Nuovo “bonus pubblicità” del 30% dei costi sostenuti

Il decreto „Cura Italia“ (D.L. n° 18/2020) ha reintrodotto il “bonus pubblicità”, evidentemente per dare un sostegno al settore dei media e della pubblicità in generale. Vi anticipiamo che tale nuova versione del bonus è molto conveniente. Infatti mentre in passato il vantaggio derivava dall’incremento delle spese in promozione rispetto alla media degli anni precedenti, il nuovo credito d imposta spetta in generale nella misura del 30% delle spese sostenute. La richiesta per l’agevolazione andrà presentata entro il prossimo 30 settembre. L’importante allo stato attuale è sapere che le spese pubblicitarie dell‘anno corrente possono usufruire del bonus.
Le altre disposizioni al riguardo sono sostanzialmente invariate rispetto all’anno scorso.

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione sia imprese e che professionisti, così come enti non commerciali, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla grandezza del soggetto.

2. Investimenti agevolabili

Sono agevolate le spese per l’acquisto di spazi pubblicitari e/o inserzioni commerciali effettuate sulla stampa periodica e quotidiana, nazionale o locale, anche on-line, e tramite emittenti televisive e radiofoniche. Le emittenti radio-televisive devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui alla legge 249/97, mentre per i periodici è necessaria l’iscrizione presso il competente Tribunale. Sono agevolati i costi puramente pubblicitari, quindi al netto di spese accessorie e/o di intermediazione. Sono esplicitamente escluse le spese per televendite, servizi di pronostici, giochi, e scommesse, servizi di messaggeria vocale o chat.lines.
Criticata da molte parti è l’esclusione dall’agevolazione delle campagne pubblicitarie sui social media.

3. Calcolo dell’agevolazione

Come accennato sopra, il bonus è riconosciuto nella misura del 30% delle spese pubblicitarie del 2020.

4. Utilizzo del credito di imposta

Il credito di imposta può essere utilizzato soltanto tramite compensazione con altri tributi e contributi nel mod. F24.

5. Divieto di cumulo

Il credito di imposta di cui si tratta in linea di massima non è cumulabile con altre forme di contribuzione statale, regionale/provinciale o europea per iniziative promozionali e sottostà anche alle regole europee del cd. „de-minimis“.

6. Altre indicazioni

A differenza di altre agevolazioni sotto forma di crediti di imposta, il bonus pubblicità è imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

7. Domanda di ammissione

La richiesta di ammissione all‘agevolazione va presentata entro il 30 settembre 2020. Nel caso sia già stata presentata entro il 31 marzo 2020 la richiesta in base alle norme precedenti, la richiesta potrà essere ripresentata, altrimenti vale comunque la richiesta già inoltrata.