Scadenze ricorrenti

Le scadenze elencate di seguito riguardano sostanzialmente tutti i contribuenti: società di capitali, enti, società di persone, ditte individuali e liberi professionisti. Alcune scadenze, che riguardano solo determinate categorie di contribuenti, sono indicate con un’apposita annotazione. Le scadenze riguardanti nello specifico le società e le imprese individuali sono riportate nell’allegato 1.B, quelle invece relative in modo specifico ai liberi professionisti ed i privati sono riportate nell’allegato 1.C.

Fatturazione

Le fatture di norma sono emesse al momento dell’effettuazione dell’operazione, cioè al momento della consegna per le forniture di merci, oppure al momento del pagamento per le prestazioni di servizi ed in ogni caso, per gli importi incassati, qualora si ricevano degli acconti al momento dell’incasso. La fatturazione naturalmente può anche essere effettuata anticipatamente. Per i beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna. In tal caso (fatturazione differita) è possibile emettere una sola fattura riepilogativa per tutte le cessioni effettuate nel mese solare precedente nei confronti dello stesso soggetto. Considerato che l’Iva relativa alle fatture differite nonché il fatturato vanno comunque considerati nella liquidazione del mese di effettuazione dell’operazione, Vi consigliamo di emettere le fatture entro il mese di consegna della merce.
Altri aspetti particolari dell’obbligo di fatturazione:
Ampliamento dell’obbligo di fatturazione – Vige l’obbligo di emettere fattura anche per le operazioni prive del requisito della territorialità in Italia (luogo della prestazione del servizio in un paese comunitario o in un paese terzo), cioè “non soggetto” ad IVA (ex artt. da 7 a 7-septies).
In relazione agli acquisti di beni e servizi intracomunitari gli acquisti vanno registrati con l’integrazione della fattura emessa dal fornitore UE. L’emissione dell’autofattura (art. 17 DPR IVA) è richiesta solo per gli acquisti di servizi effettuati da soggetti residenti in Paesi extra UE.
Contenuto della fattura - La fattura ora deve contenere la partita Iva dell’acquirente o committente, il codice fiscale se il cliente è un soggetto privato oppure la partita Iva del soggetto passivo non residente (UID Nummer /VAT number) per i soggetti non residenti. I contenuti minimi della fattura corrispondo- no alle disposizioni vigenti. Viene però richiesto che si distingua tra operazioni “non soggette”, operazioni “non imponibili” e operazioni “esenti”.
La numerazione deve essere progressiva e continua, ed identificare in modo univoco la fattura.
Termini di fatturazione – Le prestazioni di servizi (intracomunitari e extracomunitari) (Art. 7-ter legge IVA – prestazioni di servizi cosidette “generiche” imponibili IVA nel paese del committente) effettuate da e verso imprese commerciali non residenti (B2B), si considerano effettuate al momento della loro conclusione o al pagamento del corrispettivo, se precedente. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi continuativi, queste si considerano effettuate alla data del pagamento, ovvero a fine anno se si pro- traggono oltre. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati all’inizio del traspor- to/spedizione (e non al momento della consegna) dei beni all’acquirente o a terzi per suo conto, dall’Italia o dallo Stato UE di provenienza, o all’atto dell’emissione della fattura, se precedente. L’emissione della fattura di vendita e la registrazione della fattura d’acquisto integrata devono essere effettuati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Le prestazioni di servizi diverse da quelle ex. Art. 7-ter legge IVA, sono invece soggette alla norma generale valida per gli scambi sul territorio dello Stato, considerandosi dunque effettuate alla data del pagamento ovvero alla data dell’emissione della fattura (se antecedente il pagamento).

