Rimborso IVA estera – istanze per il 2011 da presentare entro il 1° ottobre 2012

Rimborso IVA estera – istanze per il 2011 da presentare entro il 1° ottobre 2012

Le istanze per il rimborso dell’IVA estera relativa all’anno 2011 pagata ad altri paesi UE devono essere presentate in via telematica all’Amministrazione Finanziaria italiana entro il prossimo 1° ottobre 2012 (il 30 settembre cade di domenica). Di seguito riassumiamo i punti salienti della normativa.

 

Istanze da presentare in Italia

 

Per le imprese ed i lavoratori autonomi, in ambito comunitario, vale la regola che l’istanza per il rimborso dell’IVA estera pagata ad altri paesi dell’UE per acquisti di beni e/o di servizi, va presentata alla propria Amministrazione Finanziaria e non a quella da cui provengono le forniture o a quella in cui è stata pagata l’imposta. Ció significa che i soggetti IVA italiani devono presentare le richieste per il rimborso dell’Iva estera relativa all’anno 2011 unicamente all’Amministrazione Finanziaria italiana, ai sensi dell’art. 38-bis2 della legge IVA.

 

Invio telematico dell‘istanza Le richieste di rimborso vanno inviate telematicamente tramite il portale elettronico  „Entratel“ o „Fisconline“ oppure tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. Il servizio si può richiedere al link „Richiesta rimborsi IVA UE Web“, previa apposita registrazione.
   
Termine di scadenza Le richieste di rimborso vanno presentate entro il 30 settembre dell’anno successivo, quindi per il 2011, visto che la scadenza cade di domenica, l’istanza deve essere inviata entro e non oltre il 1° ottobre 2012 (vale la data della trasmissione telematica).
   
Periodo di competenza L’istanza va presentata di regola annualmente, anche se molti paesi UE consentono di presentare la richiesta anche per periodi piú brevi (per es. trimestralmente). E’ consigliabile sfruttare tale possibilità, anche per poter eventualmente rimediare ad errori nella compilazione di dette richieste: le eventuali correzioni delle istanze già presentate possono infatti avvenire soltanto entro il 30 settembre, e solo a determinate condizioni, oltre tale data.
   
Raccolta delle pratiche  e rimborso Competente per le pratiche di rimborso presentate in Italia è il Centro Operativo di Pescara, che raccoglie le istante e le inoltra ai competenti uffici dei singoli paesi dell’UE. Il rimborso dell’Iva peró non avviene tramite l’Amministrazione Finanziaria italiana, bensì direttamente dall’Amministrazione Finanziaria estera.

 

Pro-rata di detraibilità e rimborso IVA I richiedenti che effettuano anche operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 legge IVA, devono comunicare  la loro percentuale di detrazione  (il cosiddetto „pro-rata“): il rimborso infatti avviene nella misura in cui il contribuente ha diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti. In caso di richiesta infrannuale si indica provvisoriamente il pro-rata dell’anno precedente, salvo l’obbligo di comunicare successivamente quello definitivo dell’anno in oggetto.

 

Consiglio Vi consigliamo di provvedere al più presto alla presentazione della richiesta di rimborso per l’anno 2011, anche per poter avere poi tempo per rimediare ad eventuali errori od omissioni. Per lo stesso motivo, Vi consigliamo di presentare l’istanza anche per i primi due trimestri dell’anno 2012, se consentito. Il nostro Studio rimane a disposizione per assisterVi nella redazione e/o nella trasmissione telematica delle richieste di rimborso.

 

Nel caso vogliate incaricare il ns. Studio per la redazione e la presentazione della richiesta, Vi invitiamo a farci pervenire entro e non oltre lunedí 10 settembre le fatture interessate, nonché il codice IBAN del conto bancario sul quale andrá versata l’iva estera richiesta a rimborso.

 

In considerazione della complessità di compilazione della richiesta, come lo scorso anno, siamo costretti a richiedere un onorario minimo di 150,00 Euro per istanza. Ciò significa che, considerando anche l’impegno richiesto alla Vostra amministrazione per la preparazione della documentazione, non ha senso presentare istanze di rimborso per crediti Iva di importo inferiore ai 300,00 Euro.

 

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

scarica qui la circolare C-39- 3.09.2012 Rimborso IVA estera - istanze per il 2011