, relativamente all’utilizzo dell’utile d’esercizio.
  • Per effetto dell’eliminazione dal Conto economico della voce relativa ai proventi ed oneri straordinari, nel bilancio 2016 sarà necessario fornire in Nota integrativa informazioni dettagliate in merito alle eventuali riclassificazioni operate.

 

Bilancio consolidato:

Sono stati innalzati i limiti dimensionali al di sotto dei quali è concesso l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato. A partire dal 2016 l’obbligo di predisporre il bilancio consolidato sussiste qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, almeno due dei seguenti tre limiti: totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale → 20 Mio Euro, ricavi netti → 40 Mio Euro, dipendenti occupati in media durante l’esercizio → 250 unità. Resta invariata la modalità di determinazione dei predetti limiti: è dunque necessario sommare i diversi importi risultanti dai singoli bilanci delle imprese appartenenti al gruppo, senza effettuare un’elisione dei ricavi infragruppo. I bilanci consolidati possono essere redatti in qualsiasi lingua dell’Unione Europea (ergo, non necessariamente in lingua italiana). È in ogni caso richiesta la predisposizione del rendiconto finanziario.

 

Effetti fiscali:

L’applicazione della Direttiva Europea citata a inizio circolare è avvenuta sulla base del presupposto che la stessa non avrebbe dovuto produrre in alcun modo degli effetti a livello di gettito fiscale. Trattasi, secondo il nostro modesto parere, di una condizione difficilmente realizzabile, a meno che non si introduca nuovamente un doppio binario civilistico/fiscale ai fini della determinazione degli utili. Proprio quest’ultima sembrerebbe essere la soluzione prospettata dal Governo, nonostante le numero proteste avanzate dalle associazioni professionali e di categoria. Non ci resta che assistere agli sviluppi fino alla prossima dichiarazione dei redditi, la cui scadenza è ancora sufficientemente lontana.

 

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica circolare C-41-22.11.2016 - Nuove disposizioni bilanci 2016