Rivalutazione quote e terreni entro il 2 luglio 2018

Come già comunicatovi in precedenza in occasione della circolare sulla legge di stabilità 2018, è stata prorogata per l’ennesima volta la possibilità di rivalutare partecipazioni e terreni edificabili, essenzialmente detenuti/e da parte di persone fisiche non in regime di impresa (si vedano i commi 997 e 998, art. 1, legge 205 del 27 dicembre 2017). Il termine per effettuare tale rivalutazione sarebbe il prossimo 30 giugno 2018 che, essendo un sabato, fa slittare il termine al 2 luglio. Il riferimento è al valore di mercato al 1° gennaio 2018. Entro l’anzidetto termine del 2 luglio deve essere redatta la perizia di stima giurata ed essere versata l’imposta sostitutiva, o perlomeno la prima delle tre possibili rate di uguale importo (in caso di pagamento rateale le scadenze sono: 2 luglio 2018, 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020).

L’imposta sostitutiva è per tutte le casistiche di rivalutazione pari all’8% e va calcolata sul valore rivalutato (e non sulla potenziale differenza tra valore di carico e valore rivalutato). Per le modalità di versamento ed altri dettagli vi rimandiamo alle ns. numerose circolari in argomento (in pratica è dal 2002 che quasi ininterrottamente viene offerta questa possibilità). Ricordiamo soltanto i codici di versamento dell’imposta, che sono:

8055 per la rivalutazione di quote di partecipazione, e
8056 per la rivalutazione di terreni,
sempre con periodo di riferimento 2018.
Facciamo presente che, con circolare dell’Agenzia Entrate n° 20/E del 18 maggio 2016 sono state fornite interessanti indicazioni ed interpretazioni per casi particolari, quali ad esempio rivalutazioni già effettuate in passato. Essendo i valori di mercato nel frattempo mutati si possono verificare ad esempio due situazioni opposte:

  1. Il valore di mercato è aumentato rispetto al passato: in tale caso si può effettuare una ulteriore rivalutazione portando in detrazione dall’importo dell’imposta dovuta quanto già versato in passato;
  2. Viceversa, se il valore è inferiore a quanto periziato in passato, si può effettuare una nuova valutazione in base a perizia e una volta determinato il nuovo valore inferiore si può chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso, sempreché non siano trascorsi più di 48 mesi dal versamento.

Un’eventuale rivalutazione andrà indicata nella dichiarazione dei redditi per il 2018 (nel 2019), ma l’omessa indicazione non inficia gli effetti della stessa: al massimo potrà essere sanzionata con un’ammenda da 258 ad 2.065 Euro.
Vi rammentiamo infine che nella dichiarazione per il 2017, che viene redatta quest’anno, andranno indicate eventuali rivalutazioni effettuate l’anno scorso.

Attenzione: se in passato ci si poteva aspettare che comunque con la legge finanziaria dell’anno successivo si sarebbe stata l’ennesima proroga dell’agevolazione (una costante dal 2002), ora con il nuovo Governo e con il suo ambizioso programma non è da escludere che questa sia l’ultima possibilità. Per tale ragione consigliamo a tutti di valutare bene le situazioni in cui una rivalutazione potrebbe essere di interesse e di comunicarci tempestivamente un’eventuale decisione in tale senso.

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti. Distinti saluti.

Josef Vieider