Rimborso crediti IVA estera – istanze per il 2010 da presentare entro il 30 settembre 2011

Rimborso crediti IVA estera – istanze per il 2010 da presentare entro il 30 settembre 2011

Le istanze per il rimborso di IVA estera in altri paesi UE devono essere presentate in via telematica all’Amministrazione Finanziaria italiana entro il prossimo 30 settembre. Difficilmente verranno concesse proroghe come nell’anno passato. Di seguito i punti salienti della normativa.

 

  1. Istanze di rimborso IVA nell’ambito dell’Unione Europea
 

 

Istanze da presentare in Italia

 

Per imprese e lavoratori autonomi in ambito UE vale la regola che l’istanza per il rimborso dell’IVA pagata su forniture di beni e/o servizi in altri paesi dell’UE va presentata alla propria Amministrazione Finanziaria e non a quella da cui provengono le forniture o dove è stata pagata l’imposta. Quindi i soggetti IVA italiani devono presentare ai sensi dell’art. 38-bis legge IVA in Italia.

 
Invio telematico dell‘istanza Le richieste di rimborso vanno presentate tramite il portale elettronico di „Entratel“ o „Fisconline“ oppure tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (ad es. il ns. studio). Il servizio si può richiedere al link „Richiesta rimborsi IVA UE Web“, previa apposita registrazione.
 
 

Termine di scadenza

Le richieste di rimborso vanno presentate entro il 30 settembre dell’anno successivo, quindi per il 2010 l’istanza deve essere inviata entro e non oltre il 30 settembre 2011 (vale la data della trasmissione telematica).
 
 

Periodo di competenza

L’istanza va presentata di norma annualmente, molti paesi UE consentono però anche di presentare la richiesta anche per periodi intermedi (tirmestralmente). E’ consigliabile sfruttare tale possibilità anche per potere eventualmente rimediare ad errori nella compilazione e/o presentazione di dette richieste: le correzioni di istanze già presentate può avvenire soltanto entro detto termine del 30 settembre.
 
 

 

Codifica della operazioni

All’istanza non è necessario allegare le fatture di acquisto, anche se ai singoli stati UE è data facoltá di richiederle per eventuali controlli. Per potere comunque classificare le operazioni economiche è stato emanato il decreto della Commissione Europea del 30 novembre 2009 che contiene una ampia lista di codici per classificare forniture e prestazioni, che tengono anche conto delle varie deroghe alla detraibilità dell’imposta (si veda l’allegato A). Nell’elenco sono indicati codici e sottocodici. Non per tutti gli stati è necessario indicare il sottocodice, in alcuni però è obbligatorio. Nell’allegato B è riportata una tabella pubblicata dall’Agenzia delle entrate, dalla quale si evince per quali operazioni quali paesi richiedono il sottocodice. Consigliamo di seguire alla lettera le suddette indicazioni.
 
 

 

Compilazione dei  modelli

Le richieste di rimborso variano leggermente da stato a stato, in quanto i singoli stati godono di una certa autonomia nella richiesta di informazioni. Le differenze riguardano in prevalenza:

- la descrizione delle operazioni (con codici e sottocodici);

- la presentazione delle fatture: in linea di massima le fatture non vanno allegate, ma le amministrazioni finanziarie dei singoli stati possono successivamente richiedere la presentazione della documentazione a supporto dell’istanza;

- la lingua in cui è redatta la richiesta di rimborso;

- il periodo per cui si può chiedere il rimborso (trimestre, anno);

- l’importo minimo;

- la possibilità di delegare a terzi la presentazione della richiesta.

L’Agenzia delle Entrate ha riassunto i termini per il rimborso nei singoli paesi in una tabella che alleghiamo sotto la lettera C (si trova anche sul portale dell’Agenzia).

 
 

 

Controllo della pratica  e rimborso

Competente per le pratiche di rimborso è il Centro di Servizi di Pescara, che raccoglie le istante e le smista nei singoli paesi dell’UE. Il rimborso invece non avviene tramite l’Amministrazione Finanziaria italiana, ma bensì direttamente dall’Amministrazione estera.

