Pagamento del „Super Bollo“ per le auto „di lusso“ – Scadenza il 10 novembre 2011

Pagamento del „Super Bollo“ per le auto „di lusso“ – Scadenza il 10 novembre 2011

Come previsto dall’art. 23, comma 21 della c.d. “Manovra correttiva” (D.L. 98/2011) è stata introdotta a luglio di quest’anno una nuova imposta statale, in vigore a partire dall’anno 2011,  sulle autovetture definite “di lusso” ovvero con potenza superiore a 225 kW (circa 306 cavalli). In attuazione di tale disposizione, il MEF ha emanato il Decreto 7.10.2011 con il quale ha precisato i contenuti dell’articolo. La risoluzione n° 101/E del 20.10.2011 del l’Agenzia delle Entrate ha istituito infine  i codici tributo da utilizzare.  Di seguito i dettagli del nuovo adempimento:

   
 

Ambito di applicazione

 

Il nuovo tributo prende in considerazione tutte le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 225 kW (306 cavalli), quindi anche SUV e macchine sportive. Per l’anno 2011  l’imposta è dovuta da parte dei soggetti proprietari/usufruttuari/utilizzatori in base a contratto di leasing risultanti dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) alla data del 6 luglio 2011. Per le autovetture acquistate dopo tale data  non è dovuta l’imposta per l’anno 2011.

 

 

 

Calcolo del tributo

Il tributo viene calcolato per i kW che eccedono la soglia di 225 kW di potenza del veicolo. Esempio: Per una macchina con 280 kW il nuovo tributo ammonta a 550 Euro (280-225 = 55*10). Non è prevista alcuna riduzione in base alla classe di emissioni del veicolo. Non è nemmeno previsto neanche un ragguaglio in base ai mesi di possesso/detenzione. In altre parole, l’imposta da pagare per il 2011 è la stessa indipendentemente dalla data d’acquisto del veicolo (sempre se precedente al 6 luglio).
   
 

 

Debitori d’imposta

Come specificato, l’art. 1, DM 7.10.2011 dispone che l’imposta è dovuta da parte dei soggetti che risultano proprietari/usufruttuari/utilizzatori in base a contratto di leasing alla data 6 luglio 2011. Tali soggetti sono i debitori d’imposta per l’anno 2011 e responsabili per il corretto versamento del tributo. Secondo una prudente interpretazione ciò  vale anche per coloro che nel frattempo hanno venduto l’autovettura. Si consiglia di controllare la data di iscrizione del trasferimento al PRA.
   
 

 

Pagamento

L’imposta è dovuta nei confronti dello Stato e non nei confronti della Provincia come la tassa automobilistica ordinaria. Per tale motivo l’imposta non può essere pagata insieme alla tassa automobilistica ordinaria. Il pagamento deve essere effettuato  tramite modello F24  separato (F24 – versamenti con elementi identificativi). L’imposta per l’anno 2011 è da pagare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Pur non individuando il decreto la sua data di entrata in vigore, l’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 20.10.2011 ha specificato che il versamento del “super bollo” va effettuato entro il 10.11.2011. Non c’è possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti disponibili con il mod. F24.

Il modello va compilato nel seguente modo:

Sezione „tipo“: A;

Sezione „elementi identificativi“: In questa sezione è da specificare la targa dell’autovettura o dell’autoveicolo.

Sezione „codice“: indicare il codice 3364;

Sezione „anno di riferimento“: 2011 (per l’anno in corso).

   
 

 

Sanzioni

In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato. È stato definito anche il codice di tributo per le sanzioni (3365) e quello per gli interessi (3366). Per eventuali ritardi il contribuente può sanare la violazione con il ravvedimento operoso.

 

 

 

Siamo a sua disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-40 - Super bollo per le macchine di lusso