Parziale abolizione dell’IMU per il 2013

Parziale abolizione dell’IMU per il 2013

Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 281 del 30.11.2013 è stato pubblicato il D.L. 133/2013: esso contiene la parziale abolizione della seconda rata dell’imposta comunale sugli immobili IMU e, per contro - a parziale copertura - un aumento dell’acconto IRES/IRAP dovuto dalle società del settore finanziario e assicurativo.

Con un secondo D.L. che è stato pubblicato nei giorni scorsi, sempre a parziale copertura del mancato finanziamento previsto inizialmente con l’IMU, è stato previsto l’aumento degli acconti IRES/IRAP a carico delle società di capitali (vedi la nostra circolare 43/2013)

 

  1. Esenzione totale dell’IMU per l’anno 2013:

Ricapitolando: con art. 1 del D.L nr 102/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n 124/2013) lo scorso agosto è stata concessa l'esenzione dalla prima rata dell’IMU nel 2013 per le seguenti proprietà:

  • l’abitazione principale con le rispettive pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9),
  • i terreni agricoli e
  • i fabbricati rurali

L’esenzione dalla prima rata riguardava inoltre le unità abitative in proprietà indivisa delle cooperative di costruzione di abitazioni, assegnate ai rispettivi soci a titolo di abitazione principale e le relative pertinenze nonché le abitazioni assegnate dall’istituto per l’edilizia sociale e enti simili.

 

Con il sopracitato D.L. 133/2013 per le proprietà di cui sopra viene sostanzialmente annullato anche il saldo IMU: in questo modo l’esenzione è, di fatto, totale.

Il trucco tuttavia, come spesso accade, sta nei dettagli: di seguito alcune specificazioni

 

Come abitazione principale viene considerata l’abitazione  nella quale la famiglia abbia la residenza anagrafica e ci dimori prevalentemente. Le famiglie possono avvalersi dell’agevolazione per l’abitazione principale nel territorio comunale soltanto per un immobile. In aggiunta bisogna tener conto di fattispecie particolari per le quali è prevista dalla legge, da regolamenti speciali o dalle rispettive delibere comunali, l’equiparazione all’abitazione principale, p.es. l’assegnazione dell’abitazione coniugale a uno degli ex-coniugi separati o divorziati. È altresì equiparata ad abitazione principale, se previsto dalla delibera comunale, l’abitazione di anziani e disabili che risiedono in case di cura e istituti di assistenza, purché l’abitazione non sia locata (!). Anche le abitazioni principali di residenti all’estero sono equiparate all’abitazione principale, purché essi siano iscritti al registro AIRE.

Dal 1° luglio 2013 (quindi solo per il secondo semestre dell’anno) valgono come abitazioni principale anche le unità abitative che vengono utilizzate da parenti in linea retta entro il primo grado (figli e genitori) qualora gli stessi utilizzino l’unità abitativa come abitazione principale: il presupposto è in ogni caso il consenso del Comune, che ne determina anche i limiti per quanto riguarda le situazioni patrimoniali.

Come chiarito già a giugno, l’agevolazione per abitazione principale non viene applicata agli immobili di lusso, abitazioni di tipo signorile e palazzi (categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Queste abitazioni non erano esonerate dalla prima rata e a dicembre è dovuto il pagamento del saldo.

L’agevolazione delle pertinenze all’abitazione principale vale per una unità delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Chi dovesse avere due garage o posti macchina accatastati come due unità separate potrà avvalersi dell’agevolazione soltanto per un’unita, mentre per la seconda unità è dovuta l’IMU senza alcuna agevolazione.

Particolari agevolazioni sono previste anche per le abitazioni principali degli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia di Stato.

 

L'esenzione per i terreni agricoli, sia lavorati che non, si applica solo nel caso in cui essi siano di proprietà dell’ agricoltore stesso o di imprenditori agricoli professionali con relativa iscrizione alla previdenza agricola. Per la prima rata era inizialmente prevista un’esenzione totale: ne consegue che per i terreni agricoli, qualora non siano soddisfatte le condizioni soggettive sopra indicate, dal 1° luglio 2013 l’imposta è invece dovuta.

 

Per i fabbricati rurali sono esentati solo gli immobili strumentali (stalle, fienili etc).

Per le abitazioni, qualora non sia applicabile l’esenzione per abitazione principale, dal 1° luglio 2013 l’imposta è da pagare senza eccezioni. Questo riguarda, prevalentemente le abitazioni che sono state destinate, ad esempio, ad alloggio dei lavoratori agricoli.

 

Il regolamento che prevede l‘abolizione dell’IMU, stabilisce inoltre che l’esenzione totale vale solo nel caso in cui il Comune non abbia previsto una maggiorazione dell’aliquota IMU rispetto a quella prevista dalla legge quadro (p.es. lo 0,4% per le abitazioni principali). Ciò non riguarda l’Alto Adige: qualora ciò dovesse accadere in determinati Comuni, gli obbligati devono conguagliare la differenza entro il 16 gennaio 2014.

Ad appesantire la situazione resta il fatto che i Comuni hanno tempo fino al 9 dicembre 2013 per disporre l’eventuale incremento dell’aliquota IMU: in Alto Adige, stando a notizie riportate dalla stampa, non dovrebbe esserci alcun Comune che intenda introdurre un’aliquota maggiore ed esiste una raccomandazione dell’associazione dei Comuni di non aumentare l’aliquota relativa all’anno in corso per l’abitazione principale: così, almeno a livello locale, non dovrebbero esserci sorprese. Bisogna però porre attenzione alle abitazioni site fuori dall’Alto Adige.

 

  1. Abolizione della seconda rata dell’acconto IMU 2013 per gli immobili delle imprese di costruzione:

Non vengono apportate modifiche alle disposizioni introdotte lo scorso agosto relative all'esenzione dalla seconda rata IMU. Pertanto per i fabbricati costruiti dal costruttore (anche da terzi tramite contratti di appalto) ed iscritti nell’attivo circolante come immobili/merce, in quanto destinati dall’impresa alla vendita, non è più dovuto il saldo IMU per il 2013. Condizioni per usufruire dell’esenzione sono:

  • la qualifica di costruttore
  • l’iscrizione del fabbricato come immobile merce nell’attivo circolante;
  • che l’immobile non sia locato.

Attenzione: sono esentati solo gli immobili e non anche i terreni edificabili.

Per gli edifici suindicati l’imposta era correttamente dovuta per il primo semestre dell’anno 2013. Qualora il Comune dovesse aver modificato l’aliquota, è da verificare se il pagamento effettuato per la prima parte dell’anno sia sufficiente: se così non fosse entro il 16 dicembre 2013 bisogna conguagliare la differenza.

 

Attenzione: a pena di decadenza dall’esenzione, le imprese di costruzione devono presentare al Comune apposita comunicazione IMU per gli immobili da qualificare come “merce” entro il 30 giugno 2014.

Nel caso non sia applicabile nessuna delle agevolazioni sopra descritte, il termine per il pagamento della seconda rata IMU scade il 16 dicembre 2013. I Comuni dovrebbero inviare nei prossimi giorni una specifica comunicazione.

Particolare attenzione deve essere dedicata alle imprese di costruzione per gli immobili merce da esentare.

Ma anche in altri molti casi sarà opportuno verificare le richieste di pagamento notificate.

 

Restiamo naturalmente a Vs. disposizione per qualsiasi informazione.

Distinti saluti

Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-44-03.12.2013 Parziale abolizione dell'IMU