Registrazione

  • Fatture emesse: le fatture emesse vanno registrate nell’apposito registro, secondo il loro ordine di ne numerazione e con riferimento alla data di emissione, entro 15 giorni dalla data di emissione. Vi consigliamo di registrare le fatture sempre al momento dell'emissione e non entro i 15 giorni successivi, in quanto le liquidazioni Iva devono essere effettuate considerando la data di emissione della fattura e non
    quella di registrazione.
  • Le fatture di acquisto devono essere registrate entro il periodo di liquidazione (mese o trimestre) nel quale viene esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta. La detrazione dell’imposta può avvenire al più tardi nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle nostre circolari n. 19 e n. 48 del 2017.
    Attenzione: in caso di mancato ricevimento della fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, si deve emettere un’autofattura ai sensi dell’art. 6, co. 8 del D.Lgs. 471/97; entro trenta giorni dalla data di emissione dell’autofattura si deve provvedere a presentarla all’Agenzia delle Entrate competente, versando la relativa imposta. Il cessionario (o committente) che non vi adempia è punito con una sanzione pari all’imposta o maggiore imposta, con un minimo di € 250, che si applica anche qualora si tratti di operazioni non imponibili o esenti.
  • Non è più obbligatorio registrare nei registri Iva le fatture ricevute e le bollette doganali con Iva indetraibile.
  • Per la registrazione delle carte carburanti valgono gli stessi termini previsti per le altre fatture di acquisto. Vi ricordiamo inoltre che è obbligatoria (solo per le imprese e non per i professionisti) l’annotazione sulle carte carburanti dei chilometri percorsi al termine di ogni periodo di liquidazione (mese o trimestre). E’ prevista la possibilità di esonero dall'obbligo della scheda carburante per i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di tracciabilità. Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche in contanti sono tenuti all'adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti effettuati nel periodo d'imposta.
    Attenzione: In riferimento all’acquisto di carburanti per motori, le carte carburante saranno soppresse dal 1° luglio 2018 e gli operatori delle stazioni di servizio dovranno emettere fatture elettroniche a im- prese e professionisti a partire da tale data (articolo 22 legge IVA). E’ previsto l’obbligo di memorizza- zione / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
    Dal 1° luglio 2018 ai fini delle imposte dirette e dell'IVA gli acquisti di carburante saranno deducibili/detraibili solo se il pagamento è effettuato tramite metodi di pagamento tracciabili, ad esempio carte di credito o di debito (Bancomat) o carte prepagate. Agli operatori delle stazioni di servizio sarà con- cesso un bonus fiscale del 50% sull'ammontare delle commissioni bancarie.
  • I corrispettivi documentati da scontrino o ricevuta fiscale possono essere registrati nei registri Iva anche mensilmente ed in modo cumulativo. La registrazione deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo. Devono essere conservati gli scontrini riepilogativi giornalieri. Anche in questo caso per le liquidazioni si deve far riferimento alle operazioni effettuate e non solo alle operazioni registrate; per- tanto Vi consigliamo di effettuare comunque le registrazioni entro la fine di ogni mese.
    Attenzione: rimane l’obbligo contabile di annotazione giornaliera dei corrispettivi per i soggetti esonerati dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi (che non svolgono attività di commercio al minuto o assimilate) o che su richiesta emettono fattura. L’annotazione del corrispettivo deve avvenire entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
  • In caso di contabilità meccanizzata, per l’annotazione delle operazioni nei registri Iva è previsto un periodo di tempo più lungo di 60 giorni; i termini previsti per l’effettuazione delle liquidazioni devono comunque essere rispettati. Come stabilito con il decreto autunnale 148/2017, non è più necessario fornire la stampa del registro IVA, a condizione che, in caso di un controllo da parte delle autorità competenti, i registri possano essere stampati in ogni momento.
    Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere registrate sempre con riferimento al mese di ricevimento della fattura. Così come per le fatture emesse, anche per quelle relative ad acquisti intracomunitari si può usufruire di un periodo di 15 giorni per effettuarne la registrazione materiale. Poichè la liquidazione Iva deve essere effettuata considerando anche le fatture ricevute, Vi consigliamo comunque di registrare le fatture nel registro degli acquisti e delle vendite nel mese di ricevimento.
    Attenzione: in caso di mancato ricevimento della fattura entro il secondo mese successivo all’effettuazione dell’operazione, l’acquirente di un acquisto intracomunitario deve sostituirsi al cedente emettendo, entro il giorno 15 del mese successivo, in un unico esemplare, la fattura medesima nella quale deve essere indicato anche il numero di identificazione attribuito al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza. Il documento deve essere annotato sia sul registro delle fatture emesse che sul registro acquisti, entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
    Esonero dalla tenuta dei registi IVA: tutte le imprese ed i liberi professionisti in contabilità ordina- ria tenuti alla compilazione del libro giornale e degli inventari possono rinunciare alla tenuta dei registri IVA. Questo nel rispetto dei seguenti presupposti:
    a) che le annotazioni nel libro giornale siano effettuate entro i termini previsti dalla legge IVA;
    b) che su richiesta dell’amministrazione finanziaria sia possibile fornire in forma sistematica, gli stessi dati obbligatori ai fini delle annotazioni sui registri IVA.
    In pratica si consiglia di proseguire nella tenuta dei registri IVA come di consueto.

Numerazione: tutti i registri previsti dalla legge Iva devono essere numerati progressivamente affinché si possano considerare regolarmente tenuti. La numerazione delle pagine comunque non deve avvenire prima del loro utilizzo, ma può avvenire anche man mano che le pagine stesse vengono utilizzate. Si consiglia una numerazione su base annuale con l’inserimento dell’anno come prefisso (p.es.: 2017/001. 2017/002, ecc.).
Attenzione: registro separato ed apposta numerazione per fatture elettroniche:
Si consiglia di creare un registro separato con un proprio intervallo numerico per le fatture elettroniche (ad es. fatture emesse al GSE o alle istituzioni pubbliche). Così facendo solo le fatture elettroniche sa- ranno archiviate digitalmente.
Vidimazioni: la vidimazione dei registri previsti dalla normativa IVA non è più obbligatoria.

