Rivalutazione delle immobilizzazioni nel bilancio al 31.12.2013

Rivalutazione delle immobilizzazioni nel bilancio al 31.12.2013

La Legge di stabilitá 2014 (L. 147/2013) all’art. 1, commi 140-146, prevede nuovamente la possibilità per le imprese di rivalutare le immobilizzazioni materiali, immateriali e le partecipazioni. La norma si rifà soprattutto alle disposizioni della L. 342/2000 e meno a quelle del 2008 (D.L. 185/2008). Infatti a differenza della rivalutazione prevista dal Decreto del 2008, si possono rivalutare non solo i beni immobili, ma anche tutti gli altri beni iscritti nelle immobilizzazioni. La possibilità di effettuare una rivalutazione ai soli fini civilistici è invece controversa. Considerando però la crisi economica degli ultimi anni, la rivalutazione effettuata ai soli fini civilistici, consentirebbe ad esempio di ottenere un rating migliore presso le banche, consentendo inoltre all’azienda di disporre di un patrimonio adeguato per coprire eventuali perdite, quindi risulterebbe ben piú interessante della rivalutazione con rilevanza fiscale, che si traduce sostanzialmente in maggiori ammortamenti e minori plusvalenze future.

 

La rivalutazione fiscale
Ambito soggettivo di applicazione

 

Sono ammesse alla rivalutazione tutte le imprese, in particolare le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone e le ditte individuali, ma anche gli enti non commerciali e le stabili organizzazioni di società non residenti. Come chiarito dalla circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, la rivalutazione può essere effettuata sia dai soggetti in contabilità ordinaria, che da quelli in semplificata; sono esclusi invece i soggetti che per la redazione del bilancio adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
Ambito oggettivo di applicazione

 

 

Possono essere oggetto di rivalutazione sia le immobilizzazioni materiali, che immateriali, ed anche le partecipazioni in imprese controllate o  collegate ai sensi dell’art. 2359 del C.C., purché iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie. Si possono quindi rivalutare sia beni ammortizzabili che non ammortizzabili, cosí come i beni il cui utilizzo spetta a terzi per effetto di un contratto di affitto, locazione o noleggio.

I beni per essere rivalutati devono risultare iscritti nell’ultimo bilancio (quello chiuso al 31 dicembre 2012 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) ed anche nel bilancio relativo all’anno 2013. I beni da rivalutare nel bilancio 2013 possono avere in realtá anche un valore pari a zero, in quanto totalmente ammortizzati, ma quello che rileva è la disponibilitá giuridica di detti beni al 31.12.2012 ed al 31.12.2013. Considerando le previgenti istruzioni sarebbero espressamente esclusi dalla rivalutazione i beni riscattati dalle societá di leasing nel corso dell’anno 2013.

Non sono rivalutabili neppure i beni iscritti nell’attivo circolante, né i costi pluriennali come le spese pubblicitarie, quelle per ricerca e sviluppo, le spese di impianto ed ampliamento  e neppure l’avviamento.

 


Categorie omogenee
Come nelle precedenti rivalutazioni, la rivalutazione puó essere effettuata per categorie omogenee di beni e per i beni immobili le categorie omogenee sono le seguenti:

- aree fabbricabili,

- aree non fabbricabili,

- fabbricati strumentali per natura,

- fabbricati strumentali per destinazione e

- fabbricati non strumentali.

Per i beni mobili invece  le categorie omogenee sono formate sulla base dell’anno di acquisizione e del coefficiente di ammortamento (per es. tutti i beni materiali acquistati nel 2007 e con aliquota di ammortamento del 10% formano una categoria omogenea).

I beni a deducibilitá limitata e quelli ad uso promiscuo (come per es. telefoni ed auto) possono essere esclusi dalla relativa categoria omogenea.  I beni mobili iscritti nei pubblici registri rilevano invece come categoria omogenea a sé stante. Per le immobilizzazioni immateriali non è invece necessario rivalutare per categorie omogenee.

 


Limite
Il limite massimo della rivalutazione é rappresentato dal valore di mercato del bene al 31.12.2013. Per determinare detto valore, secondo la dottrina prevalente (in particolare Assonime), non è obbligatoriamente necessario avvalersi di perizie tecniche.

 


Metodi
Cosí come in passato la rivalutazione puó essere effettuata secondo tre metodologie contabili alternative, che peró in questa sede non approfondiremo.

 

Imposta sostitutiva

 

 

Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito, quindi ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, a condizione che venga pagata un’imposta sostitutiva nella misura del

- 16% dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili

- 12% dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili.

L’ammontare della rivalutazione va contabilizzato in una apposita riserva di rivalutazione, riserva in sospensione d’imposta. L’imposta sostitutiva, che è indeducibile, non deve transitare dal conto economico, ma deve essere contabilizzata a riduzione della riserva di rivalutazione. L’imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali di pari importo, senza il pagamento di interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2014 e 2015 (sempre in caso di esercizio coincidente con l’anno solare). La prima rata dovrá quindi essere versata a giugno/luglio 2014, unitamente alle imposte dovute sulla base del modello Unico 2014. Il versamento in un'unica rata non è previsto. L’imposta sostitutiva puó essere compensata con i crediti di altre imposte, nel rispetto delle regole generali sulla compensazione.

