Pacchetto IVA 2010

Pacchetto IVA 2010

Il 19 febbraio 2010 é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41, con notevole ritardo, il decreto legislativo n. 18 dell’11 febbraio 2010. Il decreto è entrato in vigore il 20 febbraio 2010 e prevede il recepimento delle direttive comunitarie n. 2008/8, 2008/9 e 2008/117; peraltro tali direttive in parte sono già di fatto entrate in vigore dal 1° gennaio 2010. Il ritardo risulta incomprensibile in quanto il testo pubblicato è stato approvato dal governo già il 12 novembre 2009 e risulta identico. Il ritardo è stato motivato con la necessità di modificare e/o rettificare il decreto in materia di autofatture e Intrastat, ma in realtà di dette non vi è traccia.

La maggior parte della norme è entrata in vigore retroattivamente con il 1° gennaio 2010, in quanto la normativa comunitaria prevale su quella nazionale. Solo nei casi in cui l’Italia ha usufruito della possibilità di operare modifiche concessa dalle direttive comunitarie, la normativa è entrata in vigore il 20 febbraio 2010. Allo stesso modo le relative sanzioni possono essere irrogate soltanto a partire da ora, in quanto le sanzioni nazionali si basano sulla normativa nazionale e non sulla normativa comunitaria.

Abbiamo trattato in precedenti circolari le novità in materia di territorialità delle prestazioni di servizi entrate in vigore il 1° gennaio 2010. Nelle prossime circolari tratteremo i singoli casi in cui esiste già certezza normativa.

 

Conseguenze sul meccanismo di “reverse charge”

 

La normativa nazionale e quella comunitaria si differenziano soprattutto in ambito “reverse charge”.

  • Il decreto legislativo n. 18/2010 prevede che imprese non residenti con rappresentanza fiscale o registrazione diretta in Italia non possono più fatturare con IVA italiana forniture a imprese italiane; in realtà la normativa comunitaria non prevede questa limitazione.
  • La normativa nazionale inoltre prevede che imprese estere con rappresentante fiscale o registrazione diretta devono fatturare senza IVA le prestazioni di servizi ad imprese italiane o liberi professionisti. La normativa comunitaria prevede questa limitazione solo per prestazioni di servizi “generiche” (di norma le prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 7-ter legge IVA).

 

L’entrata in vigore del decreto legislativo n. 18/2009 il 20 febbraio 2010 comporta quindi i seguenti cambiamenti:

  • Imprese estere non residenti che in Italia hanno solo la rappresentanza fiscale o la registrazione diretta ma non hanno una stabile organizzazione o una società figlia, dal 20 febbraio 2010 non possono emettere fatture con IVA italiana per forniture a imprese o liberi professionisti italiani. Come data di riferimento per l’applicazione di questa novità vale, secondo i principi generali, la data di consegna dei beni.
  • Questa limitazione vale a maggior ragione per le prestazioni di servizi da parte di imprese estere a imprese o professionisti italiani. In questo caso dal 20 febbraio 2010 non può più essere accettata una fattura con IVA italiana. Come momento impositivo vale la data del pagamento o la data di emissione della fattura se antecedente.

 

L’impresa estera emette una fattura “non imponibile IVA ai sensi dell’art. 17 comma 2, DPR 633/1972 – operazione oggetta a reverse charge” se fattura l’operazione con la posizione IVA italiana. Nella fattura è da indicare la partita IVA del debitore d’imposta, quindi del cliente italiano con l’indicazione appunto che l’onere dell’imposta è a carico del cliente. L’impresa italiana é obbligata ad emettere un’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2 DPR 633/1972 per la fornitura o il servizio ricevuto.

In pratica dal 20 febbraio ad esempio le imprese edili estere senza stabile organizzazione in Italia non possono emettere fatture con IVA italiana per i servizi resi a imprese italiane. Come noto soprattutto imprese edili e artigiane austriache si sono registrate in passato direttamente in Italia ed hanno fatturato le prestazioni di servizi con IVA italiana: ciò non è più possibile dal 20 febbraio.

Ma, come detto, anche per le forniture “nazionali” con consegna dopo il 20 febbraio 2010 per dette imprese estere non è più possibile fatturare con IVA. Ciò vale, per esempio, per le forniture nazionali di carburanti a imprese italiane effettuate da parte delle imprese DKV e UTA.

In entrambi i casi appena descritti il cliente italiano deve emettere un‘autofattura e assoggettare cosi la prestazione o fornitura all’IVA italiana.

Per il cliente italiano in genere ne deriva una convenienza in termini di liquidità, soprattutto per imprese strutturalmente a credito IVA. Le imprese estere invece dovranno prefinanziare l’IVA.

Chiarimento importante è che queste forniture non sono da inserire nei modelli Intrastat, in quanto si tratta di forniture nazionali e non comunitarie.

 

Regolarizzazione delle operazioni tra il 1° gennaio e il 20 febbraio

 

A causa dell’incertezza normativa numerose imprese nelle scorse settimane hanno anticipato l’applicazione della nuova normativa oppure al contrario non si sono adeguate basandosi sulla normativa comunitaria, in quanto mancavano i presupposti per l’applicazione della normativa italiana.

Ci si pone la domanda se in questo caso è necessaria una rettifica, quindi se è necessario l’addebito dell’IVA, dove è stata anticipata l’applicazione della nuova normativa o se, invece, sono necessarie note di accredito nei casi in cui le prestazioni di servizi sono state fatturate con IVA italiana, ma secondo la normativa comunitaria non sarebbero state da assoggettare ad IVA.

 

Secondo la stampa (si veda “Il Sole 24 Ore” del 20 febbraio 2010) nei prossimi giorni saranno emanate disposizioni che regoleranno la sanatoria e che stabiliranno che non venga sanzionato il comportamento dal 1° gennaio secondo le nuove regole o il comportamento fino al 20 febbraio secondo la vecchia normativa.

 

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-09- 28.02.10 Iva 2010