Rimborsi IVA estera – presentazione istanze per il 2009 entro il 30 settembre 2010

Rimborsi IVA estera – presentazione istanze per il 2009 entro il 30 settembre 2010

Nell’ultimo periodo, parlando di novità IVA, avevamo più volte accennato al fatto che con il recepimento della direttiva comunitaria 2008/9/CE sarebbero state radicalmente modificate anche le modalità di rimborso dell’Iva assolta all’estero. A subire modifiche è stata sia la procedura di rimborso da parte di soggetti extra-UE per l’IVA assolta in Italia, sia la procedura da adottare da parte delle imprese italiane per il rimborso dell’IVA assolta in altri paesi UE e, viceversa, quella prevista per i soggetti UE per l’IVA pagata in Italia.

Le società italiane, a partire dal 1° gennaio 2010, possono presentare le richieste di rimborso dell’IVA estera solo per via telematica e per il tramite dell’Agenzia delle Entrate italiana.

Da alcuni giorni è stato reso accessibile, dal sito dell’Agenzia delle Entrate, il portale telematico per le richieste di rimborso.

 

  1. Richieste di rimborso per l’IVA assolta nell‘UE

 

 

 

Novità: le richieste di rimborso vanno presentate in Italia.

A partire da quest’anno, le società e i professionisti stabiliti nella UE, sono tenuti a presentare le richieste di rimborso dell’IVA estera, pagata a fronte di acquisti di beni e di servizi in un altro paese membro, direttamente alla propria Agenzia delle Entrate. Le istanze pertanto, non dovranno più essere presentate all’Amministrazione finanziaria dello stato membro in cui sono stati effettuati gli acquisti di beni o di servizi e dove è stata assolta l’IVA, ma dovranno unitariamente essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate dello stato di residenza. Per i soggetti passivi italiani ciò significa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 38-bis2 del DPR 633/1972, che tutte le istanze di rimborso per l’IVA assolta in paesi UE devono essere presentate unicamente all’Amministrazione finanziaria italiana.
   
 

Presentazione telematica

L’Amministrazione finanziaria italiana ha reso pubbliche le disposizioni attuative con provvedimento del 1° aprile 2010. Come disposto dal provvedimento, tutte le richieste devono essere presentate attraverso un apposito portale telematico, o mediante “Entratel” o “Fisconline” o, ancora, avvalendosi di un libero professionista abilitato alla trasmissione telematica. Il link per l’accesso „Rimborsi IVA/Vat refund“ è stato tuttavia reso disponibile sul sito dell’Agenzia appena qualche giorno fa, rendendo ora di fatto possibile la presentazione delle istanze.

Viceversa, a partire dal 1° gennaio, non è più possibile presentare istanze in forma cartacea.

   
 

Scadenza

Le richieste devono essere presentate entro il 30 settembre dell’esercizio successivo. Per il 2009 pertanto, le richieste devono essere inoltrate entro il 30 settembre 2010. Fa fede la data dell’invio telematico. Si è così posto fine ai problemi del passato connessi agli invii tramite posta: negli altri paesi comunitari, infatti,  non facendo fede la data di spedizione dall’Italia bensì la data di ricezione postale all’estero, si assisteva spesso al rigetto delle istanze in quanto pervenute tardivamente.
   
 

Periodo di riferimento

In linea generale la richiesta di rimborso va presentata annualmente; tuttavia la maggior parte dei paesi comunitari consente anche la presentazione di istanze riferite a periodi più brevi (trimestrali). Si consiglia di sfruttare la possibilità di presentazione delle istanze infrannuali, dato che eventuali istanze correttive possono essere presentate solo entro il 30 settembre. In altre parole, un’istanza errata, può essere ripresentata corretta solo entro il 30 settembre , non essendo possibile presentare un’istanza correttiva oltre tale termine.
   
 

 

Codici per la descrizione dell’attività

Va subito premesso che la nuova procedura non prevede più l’obbligo di allegare le fatture alla richiesta di rimborso, anche se è facoltà dei singoli paesi richiedere le fatture in sede di controllo della richiesta. Per poter comunque identificare le operazioni per le quali si chiede il rimborso dell’IVA estera, è stata pubblicata con provvedimento comunitario del 30 novembre 2009, un’ampia lista di codici che permettono di classificare l’operazione sottostante; la lista è stata predisposta tenendo conto soprattutto delle deroghe riguardanti la detraibilità dell’IVA. Alleghiamo al punto 1) della presente circolare la citata lista. Come risulta dalla tabella, l’identificazione delle operazioni avviene mediante codici e sottocodici; non tutti i paesi richiedono necessariamente l’indicazione di sottocodici. Viceversa, alcuni paesi membri hanno già dichiarato, che la mancata indicazione dei sottocodici è causa di rigetto dell’istanza.

Al punto 2) alleghiamo la tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che riporta l’elenco dei paesi che richiedono l’indicazione dei sottocodici; si consiglia vivamente di seguire la suddetta lista.

