Proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 per imprenditori e professionisti soggetti agli ISA

Circolare n° 26/2019
Bolzano, 1 luglio 2019

Lo scorso 29 giugno è stata pubblicata sulla G.U. n° 151 la legge n° 58/2019 di conversione del c.d. “Decreto Crescita” e quindi la proroga ora è ufficiale: tutti i soggetti – imprese e professionisti – con ricavi fino a Euro 5.164.569 e assoggettati agli ISA, potranno pagare le imposte entro il prossimo 30 settembre 2019 senza interessi né sovrattasse.
Ciò significa che tutti i contribuenti assoggettati ad uno dei 175 ISA potranno usufruire del suddetto termine prolungato, e ciò indipendentemente dal fatto che applicheranno effettivamente gli ISA, quindi anche in uno dei molteplici casi di esclusione o esonero, quali ad esempio:

  • soggetti che hanno iniziato o cessato l’attività nel 2018;
  • Contribuenti che hanno optato per un sistema forfettario di determinazione del reddito; - Contribuenti multiattivitá non rientranti nello stesso ISA, nel caso l’attività non
    prevalente registri ricavi di oltre il 30% del totale;
  • Cooperative, societá consortili e consorzi che operano esclusivamente nei confronti die propri soci

In conclusione gli unici parametri da prendere in considerazione per usufruire della proroga sono i ricavi – non superiori ad Euro 5.164.569 – e l’effettivo assoggettamento ad uno degli ISA; in effetti è assai poco frequente che un soggetto sia escluso perché soltanto poche attività sono rimaste escluse dagli ISA.
La proroga vale anche per i partecipanti, soci, collaboratori familiari delle anzidette attività, ai quali viene attribuito per trasparenza una quota parte del reddito.
Per tutti gli altri contribuenti – privati e imprese e professionisti – la scadenza resta quella del 1° luglio 2019, con possibilità di versare le imposte comunque fino al 31 luglio 2019 con una soprattassa dello 0,4%
La proroga riguarda tutti i versamenti dovuti in relazione alla dichiarazione dei redditi per il 2018. Quindi saldo e acconto imposte sul reddito (IRPEF e IRES) ed IRAP, saldo IVA in caso di opzione per il versamento con soprattassa, imposte sostitutive derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre ricadono nella proroga anche IVIE ed IVAFE, cedolare secca sui canoni di locazione, sempre se legati ad una proroga spettante per l’IRPEF. Infine ricadono nella proroga anche i versamenti dei contributi INPS e del diritto annuale CCIAA.
Ribadiamo che la proroga non vale per l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di partecipazioni e terreni, il cui termine scade il 1° luglio 2019.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.
Josef Vieider