Organo di controllo nelle Srl – Capitale sociale minimo ridotto ad Euro 50.000 per le SpA – Estensione dell’applicazione degli IAS per la redazione del bilancio

Organo di controllo nelle Srl – Capitale sociale minimo ridotto ad Euro 50.000 per le SpA – Estensione dell’applicazione degli IAS per la redazione del bilancio

La regolamentazione legislativa recente (D.L. 91/2014 in vigore dal 25 giugno 2014) atta ad aumentare la competitività italiana contiene alcuni cambiamenti significativi nel diritto societario e contabile:

  1. Organo di controllo nelle Srl:

In primo luogo, le disposizioni relative alla necessità di un organo di controllo nelle Srl vengono ancora una volta modificate. Finora valeva la regola che una Srl doveva nominare l’organo di controllo se il capitale sociale superava il limite dei 120.000 Euro: ora il capitale sociale quale parametro per la nomina di un organo di controllo viene di fatto annullato.

Conseguenza: una Srl può anche avere un capitale sociale di 1 milione di Euro senza per questo avere l’obbligo di nominare un organo di controllo.

A seguito di questa modifica la presenza dell’organo di controllo è obbligatoria soltanto qualora:

  • la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • la società controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • la società per due esercizi consecutivi superi due dei tre seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale Euro 4,4 milioni, ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro 8,8 milioni e dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50.

Le stesse novità delle Srl varranno in futuro anche per le cooperative.

  1. Capitale sociale minimo nelle società per azioni:

- Al fine di promuovere la forma giuridica di una società per azioni, il capitale sociale minimo finora stabilito in misura pari ad Euro 120.000, viene ridotto a 50.000 Euro.

Tale modifica già  in vigore; le SpA potrebbero quindi ridurre il loro capitale sociale o, in caso di perdita di bilancio, aumentare il capitale sociale solo fino al nuovo livello minimo di 50.000 euro.

- É inoltre prevista la possibilità di emettere azioni con diritto di voto plurimo: una disposizione che, ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile in precedenza era possibile solo per le Srl e, in molti casi è stato il fattore decisivo nella scelta della forma giuridica di una Srl.

  1. Applicazione degli IAS /IFRS:

Dal 25 giugno 2014 le società di capitali possono redigere i loro bilanci secondo i principi contabili IAS/IFRS: restano escluse le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

Il precedente regolamento prevedeva:

  • per le società quotate in borsa, le banche e alcune altre società finanziarie l’obbligo di redigere il bilancio secondo i principi contabili IAS;
  • per le società incluse nel bilancio consolidato redatto da società obbligate ad applicare gli IAS /IFRS, per le società diverse dalle precedenti e che redigono il bilancio consolidato nonchè per le società incluse nel medesimo consolidato la facoltà di redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali.

Per le società diverse da quelle sopra indicate era prevista la facoltà di redigere il bilancio d’esercizio secondo gli IAS solo a partire dall’esercizio individuato con un decreto interministeriale: tale decreto non è stato mai emanato e così la facoltà di applicare gli IAS è rimasta limitata al relativo piccolo gruppo di società sopra evidenziato mentre per tutte le altre valevano i principi contabili nazionali.

Con l’entrata in vigore del citato D.L. 91/2014 il riferimento a questo decreto interministeriale viene eliminato con la conseguenza che ora praticamente tutte le società di capitali possono redigere il bilancio secondo gli IAS/IFRS ad eccezione di quelle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

Obiettivo di questa riforma è quello di facilitare l’accesso delle medie società di capitali italiane al mercato internazionale dei capitali nel quale l’utilizzo degli IAS/IFRS è già molto diffuso. Tale intervento porterà sicuramente ad un aumento dei bilanci redatti secondo gli IAS/IFRS e deve essere valutato caso per caso se sia opportuna una modifica già al bilancio 2014.

 

Per ulteriori informazioni rimaniamo come sempre a Vostra completa disposizione

Cordiali saluti,
Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-31-08.07.2014 Modifiche di diritto societario