   
 

Compilazione delle richieste

Le istanze si distinguono leggermente a seconda del paese in cui si richiede il rimborso, in quanto sono state accolte le richieste individuali dei singoli paesi circa il contenuto minimo delle istanze. Le differenze riguardano:

- la descrizione degli acquisti/cessioni ovvero dei servizi resi e ricevuti (come indicato più sopra, alcuni paesi richiedono più o meno sottocodici identificativi delle operazioni);

- la presentazione delle fatture: in linea generale la richiesta deve essere trasmessa senza allegare le fatture originali;

- la lingua dell’istanza;

- il periodo di imposta rimborsabile (anno o trimestre);

- l’ammontare minimo rimborsabile;

- la possibilità di presentare la richiesta tramite terzi.

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto una tabella riportante l’elenco dei requisiti richiesti da ciascuno Stato in ordine al contenuto delle istanze di rimborso (allegato 3)).

   
 

Evasione dell’istanza e rimborso

 

L‘ufficio preposto all’elaborazione delle richieste è sempre il Centro Operativo di Pescara. L’ufficio raccoglie le richieste e provvede ad inoltrarle per competenza ai rispettivi paesi. Stante il dettato della norma, il Centro Operativo è tenuto a trasmettere le richieste agli uffici finanziari esteri entro 15 giorni dal ricevimento, salvo che in sede di controllo delle richieste non vengano rilevati degli errori. Al richiedente viene trasmessa una ricevuta per via elettronica. L’ufficio finanziario dello stato membro di rimborso è tenuto a controllare e valutare la richiesta nel termine di quattro mesi e ad effettuare il pagamento del rimborso sulle coordinate bancarie fornite dal richiedente, con spese a carico dello stesso.

La pratica probabilmente sarà ben diversa: gli stati membri infatti hanno la possibilità, sempre nel termine dei quattro mesi, di richiedere documenti (in particolare le fatture originali) e informazioni aggiuntivi. In tal caso, l’esito della richiesta deve essere comunicata al richiedente entro 6 mesi dalla data di ricezione della richiesta da parte dello Stato membro di rimborso. Qualora questo chieda ulteriori informazioni, la decisione in merito alla richiesta di rimborso dovrà essere comunicata al richiedente entro otto mesi dalla ricezione dell’istanza. Ciò significa che si dovrà comunque fare i conti con tempi di attesa che possono raggiungere l’anno.

   
Pro-Rata e rimborso IVA I soggetti passivi che effettuano operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 DPR 633/1972, sono tenuti ad indicare la percentuale del pro-rata di detrazione; il rimborso viene riconosciuto in base alla percentuale di detrazione che spetta al contribuente. Nel caso di richieste di rimborso infrannuali si fa riferimento al pro-rata dell’esercizio precedente. Si dovrà poi effettuare una comunicazione del pro-rata definitivo.
   
Note operative Come evidenziato, si consiglia di presentare prima possibile la richiesta di rimborso per l’anno 2009, in modo da avere ancora tempo per la presentazione di eventuali rettifiche. Altrettanto si consiglia, al ricorrere dei requisiti richiesti, di presentare già ora le istanze di rimborso infrannuali per i primi due trimestri dell’esercizio in corso. Restiamo a disposizione qualora si rendesse necessario un maggior supporto nella predisposizione delle richieste ed all’invio delle stesse.

 

  1. Richiesta di rimborso dell’IVA italiana da parte di soggetti extra-UE

 

La tradizionale richiesta di rimborso da presentare su modello cartaceo trova applicazione solo per i soggetti passivi residenti in paesi extra-UE che hanno stipulato accordi di reciprocità con l’Italia; si tratta attualmente di Svizzera, Norvegia e Israele. I soggetti passivi residenti in tali stati sono tenuti a utilizzare il nuovo modello (Mod. IVA 79), rielaborato, ed a consegnare il cartaceo al Centro Operativo di Pescara. Le novità di maggior rilievo sono le seguenti:

- l’istanza deve esser redatta in lingua italiana o inglese

- vanno allegate le fatture originali;

- viene richiesta la certificazione dell’avvenuto pagamento delle fatture;

- deve essere allegata la certificazione dell’ufficio finanziario estero attestante la qualifica di soggetto imprenditore passivo.

Le richieste possono essere presentate trimestralmente (importo minimo 50 €) o per l’intero esercizio (importo minimo 400 €).

Il termine per la presentazione delle richieste di rimborso per il 2009 scade il 30 settembre 2010.

L’obbligo di certificare l’avvenuto pagamento fa si che le società italiane con clienti stabiliti nei citati paesi, dovranno su richiesta di questi, rilasciare una certificazione attestante l’avvenuto pagamento per le cessioni di beni o i servizi resi al cliente estero.

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario in merito nonché per l’invio della comunicazione stessa.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

 

scarica qui la circolare C-23-rimborsi IVA UE

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