Rimborso delle accise sui carburanti per i trasportatori – istanza per il primo trimestre 2013

Rimborso delle accise sui carburanti per i trasportatori – istanza per il primo trimestre 2013

Entro il 30 aprile 2013, può essere presentata istanza di rimborso delle accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2013. Il termine sopra citato non è perentorio quindi anche eventuali istanze tardive vengono accolte.

 

Per l’istanza di rimborso è disponibile un apposito software con relative istruzioni presso la homepage del sito dell’Agenzia delle Dogane (www.agenziadeogane.gov.it). Le istruzioni per la compilazione sono state pubblicate con circolare dell’Agenzia delle Dogane del 26 marzo 2013. L’istanza deve essere presentata in forma cartacea presso l’Ufficio delle Dogane competente insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB). In alternativa è possibile inviare i dati digitali tramite posta elettronica.

 

La circolare prevede un rimborso relativo al primo trimestre 2013 pari ad euro 214,18609 per 1.000 litri di carburante.

Si ricorda inoltre che hanno diritto al rimborso:

  1. gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; sono compresi in questa categoria sia i trasportatori in conto terzi che i trasportatori in conto proprio;
  2. gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto ai sensi del D.lgs. 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione;
  3. imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
  4. gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Le categorie c) e d) sono di interesse marginale. L’agevolazione ha particolare rilevanza invece per le imprese di trasporto merci per conto terzi o per conto proprio.

Il sostenimento delle spese per carburante deve essere provato per la categoria a) tramite fatture di acquisto mentre per i trasporti di persone delle lettere b), c) e d) possono essere utilizzate anche le schede carburanti.

 

Il credito con codice tributo 6740 può essere compensato con modello F24. L’Agenzia delle Dogane ricorda nella circolare sopra citata che il credito sorto con riferimento ai consumi del quarto trimestre 2012 scade il 31 dicembre 2014. L’eventuale eccedenza non compensata potrà essere richiesto entro il 30 giugno 2015.

I crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non sono più assoggettati al limite annuale alle compensazioni, pari a 250.000 euro.

Un’ultima buona notizia è che se la presentazione dell’istanza di rimborso avviene oltre il 30 aprile 2013 non si perde il diritto al rimborso, si posticipa solamente la possibilità di compensare il credito maturato.

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

scarica qui la circolare C-14-29.04.13 - Rimborso accise autotrasportatori