Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni al valore di mercato del 1° gennaio 2017 – scadenza del 30 giugno 2017

Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni al valore di mercato del 1° gennaio 2017 – scadenza del 30 giugno 2017

Come già comunicatovi in precedenza in occasione della circolare sulla legge di stabilità 2017, è stata prorogata per l’ennesima volta la possibilità di rivalutare partecipazioni e terreni edificabili, essenzialmente detenute da parte di persone fisiche non in regime di impresa. Il termine per effettuare tale rivalutazione è il prossimo 30 giugno 2017, il riferimento è al valore di mercato al 1° gennaio 2017. Entro l’anzidetto termine del 30 giugno deve essere redatta la perizia di stima giurata ed essere versata l’imposta sostitutiva, o perlomeno la prima delle tre possibili rate.

L’imposta sostitutiva è pari all’8% e va calcolata sul valore rivalutato (e non sulla potenziale differenza tra valore di carico e valore rivalutato). Per le modalità di versamento ed altri dettagli vi rimandiamo alle ns. numerose circolari in argomento (in pratica è da parecchi anni che quasi ininterrottamente viene data questa possibilità).

Rammentiamo che, con circolare dell’Agenzia Entrate n° 20/E del 18 maggio 2016 sono state fornite interessanti indicazioni ed interpretazioni per casi particolari, quali ad esempio rivalutazioni già effettuate in passato. Essendo i valori di mercato nel frattempo mutati si possono verificare ad esempio due situazioni opposte:

  1. Il valore di mercato è aumentato rispetto al passato: in tale caso si può effettuare una ulteriore rivalutazione portando in detrazione dall’importo dell’imposta dovuta quanto già versato in passato;
  2. Viceversa, se il valore è inferiore a quanto periziato in passato, si può effettuare una nuova valutazione in base a perizia e una volta determinato il nuovo valore inferiore si può chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso, sempreché non siano trascorsi più di 48 mesi dal versamento.

Un’eventuale rivalutazione andrà indicata nella dichiarazione dei redditi per il 2017 (nel 2018), ma l’omessa indicazione non inficia gli effetti della stessa: al massimo potrà essere sanzionata con un’ammenda da 258 ad 2.065 Euro.

Vi rammentiamo infine che nella dichiarazione per il 2016, che viene redatta quest’anno, andranno indicate eventuali rivalutazioni effettuate l’anno scorso.

 

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti,

Dr. Josef Vieider

scarica la circolare C-28-12.06.2017 Rivalutazioni