Prorogati i versamenti per il 2011 – le persone fisiche possono versare le imposte senza maggiorazioni entro il 9 luglio 2012 – la scadenza IMU rimane invariata al 18 giugno 2012

Prorogati i versamenti per il 2011 – le persone fisiche possono versare le imposte  senza maggiorazioni entro il 9 luglio 2012 – la scadenza IMU rimane  invariata al 18 giugno 2012

Anche quest’anno è stato  prorogato il termine per il versamento delle imposte relative  ai redditi  2011, e dei rispettivi acconti per il 2012. Ciò è dovuto in gran parte al consueto ritardo nella pubblicazione degli studi di settore. A ciò si aggiunge che quest’anno i contribuenti dovranno versare anche la prima rata dell’imposta municipale sugli immobili IMU, per cui  la proroga ha lo scopo di dilazionare i versamenti fiscali.

La proroga è contenuta in un decreto che sarà pubblicato nei prossimi giorni nella Gazzetta Ufficiale, il contenuto del quale però è stato già comunicato alla stampa. Precedentemente erano state prorogate le scadenze per il modello 730/2012, con decreto del 12 maggio 2012.

Avvalendosi della proroga si possono versare le imposte dovute entro il 9 luglio 2012 (invece del 18 giugno 2012; il 16 giugno cade di sabato) e applicando una maggiorazione dello 0,4% entro il 20 agosto 2012 (invece del 18 luglio 2012). Diversamente dagli anni precedenti applicando la maggiorazione dello 0,4% è compresa  anche la c.d. “proroga di Ferragosto” introdotta a regime recentemente dal DL n.16/2012. In questo modo si rende superflua la annuale  speciale proroga per la festività di Ferragosto. Quindi chi si avvale della proroga del 9 luglio 2012 applicando la maggiorazione dello 0,4% si può avvalere di una ulteriore proroga di 42 giorni, equivalente a un tasso di interesse approssimativo del3,5% su base annua, che con le condizioni attuali sul mercato del credito è di sicuro accettabile. Le imprese che non si possono avvalere della proroga, applicando la maggiorazione si devono accontentare del rinvio dei versamenti al 18 luglio 2012. Segue una sintesi delle nuove scadenze dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi per il 2011:

 

 

Persone fisiche

Per evitare l’accumularsi nello stesso giorno della scadenza dell’imposta municipale sugli immobili IMU con l’imposta sui redditi, è stata prorogata la scadenza di quest’ultima per tutte le persone fisiche al 9 luglio 2012, indipendentemente dal fatto che abbiano redditi da locazione immobiliare o meno (l’anno scorso era tra l’altro questa la premessa per la deroga), o che siano soggetti agli studi di settore o meno. Il termine per il versamento ordinario è stato prorogato per tutte le persone fisiche dal 18 giugno al 9 luglio 2012.
 
 

 

Studi di settore – versamento dell’imposta rinviato al 9 luglio 2012

Le società di persone, società di capitali e i diversi enti possono avvalersi della proroga gratuita al 9 luglio 2012, se soggetti agli studi di settore. Gli studi di settore si applicano a imprese o liberi professionisti con un fatturato non superiore a 5.164.569 Euro. La proroga delle scadenze fiscale può essere applicata anche ai soggetti d’imposta che hanno partecipazioni in società o associazioni di liberi professionisti, che sono soggetti ai sopramenzionati studi di settore; p.e. tassazione per trasparenza nelle società di capitali, o per le partecipazioni in società di persone con fatturato non superiore alla summenzionata soglia.

Attenzione: Anche le imprese con un fatturato fino a 7,5 milioni Euro sono soggette alla compilazione degli studi di settore, però con un fatturato superiore a 5.164.569 Euro non possono avvalersi della proroga. Queste imprese sono obbligate a versare le imposte il 18 giugno 2012, o il 18 luglio 2012 applicando la maggiorazione dello 0,4%.

 
 

 

Imposte e tributi prorogati

La proroga riguarda le imposte e i tributi sottoelencati:

-       il versamento del saldo IRES, IRPEF e IRAP per il periodo d’esercizio 2011 ed anche

-       il versamento del primo acconto per il 2012 delle summenzionate imposte,

-       il versamento dell’addizionale IRPEF,

-       il versamento del saldo dell’IVA 2011, se la dichiarazione IVA viene trasmessa con la dichiarazione dei redditi;

-       i contributi previdenziali (in particolare gestione artigiani e gestione commercianti) e

-       l’imposta sostitutiva sulle rendite da locazioni immobiliari (saldo e anticipo);

-       l’acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;

-       il versamento dell’imposta sostitutiva per i soggetti in regimi agevolati;

-       l’imposta patrimoniale sui beni immobiliari o patrimoni ubicati all’estero.

-       Anche il versamento annuale dei diritti camerali è stato prorogato, poiché il versamento del medesimo scade di consuetudine con il versamento delle imposte (come da circolare del 30 maggio 2011 n. 103161).

 

In ogni caso il versamento dell’imposta municipale sugli immobili IMU non sarà prorogato: la scadenza rimane al 18 giugno 2012.

 
 

 

 

 

 

 

 

Chi non può avvalersi della proroga?

 

 

Viceversa non si possono avvalere della proroga:

-       tutte le società ed enti che con un fatturato maggiore di 5.164.569 Euro non sono oggetti agli studi di settore;

-       tutte le società che approvano il bilancio entro 28 giugno 2012 usufruendo del maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura di esercizio, in quanto non obbligate a versare le imposte entro il 18 giugno 2012. Attenzione: queste società devono versare le imposte il 16 (!) luglio 2012, avvalendosi della maggiorazione dello 0,4% possono versare il 20 agosto 2012 (mentre per le altre società avvalendosi della maggiorazione il versamento è prorogato al 18 luglio 2012, siccome il 16 giugno cade di sabato).

-       Non possono avvalersi della proroga anche tutte le società ed enti che sono obbligati alla compilazione dei c.d. parametri.

 

Segue riassunto dei termini  della proroga:

 

Soggetto obbligato Scadenza iniziale Scadenza prorogata
Tutte le persone fisiche per il versamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi 2011, IRAP e l’acconto su l’imposta sostitutiva sulle locazioni immobiliari ecc. 18 giugno 2012 9 luglio 2012
18 luglio 2012 applicando la maggiorazione dello 0,40% 20 agosto 2012 applicando la maggiorazione dello 0,40%
Soggetti diversi dalle persone fisiche, assoggettati agli studi di settore 18 giugno 2012 9 luglio 2012
18 luglio 2012 applicando la maggiorazione dello 0,40% 20 agosto 2012 applicando la maggiorazione dello 0,40%
Soggetti diversi dalle persone fisiche, che non sono assoggettati agli studi di settore 18 giugno 2012 ---
18 luglio 2012 applicando la maggiorazione dello 0,40% ---

 

Le scadenze per l’invio del modello 730 sono state prorogate come segue:

 

Consegna Scadenza iniziale Scadenza prorogata
Ai sostituti d’imposta

(datore di lavoro)

30 aprile 2012 16 maggio 2012
Ai centri di assistenza fiscale (CAF) 31 maggio 2012 20 giugno 2012

 

Restiamo naturalmente a Sua disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti,

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-25 - 29 05 12 - Proroga versamenti