Rimborso del credito IVA estera: istanza per il 2014 entro il 30 settembre 2015

Rimborso del credito IVA estera: istanza per il 2014 entro il 30 settembre 2015

Entro il prossimo 30 settembre 2015 va presentata l’istanza per il rimborso dell’IVA pagata sugli acquisti effettuati nel 2014 in uno Stato membro diverso da quello in cui il soggetto è stabilito. Le istanze di rimborso IVA devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Le disposizioni in materia sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente. Si riporta di seguito una breve sintesi:

 

Inoltro delle istanze di rimborso in Italia

 

 

 

Invio telematico

 

Le società e i liberi professionisti stabiliti nel territorio dello Stato devono richiedere il rimborso dell'imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi acquistati o importati, presentando apposita istanza all'Agenzia delle Entrate. L'istanza deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica alla propria Amministrazione nazionale. Ai sensi dell’art. 38-bis2 del DPR 633/1972, le società e i liberi professionisti devono inoltrare le istanze di rimborso IVA per il 2014 esclusivamente all’Agenzia delle Entrate italiana. 

 

Le istanze di rimborso IVA devono essere presentate esclusivamente attraverso i portali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel” o “Fisconline” o tramite gli intermediari abilitati). Il servizio è disponibile sul sito dell’Agenzia nella sezione "richiesta rimborsi Iva Ue Web". Per accedere a tale servizio è necessario registrarsi.

 
Scadenza Termine ultimo per l’istanza di rimborso IVA estera per il 2014 è il 30 settembre 2015. L’istanza di rimborso si considera presentata nel giorno in cui viene effettuato l’invio telematico dell’istanza.

 

Termine per la correzione di errori L’istanza di rimborso può essere presentata con periodicità annuale. Nella maggior parte degli Stati membri dell’UE, le domande di rimborso iva possono essere presentate anche periodicamente durante l’anno, per periodi non inferiori ad un trimestre. Consigliamo di usufruire di tale possibilità: infatti, nel caso in cui fosse stato commesso un errore in un’istanza di rimborso già inviata, si potrà presentare una seconda istanza, rispettando però le stesse modalità e lo stesso termine di presentazione della richiesta originaria (entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede il rimborso); eventuali correzioni dopo la scadenza sono ammesse esclusivamente a determinate condizioni.

 

Elaborazione e rimborso Le istanze inviate telematicamente vengono gestite dal Centro Operativo di Pescara che le inoltra allo Stato membro competente al rimborso. Il rimborso è erogato direttamente dallo Stato membro competente e non dall’Amministrazione finanziaria italiana.

 

 

Spese interessate

Nella maggior parte dei casi forniture e servizi da altri paesi UE non sono più gravati dell’IVA estera: permangono però delle eccezioni che ancora scontano l’IVA estera.

Queste comprendono essenzialmente le spese relative ai canoni di locazione e servizi in occasione di fiere, la partecipazione a corsi e seminari, servizi di strutture ricettive, i pedaggi, le forniture di carburante, auto noleggi a breve termine e servizi a beni immobili situati all'estero.

 

 
Pro-rata e rimborso IVA Contribuenti che effettuano operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 devono indicare nell’istanza di rimborso la percentuale di detrazione (pro rata) applicata. Infatti, il rimborso spetta in misura corrispondente alla percentuale di detrazione applicata nello Stato membro del richiedente. Nel caso in cui la percentuale pro-rata non sia ancora definitiva, ad esempio se le istanze di rimborso vengono presentate con periodicità infra-annuale, è necessario indicare il pro-rata dell’anno precedente, per poi effettuare, ex post, le relative rettifiche, una volta determinato, in sede di dichiarazione annuale, il pro rata definitivo.
Indicazioni pratiche Vi raccomandiamo di presentare l’istanza di rimborso per il 2014 al più presto, in modo da poter correggere eventuali errori commessi nella compilazione della richiesta. Inoltre, nel caso in cui i requisiti richiesti siano soddisfatti, vi consigliamo di procedere all’invio delle istanze di rimborso anche per i primi due trimestri del 2015. Restiamo a vostra completa disposizione se necessitate di ulteriori indicazioni per la compilazione e l’invio delle istanze di rimborso.

 

 

Rimborso IVA da Paesi extra UE Infine, ricordiamo ancora che al di fuori della UE il rimborso dell'IVA è possibile sulla base degli accordi bilaterali solo in Norvegia, Svizzera e Israele; in questi Stati il termine è, però, quello del 30 giugno dell'anno successivo e le domande di rimborso devono essere inviate direttamente alle autorità fiscali estere.

 

Nel caso in cui vogliate incaricare il nostro studio alla predisposizione delle istanze di rimborso per il 2014, Vi chiediamo gentilmente di inviarci le fatture e di comunicarci le coordinate bancarie (IBAN) presso cui si desidera l’accredito del rimborso entro lunedì 14 settembre 2014.

 

Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.

Cordiali Saluti,

Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-42-7.09.2015 Rimborso IVA UE