Saldo ICI 2010

Saldo ICI 2010

Il prossimo giovedì 16 dicembre 2010 scade il saldo 2010 per l’Imposta Comunale sugli Immobili. Per quanto riguarda l’obbligo contributivo, non ci sono variazioni rispetto all’anno scorso; riportiamo quindi le normative più importanti:

Si rammenta che con l’acconto in scadenza il 16/06/2010 è stato versato il 50% dell’imposta dovuta per il 2009, mentre con il saldo si determina l’imposta dovuta per il 2010 compreso il relativo conguaglio. Come noto l’ICI è da pagare in due rate, e secondo la normativa la prima rata pari al 50% è da pagare applicando le tariffe dell’anno scorso (aliquote e detrazioni). Gli altri fatti impositivi (proprietà, utilizzo, condizione) sono da considerare se avvenute nell’anno in corso. Conseguentemente solo per il pagamento del saldo 2010 viene calcolata l’ICI dovuta per il 2010 e poi detratto l’acconto. Solo alla fine dell’anno si devono considerare aliquote e detrazioni, come deliberati dai Comuni per il 2010. Le due rate Quindi possono essere differenti.

 

I clienti, per i quali è stato calcolato il primo acconto, riceveranno in questi giorni anche il conteggio per il saldo 2010. In allegato riceverete anche il dettaglio degli immobili sui quali abbiamo provveduto a conteggiare l’ICI.

Nel caso di variazioni sugli immobili intervenute nel corso del 2010, siete pregati di comunicarle al più tardi entro venerdì 10 dicembre 2010, in modo che possiamo tenerne conto per la determinazione del saldo 2010.

 

In particolare per il calcolo del saldo ICI 2010 che scade il 16/12/2010 sono rilevanti le seguenti variazioni:

- acquisto o vendita di immobili, ovvero variazioni dei diritti reali quali usufrutto, diritto di abitazione o diritto di superficie, nel corso del 2010. L’imposta viene calcolata su base mensile se l’immobile è posseduto per un periodo minimo di 15 giorni;

- modifiche nell’utilizzo dell’abitazione principale in corso d’anno;

- per gli immobili di categoria D, privi di rendita, posseduti da imprese, la base imponibile è rappresentata dai costi di costruzione dell’immobile maggiorati delle spese incrementative (valore contabile); su tali costi si applicano dei coefficienti di adeguamento e non hanno alcuna rilevanza le spese incrementative sostenute nel corso del 2010. Attenzione nel caso la rendita venisse attribuita nel corso del 2010, l’imposta è dovuta per il 2010 sul valore contabile e solo dal 2011 sulla rendita catastale;

- a seguito delle modifiche bisogna prestare attenzione ai fabbricati rurali;

- modifiche delle rendite catastali in corso d’anno: siete pregati di informarci delle eventuali modifiche che vi vengono comunicate dal ufficio catastale nel corso del 2010. Una riclassificazione operata dall’ufficio del catasto non cambia l’importo dell’imposta dovuta. Se nel corso del 2010 è stato comunicato il valore catastale definitivo, questo è da considerare solo a partire dal 2011. Attenzione: variazioni del valore catastale in caso di modifiche strutturali dell’immobile hanno valenza immediata;

- terreno edificabile: se nel coso dell’anno un terreno viene identificato come terreno edificabile, l’imposta è dovuta sul valore di mercato in proporzione ai relativi mesi. A tale fine basta la delibera del Comune per l’identificazione nel piano urbanistico comunale, anche se questo non ha ancora assunto valenza legale ai sensi delle normative urbanistiche.

- nuova costruzione o ristrutturazione: in caso di ultimazione del fabbricato, per il calcolo dell’ICI sono da considerare due periodi d’imposta: fino all’ultimazione del fabbricato l’ICI viene calcolata sul terreno e successivamente sulle unità abitative. Il calcolo è invertito in caso di demolizione di un fabbricato esistente o ristrutturazione;

- decesso: in caso di decesso del proprietario nel corso del 2010, l’obbligo contributivo per il resto del periodo d’imposta permane in capo agli eredi. Considerato che l’imposta è calcolata su base mensile, bisogna applicare anche in questo caso la regola dei 15 giorni.

 

Cosa succede in caso di pagamento ritardato? In caso di ritardato pagamento entro 30 giorni si può beneficiare del ravvedimento operoso con l’applicazione della sanzione ridota pari al 2,5% ed entro la scadenza delle dichiarazioni dei redditi con l’applicazione della sanzione pari  al 3%. La sanzione e gli interessi (1% all’anno) sono da pagare insieme all’imposta.

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-37- saldo ICI