Provvedimento d’urgenza del Presidente della Provincia di Bolzano – nuove limitazioni a partire dal 4 novembre 2020

Come già comunicatovi, il Decreto Legge 34/2020 ha riaperto i termini per rivalutare partecipazioni e terreni edificabili, essenzialmente detenuti/e da parte di persone fisiche non in regime di impresa, dietro pagamento di un’imposta sostitutiva dell’11%. Con la riconversione del suddetto decreto il termine per effettuare tale rivalutazione è stato spostato al 15 novembre; essendo il 15 un giorno festivo, il termine slitta al 16 novembre 2020. Il riferimento è al valore di mercato al 1° luglio 2020. Entro l’anzidetto termine del 1° luglio deve essere

  • redatta la perizia di stima giurata e
  • essere versata l’imposta sostitutiva, o perlomeno la prima delle rate

Hanno la possibilità di effettuare la rivalutazione le persone fisiche, società semplici, associazioni di professionisti ed enti non commerciali, sempre per partecipazioni e/o terreni non detenuti in regime di impresa.
L’imposta sostitutiva è ora pari all’11% sia per partecipazioni non qualificate che qualificate, così come per i terreni. Come noto, va calcolata sul valore rivalutato (e non sulla potenziale differenza tra valore di carico e valore rivalutato); la rivalutazione è quindi interessante quando la differenza tra valore di mercato e costo di acquisizione è rilevante.
Per le modalità di versamento ed altri dettagli vi rimandiamo alle ns. numerose circolari in argomento (in pratica è dal 2002 che quasi ininterrottamente viene offerta questa possibilità). Ricordiamo i codici di versamento dell’imposta (da effettuare tramite mod. F24), che sono:
8055 per la rivalutazione di quote di partecipazione, e
8056 per la rivalutazione di terreni,
indicando il periodo di riferimento 2020.
Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato anche in tre rate di uguale importo scadenti rispettivamente

  • entro 16 novembre 2020,
  • entro il 15 novembre 2021 e
  • entro il 15 novembre 2022,

applicando interessi al tasso del 3%.

Importante: vi ricordiamo che un’eventuale rivalutazione andrà indicata nella dichiarazione dei redditi per il 2020 (nel 2021), ma l’omessa indicazione non inficia comunque gli effetti della stessa: al massimo potrà essere sanzionata con un’ammenda da 250 ad 2.000 Euro.
Vi rammentiamo infine che nella dichiarazione dei redditi per il 2019 vanno indicate eventuali rivalutazioni effettuate l’anno scorso.