Rivalutazione di terreni e partecipazioni al I luglio 2011 – Termine 30 giugno 2012

Rivalutazione di terreni e partecipazioni al I luglio 2011 - Termine 30 giugno 2012

Come già illustrato nella nostra circolare n°. 22/2011 il legislatore ha nuovamente previsto la possibilità di affrancare le plusvalenze latenti,

- su partecipazioni in società non quotate,

- e su terreni,

a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva. La condizione necessaria è che tali beni siano posseduti all'1.7.2011, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché da enti non commerciali.

Ne consegue che, rimangono esclusi dalla disciplina in esame i beni posseduti da imprese. L’imposta sostitutiva viene calcolata non sulla plusvalenza, ma applicando al valore del terreno o della partecipazione, così come risulta dalla perizia di stima redatta dai professionisti abilitati, le aliquote del:

- 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

- 2% per le partecipazioni non qualificate;

A tale scopo, la perizia di stima giurata sul valore dei beni al 1° gennaio 2011, dovrà necessariamente essere effettuata entro il 30 giugno 2012, termine entro il quale si dovrà anche provvedere al pagamento dell’imposta. In alternativa, si potrà optare per il versamento in tre rate annuali con scadenza rispettivamente,

  • il 30 giugno 2012,
  • il I luglio 2013 e
  • il 30 giugno 2014,

maggiorate da interessi del 3% su base annuale. Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 con i seguenti codici tributo:

“8055” per la rivalutazione delle partecipazioni e

“8056” per la rivalutazione dei terreni.

Inoltre come anno di riferimento dovrà essere indicato il 2011.

 

Al fine della rivalutazione è quindi necessaria una perizia di stima giurata redatta entro il 30 giugno 2012. Sul punto è bene precisare come nel caso dei terreni – al contrario delle partecipazioni – la stima debba essere redatta prima di un’eventuale alienazione del bene stesso. Pertanto se un’alienazione è avvenuta dopo il I luglio 2011, e la relativa perizia di stima giurata viene redatta successivamente, potrà fruire dell’agevolazione qualora la vendita riguardi una partecipazione, mentre ne sarà escluso qualora l’oggetto di vendita sia un terreno.

 

Nella sostanza le disposizioni su entrambe le rivalutazioni sono rimaste le stesse delle precedenti rideterminazioni di valore, con l’aggiunta di alcune particolarità:

- è data la facoltà di operare la rivalutazione anche in modo parziale; si potrà quindi rivalutare solamente la parte del terreno o delle partecipazioni posseduti per la quale è ragionevolmente prevedibile una futura alienazione.

- il valore del terreno rivalutato rappresenta il valore di riferimento ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali in caso future alienazioni del bene. Ne consegue che, in caso di una vendita a valore inferiore rispetto a quello della rivalutazione, l’agenzia delle entrate potrà disconoscere tale minor valore.

- ai sensi della circolare n. 12/E del 12 marzo 2010 la rivalutazione può riguardare sia il nudo proprietario che l’usufruttuario, limitatamente ai diritti vantati al 1° maggio 2011;

- la rivalutazione dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi per il 2011, in particolare nel quadro RM per quanto riguarda i terreni e nel quadro RT per quanto riguarda le partecipazioni;

- al contrario degli anni precedenti è possibile ascrivere l’imposta sostitutiva relativa a precedenti rivalutazioni. Per es. Se negli anni Novanta si era acquistato un terreno per 10 Euro/mq e lo stesso era stato rivalutato nel 2001 a 100 Euro/mq, fino ad ora se si voleva adeguare il valore del terreno a quello di mercato pari a 300 Euro/mq andava pagata l’imposta sostitutiva sui 300 Euro; ora invece è sufficiente pagare l’imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore determinato con la precedente rivalutazione e quello dell’attuale rivalutazione, quindi su 200 Euro.

 

Avvertenza: è consigliabile la via della rivalutazione, quando si intende vendere un terreno oppure una partecipazione per cui si prevede di realizzare una plusvalenza fiscale.

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-26 - 30 05 2012 Rivalutazioni terreni e partecipazioni