Ritenute e contratti d’appalto – certificazione rilasciata dall’Agenzia Entrate

Come noto dal 1° gennaio 2020 sono stati introdotti per i committenti nuovi obblighi di “controllo” del versamento di ritenute nei confronti degli appaltatori negli appalti “labour intensive”. In particolare tali obblighi scattano se i contratti d’appalto/subappalto prevedono:

  • la prevalenza della prestazione di manodopera rispetto alla fornitura di beni,
  • il prevalente utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente/ad esso riconducibili,
  • lo svolgimento dell’attività presso la sede del committente.

Se questi tre presupposti si verificano contemporaneamente, l’appaltatore/affidatario è
obbligato a versare le ritenute per i dipendenti separatamente per incarico/committente e fornire
entro cinque giorni dal versamento (quindi la prima scadenza sarà il 21 febbraio 2020) al
committente copia del mod. F24 e delle distinte dettagliate dei dipendenti impiegati per lo
specifico contratto/cantiere con indicazione delle retribuzioni e delle ritenute dovute (che
devono corrispondere a quelle versate). Attenzione: nel versare le anzidette ritenute
l’appaltatore non potrà operare alcuna compensazione con eventuali crediti di imposta (di
qualsiasi genere).

Si può però essere esonerati da tali macchinosi adempimenti nei seguenti casi:

  • se l’importo dell’appalto/contratto non eccede i 200.000 Euro nell’anno, oppure
  • se l’appaltatore dimostra che:
    a) è in regola con gli obblighi dichiarativi negli ultimi tre anni;
    b) ha versato tramite conto fiscale nell’ultimo triennio imposte pari ad almeno il 10% dell’ammontare dei ricavi risultanti dalle dichiarazioni degli anni in questione,
    c) non ha iscrizioni a ruolo o accertamenti in corso per importi superiori a 50.000 Euro.

L’appaltatore per dimostrare quanto sopra deve richiedere all’Agenzia delle Entrate una apposita certificazione da presentare ad ogni committente; tale certificazione ha una validità di quattro mesi.

Finalmente con Provvedimento del 6 febbraio 2020 l’Agenzia Entrate ha pubblicato le disposizioni attuative von un fac-simile di tale certificazione. In pratica il contribuente potrà richiedere per l’ultimo giorno del mese precedente (ad es. il 31 gennaio 2020) a partire dal terzo giorno lavorativo del mese successivo (in questo caso quindi il 5 febbraio) presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione Provinciale delle Entrate la certificazione. Soltanto i grandi contribuenti – imprese con ricavi superiori a 100 milioni di Euro – dovranno rivolgersi direttamente alla Direzione Regionale (Direzione Provinciale per Bolzano). Il certificato, se non ci sono controindicazioni, verrà emesso rapidamente dall’Agenzia e consegnato al contribuente che a sua volta lo consegna al committente al fine di:

-  evitare di dovere documentare il regolare versamento delle ritenute per i lavoratori impiegati, e

-  liberare il committente da ulteriori obblighi di controllo.

Alleghiamo alla presente il fac-simile di certificazione.

Attenzione: nel caso ricadiate negli obblighi di controllo delle ritenute, vi suggeriamo di richiedere al più presto il rilascio della certificazione presso l’ufficio dell’Agenzia Entrate per evitare tutta la serie di adempimenti elencati sopra. Restiamo comunque in attesa di una circolare dell’Agenzia Entrate (sperabilmente prima del 16 febbraio prossimo) sul tema dei controlli delle ritenute, in quanto vi sono ancora molti aspetti da chiarire. Di recente a “Telefisco” è stato chiarito che le nuove norme si applicano soltanto alle retribuzioni maturate a partire dal 1° gennaio 2020: in altri termini per i pagamenti effettuati a gennaio relativi a retribuzioni del 2019 non si applicano le nuove disposizioni. È stato altresì chiarito che il limite dei 200mila Euro è da considerare su base annua (con lo stesso committente) e non per singolo appalto; che dal momento del superamento del limite scatta l’obbligo di controllo per tutti gli appalti ancora in corso.