Nuovo termine di versamento delle imposte per le imprese: 21 agosto 2017 con maggiorazione dello 0,4% – incertezza per IRAP, IVA e diritti camerali

Nuovo termine di versamento delle imposte per le imprese: 21 agosto 2017 con maggiorazione dello 0,4% - incertezza per IRAP, IVA e diritti camerali

Fuori tempo massimo è arrivata una proroga per i versamenti di imposte delle imprese, anche in forma societaria, e per gli eventuali soci. Con provvedimento del 20 luglio 2017, pubblicata il 21 luglio, il Ministero ha disposto che le imprese potranno versare le imposte in scadenza entro il 21 agosto 2017 con la maggiorazione dello 0,4% - in precedenza il termine prolungato era stato stabilito al 31 luglio. In quali casi è possibile effettuare i versamenti il 21 agosto:

 
 

Presupposti soggettivi – redditi di impresa

Il presupposto soggettivo per potere usufruire della suddetta „proroga“ è la dichiarazione di redditi di impresa, quindi restano esclusi, diversamente che in passato, i lavoratori autonomi. Di converso non sono incluse soltanto le imprese soggette agli studi di settore (come in passato) ma bensì tutte le imprese. Quindi, ricapitolando:

-          Imprese individuali,

-          Società di persone,

-          Società di capitali con bilancio approvato entro il 30 giugno 2017 e

-          Soci di società di persone o di società di capitali trasparenti

possono usufruire della scadenza al 21 agosto per il versamento delle imposte sui redditi. Sono conseguentemente esclusi tutti gli altri soggetti, quali le persone fisiche senza redditi di partecipazione, gli enti non commerciali ecc.

 

 

 

Imposte e tributi

oggetto della proroga

 

Quali imposte e tributi

La proroga riguarda tutte le imposte ed i tributi scadenti al 30 giugno 2017 in relazione alla dichiarazione dei redditi per il 2016, e quindi:

-          Saldo IRES e IRPEF per il 2016;

-          1° acconto delle suddette imposte;

-          Addizionali IRPEF per il 2016;

-          Versamento contributi INPS di commercianti e artigiani e per la gestione separata;

-          Cedolare secca sui canoni di locazione (saldo e acconto);

-          Acconto per i redditi soggetti a tassazione separata;

-          IVIE e IVAFE per i patrimoni situati all’estero.

Resta in dubbio l’inclusione di IRAP, saldo IVA 2016 e diritto annuale CCIAA perché la formulazione nel provvedimento è un po’ poco chiara, ma riteniamo che in base alle esperienze passate rientrino anche tali imposte e tributi. La stampa specializzata sostiene tale punto di vista, attendiamo una presa di posizione ufficiale.

 

Chi avesse versato tra il 30 giugno ed il 20 luglio le imposte con la maggiorazione dello 0,4%, potrà riportare il credito derivante e compensarlo successivamente. Vi terremo aggiornati sull’evoluzione della situazione.

 

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica la circolare C-35-24.07.2017 Proroga versamenti