L’Amministrazione Finanziaria italiana deve inoltrare la richiesta allo stato estero entro 15 giorni, se non sono emersi errori ad una prima sommaria verifica. Viene comunque rilasciata una ricevuta di protocollazione della pratica.  L’amministrazione estera ha poi quattro mesi di tempo per esaminare la richiesta e per poi versare l’importo sul conto bancario indicato dal contribuente.

In realtà la procedura può durare anche di più in quanto l’Amministrazione straniera può richiedere ulteriori informazioni o documenti (ad es. le fatture), anche a più riprese fino a prolungare il termine per il rimborso anche ad oltre un anno.

 
Pro-rata di detraibilità e rimborso IVA Contribuenti/richiedenti che effettuano anche operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 legge IVA, devono altresì comunicare la percentuale di detrazione  (cosiddetto „pro-rata“): il rimborso infatti avviene nella misura in cui il contribuente ha diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti. In caso di richiesta infrannuale si indica provvisoriamente il pro-rata dell’anno precedente, salvo comunicare successivamente quello definitivo dell’anno in oggetto.
 
Consiglio Vi consigliamo di provvedere al più presto alla presentazione della richiesta di rimborso per il 2010, anche per potere poi eventualmente rimediare ad errori od omissioni. Per lo stesso motivo vi consigliamo di presentare l’istanza anche per i primi due trimestri del 2011, se consentito. Volentieri vi assistiamo nella redazione e/o nella trasmissione delle richieste.

Nel caso vogliate incaricare il ns. studio alla redazione e presentazione della richiesta vi invitiamo a farci pervenire entro e non oltre il prossimo 5 settembre la relativa documentazione per garantire un tempestivo invio dell’istanza.

In considerazione della complessa e laboriosa compilazione della richiesta siamo costretti a richiedere un onorario che parte da un minimo di 150,00 Euro per istanza. Ciò significa che, considerando anche l’impegno richiesto alla vs. amministrazione, il rimborso dovrá essere di un importo sufficientemente consistente per coprire le spese che dovrete affrontare.

 

  1. Richieste di Paesi terzi per il rimborso dell’IVA italiana

Il metodo tradizionale di richiesta di rimborso su modello cartaceo vale soltanto per alcuni paesi terzi, non membri UE, in particolare per la Svizzera, la Norvegia ed Israele, con i quali sussiste un accordo di reciprocità. E’ previsto un apposito modello (Mod. IVA 79) che presentato su carta alla Centro di Servizi di Pescara. I contenuti più rilevanti sono:

- l’istanza va presentata in italiano o inglese;

- vanno allegate le singole fatture in originale;

- è richiesta la prova del pagamento delle fatture;

- è richiesta la certificazione di soggetto passivo IVA nel paese di origine.

Le richieste possono essere presentate trimestralmente (importo minimo 400 Euro) o per l’anno (importo minimo 50 Euro). Termine per la presentazione dell’istanza per il 2010 è il 30 settembre 2011. I clienti italiani di detti soggetti esteri potrebbero indirettamente esserne coinvolti in quanto gli potrebbe essere richiesta una dichiarazione di avvenuto pagamento da parte del soggetto estero stesso, per poterla allegare all’istanza di rimborso.

 

  1. Richieste di rimborso di soggetti italiani dell’imposta in paesi terzi

Vi ricordiamo che le istanze di rimborso per l’IVA pagata in paesi esteri terzi (non UE) possono essere presentate se l’Italia vanta accordi di reciprocità con gli stessi.: attualmente tali accordi sono in vigore con la Svizzera, la Norvegia ed il Principato di Monaco. Il termine per il 2010 peraltro è scaduto il 30 giugno 2011.

 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

scarica qui la circolare C-28- Rimborso IVA estera - istanze per il 2010

scarica qui l'allegato C-28- Allegato 1

scarica qui l'allegato C-28- Allegato 2

scarica qui l'allegato C-28- Allegato 3