 


Affrancamento della riserva di rivalutazione
Con il versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva pari al 10% (Art 1 co. 142) si può affrancare la sopra descritta riserva di rivalutazione. Solo con il pagamento di questa imposta tale riserva puó essere distribuita ai soci senza concorrere a formare il reddito dell’impresa, in caso contrario invece la distribuzione della riserva comporta sostanzialmente il disconoscimento della rivalutazione in quanto comporta la tassazione, sia in capo alla societá, che in capo al socio.

L’utilizzo della riserva per la copertura delle perdite è invece fiscalmente irrilevante.

L'affrancamento potrebbe essere particolarmente interessante per le società  con tassazione trasparente, poiché produce un impatto immediato anche nei confronti dei soci.

 


Periodo di monitoraggio
Come per le precedenti rivalutazioni, anche la presente esplica i propri effetti fiscali solo in un momento successivo rispetto a quello in cui si effettua la rivalutazione.

Pertanto:

-       per quanto riguarda i maggiori ammortamenti, il riconoscimento fiscale degli stessi si realizza solo a partire dal terzo esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione, ovvero a partire dal 2016 e

-       per la determinazione delle plus- e minusvalenze la rivalutazione assume rilevanza fiscale solo a partire dal 2017.

Promemoria: nell’ultima rivalutazione il periodo di monitoraggio era di due anni più lungo. Qualora il periodo di monitoraggio non venisse rispettato, la rivalutazione viene disconosciuta, le plus- e minusvalenze vengono calcolate senza tener conto della rivalutazione e viene riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva pagata sul bene ceduto.

Va inoltre osservato che la rivalutazione va considerata a partire dal 2016 anche ai fini del calcolo del reddito imputabile alle società di comodo, nonché per la determinazione della soglia del 5% dei costi di manutenzione deducibili.

 

 

La rivalutazione civilistica

Principio generale
Contrariamente a quanto previsto per la rivalutazione fatta nei bilanci relativi al 2008, la Legge di stabilitá 2014  non prevede esplicitamente la possibilità di effettuare una rivalutazione esclusivamente ai fini civilistici.

Tuttavia la stampa specialistica (Euroconference, Eutekne etc.) ipotizza che la rivalutazione civilistica sia consentita anche per i  bilanci relativi al 2013. Sarebbe comunque opportuna una conferma ufficiale.

Una rivalutazione esclusivamente civilistica, sarebbe gratuita, ma non determinerebbe alcun effetto fiscale. Ciò nonostante, in considerazione dell’attuale momento di crisi economica, tale rivalutazione potrebbe essere di un certo interesse, in quanto permetterebbe di incrementare il patrimonio netto dell’impresa, utilizzabile, fra l’altro, per la copertura di eventuali perdite d’esercizio.

Si fa inoltre presente che una simile disposizione rappresenterebbe una deroga ai criteri di valutazione previsti dal codice civile (Art. 2426), i quali prevedono di norma una valutazione dei beni basata sul costo storico.

Riallineamento
 Riallineamento dei valori da operazioni straordinarie La Legge di stabilità 2014 prevede all’art. 1, comma 140 e commi 150-152, la possibilità di adeguare i valori fiscali a quelli civilistici, qualora in seguito ad operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti) si sia creato un divario tra i maggiori valori civilistici ed i minori valori fiscalmente riconosciuti.

Anche in questo caso per riallineare i valori è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 16% o del 12% (per i beni non ammortizzabili). Valgono in sostanza, le stesse regole sopra descritte per la rivalutazione.

 

 Considerazioni generali

La rivalutazione fiscale é interessante solo in casi particolari. Le imposte sostitutive dovute sono troppo alte. Per i beni ammortizzabili, considerando anche l’imposta sostitutiva per l’affrancamento della riserva di rivalutazione, la tassazione è pari al 26%, quindi di poco inferiore alla tassazione ordinaria (27,5% di IRES e 2,98% di IRAP nella Provincia di Bolzano) e consente di dedurre maggiori ammortamenti e di tassare minori plusvalenza solo successivamente al periodo di monitoraggio.

Fatta eccezione per le quote in società immobiliari, la rivalutazione delle partecipazioni appare addirittura insensata  considerato che le plusvalenze da cessione delle partecipazioni nella maggior parte dei casi sono tassate solo per il 5% del loro valore, se rispettano i requisiti della PEX.

Al contrario la rivalutazione civilistica, sempre che venga ammessa in via interpretativa, appare molto più interessante.

In questo contesto va ricordato che la possibilità concessa nel 2008 di effettuare la rivalutazione degli immobili solo ai fini civilistici era stata introdotta proprio per contrastare la crisi economica e purtroppo questa motivazione ad oggi è ancora di estrema attualità.

 

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento in merito.

Cordiali Saluti
Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-09-30.01.2014-Rivalutazione delle immobilizzazioni nel bilancio al 31.12.2013