Rottamazione cartelle Equitalia e iscrizioni a ruolo

Rottamazione cartelle Equitalia e iscrizioni a ruolo

Come anticipatovi con la ns. circolare 37/2016, con il cosiddetto “decreto fiscale” collegato alla legge finanziaria, il Governo ha previsto la chiusura di “Equitalia” nel 2017. In relazione a tale misura è stato prevista una sorta di “condono”, consistente nella possibilità di definire in modo agevolato le cartelle e le iscrizioni a ruolo pendenti. Il fisco rinuncia a sanzioni ed interessi di mora se si pagano le imposte per intero. Si tratta senz’altro di un’occasione da non perdere se ci si trova nelle condizioni previste dal decreto, che peraltro è in discussione e deve essere ancora approvato nella versione definitiva. Di seguito alcune indicazioni.

 

 

Presupposti

La definizione agevolata è consentita se l’affidamento del ruolo all’agente della riscossione è avvenuta tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015. Nell’ambito della discussione in Parlamento è stato approvato un emendamento che prevederebbe l’estensione anche ai ruoli iscritti nel corrente anno 2016. La suddetta data di affidamento non sempre è rinvenibile sulla cartella, per cui se ci sono dubbi è opportuno rivolgersi agli sportelli di Equitalia. Tra l’altro Equitalia dovrebbe comunicare entro il 28 febbraio 2017 ai contribuenti un elenco di tutti i ruoli affidatigli nel 2016 e peri quali non è stata ancora emessa una cartella di pagamento. Attendiamo di vedere quale sarà la versione definitiva del decreto.

 

 

 

Oggetto

Possono essere definite non solo le cartelle di Equitalia, ma anche accertamenti divenuti esecutivi dell’Agenzia Entrate e Dogane e avvisi di addebito dell‘INPS.

 

 

Rate scadenti tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2016

Chi ha già richiesto la rateazione delle cartelle in essere, potrà accedere alla definizione agevolata soltanto se versa regolarmente le rate scadenti tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2016. Tale cervellotica regola si spiega soltanto con le esigenze di cassa del Governo, che non vuole rinunciare da subito ai flussi delle cartelle già in pagamento. Vi invitiamo a fare quindi attenzione ai pagamenti nel caso aveste rate in scadenza.

 

 

Definizione parziale

 

È possibile anche definire soltanto una parte della cartella: ad esempio se sono contenuti importi a titolo di IRPEF e IVA è possibile definire il proprio debito soltanto ai fini di un’imposta, perchè da un eventuale contenzioso ci si aspetta di ottenere ragione.

 

 

Contenzioso in atto

Un eventuale contenzioso in atto o una sentenza sfavorevole non escludono la possibilità di definizione agevolata. Il contribuente dovrà soltanto impegnarsi a rinunciare a proseguire il contenzioso.

 

 

Quali imposte e tributi?

Possono essere definite tutte le imposte, quali IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta di registro, catastale ed ipotecaria e similari. Le imposte comunali IMU, IMI e TASI/TARI si possono definire soltanto se il rispettivo Comune ha affidato la riscossione ad Equitalia.
 

 

Esclusioni

 

Sono esplicitamente esclusi dalla definizione agevolata:

- restituzioni di contributi (aiuti di Stato, UE),

- IVA riscossa all‘importazione,

- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti,

- multe, ammende e sanzioni derivanti da condanne penali e

- multe dper infrazioni al codice stradale.

 

 

Effetti

 

L’accettazione dell’istanza di definizione agevolata comporta per l’ente impositore la rinuncia alle sanzioni ed agli interessi di mora. Cartelle che contengono soltanto sanzioni ad esempio possono essere sanate senza alcun pagamento. Ciò vale per tutte le sanzioni irrogate in relazione ad imposte e dichiarazioni, anche di contributi previdenziali. La presentazione dell’istanza tra l’altro non consente all’ente di intraprendere altre azioni per la riscossione.

 

 

 

Istanza

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello DA1, che deve essere presentato per la definizione. Alleghiamo copia del modello e delle relative istruzioni. Allo stato attuale l’istanza deve essere presentata entro il 21 gennaio 2017, ma come accennato, a seguito di un emendamento tale data dovrebbe essere spostata al 31 marzo 2017. Soltanto nei casi dove pende la minaccia di pignoramenti e/o iscrizione di ipoteche consigliamo di attivarsi immediatamente per fermare le azioni. Attendiamo fiduciosi l’approvazione del decreto con le disposizioni definitive!

 

 

 

Pagamento

La richiesta di pagamento verrà notificata al contribuente entro il 31 maggio 2017. Si potrà pagare in un’unica soluzione entro il 1° agosto 2017 oppure in rate (attualmente quattro, secondo l’emendamento in cinque). Gli importi dovranno essere comunque pagati per il 70% entro il 2017 e per il 30% nel 2018. Per chi ha concordato un pagamento rateale in 72 rate mensili alla fine potrebbe anche non essere conveniente definire la cartella, nonostante la cancellazione delle sanzioni.

 

 

Cordiali saluti,

Dr. Josef Vieider

scarica circolare C-40-23.11.2016 - Rottamazione cartelle

Allegati:

A – Modello DA1 C-40-Allegato A

B – Istruzioni alla compilazione C-40-Allegato B