Liquidazioni e versamenti periodici

a) Liquidazione IVA mensile
Il termine mensile previsto per effettuare le liquidazioni mensili e l’eventuale pagamento dell’IVA a debito è il giorno 16 del mese successivo.
Entro questo termine va versata l’Iva dovuta conteggiata per differenza tra Iva a debito ed Iva credito se superiore ad importo di Euro 25,82. L’eventuale credito IVA può essere riportato al mese successivo.
b) Liquidazione IVA trimestrale

  • I contribuenti che nel 2017 hanno conseguito un volume d’affari non superiore a 400.000,00 Euro per le imprese di servizi e i professionisti, ed a 700.000,00 Euro per gli altri soggetti Iva, (per es. le imprese industriali e commerciali), possono optare per la liquidazione trimestrale dell’Iva. I termini di versa- mento in caso di liquidazioni trimestrali sono: 16 maggio, 21 agosto e 16 novembre.
  • solo i contribuenti con volume d’affari non superiore a 400.000,00 Euro per le imprese di servizi e professionisti, ed a 700.000,00 Euro nel caso di altri soggetti IVA (per es. le imprese industriali e commerciali) possono effettuare il versamento del saldo IVA annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo (ferma restando la possibilità di effettuare il versamento anche successivamente, entro il termine per il versamento delle imposte risultanti da UNICO 2018).

  • L’opzione per la liquidazione dell’IVA trimestrale e l’eventuale revoca vanno esercitate nella dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta nel corso del quale è stata eseguita attraverso un comportamento concludente.
  • In caso di liquidazione trimestrale sono dovuti gli interessi nella misura dell'1% del debito d’imposta. Tali interessi nella liquidazione Iva devono essere registrati separatamente, mentre nel versamento devono essere sommati all'Iva dovuta.
  • Autotrasportatori di merci per conto terzi, operatori di servizi di telecomunicazioni, operatori dei servizi pubblici di telefonia radiomobile, imprese di somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, servizi di fognatura e depurazione, banche e imprese di assicurazione, esercenti arti e professioni sanitarie (es. dentisti e odontotecnici), esercenti impianti di distribuzione carburante per uso autotrazione anche per le attività accessorie (es. vendita di ricambi per veicoli e prodotti per la manutenzione) hanno diritto, indipendentemente dall’ammontare del loro volume d’affari, alla liquidazione trimestrale e senza l’aggiunta degli interessi. Per le registrazioni e le liquidazioni sussistono dei termini specifici.
    Attenzione: l’IVA del IV° trimestre in questo caso non va versata entro il 16 marzo, bensì entro il 16 febbraio.
    Anche per l’editoria vige una disciplina particolare.
    c) Regole generali per la liquidazione IVA mensile e trimestrale
  • Se il termine di pagamento cade di sabato, di domenica o in un altro giorno festivo, il termine slitta al giorno lavorativo immediatamente successivo. Con l’esclusione del debito scaturente dalla dichiarazione annuale IVA, per la quale l’importo minimo che obbliga al versamento è di 10,00 Euro, per quanto riguarda le liquidazioni periodiche il versamento deve essere effettuato solo se l’importo a debito supera 25,82 Euro. Se inferiore va riportato nel mese o trimestre successivo.
  • L’annotazione della liquidazione e del pagamento dell’IVA nel registro Iva non sono più obbligatori. Il contribuente però su richiesta dell’amministrazione finanziaria deve essere in grado di fornire i dati relativi alla liquidazione. Si consiglia quindi di continuare ad annotare la liquidazione Iva sul registro.
  • Nelle liquidazioni si devono considerare tutte le fatture emesse ed i corrispettivi percepiti nel periodo di riferimento, indipendentemente da eventuali registrazioni successive nel registro delle fatture emesse (es. entro 15 giorni dalla data di emissione) o nel registro dei corrispettivi (entro il giorno lavorativo successivo) ed indipendentemente dal fatto che ci si avvalga della fatturazione differita per la merce accompagnata dal documento di trasporto.
  • La detrazione dell'imposta per il 2017 è possibile solo fino alla presentazione della dichiarazione IVA annuale dell'anno in cui è sorto il diritto a detrazione dell'IVA. Pertanto, per un prodotto acquistato e consegnato a dicembre 2017, la detrazione dell'imposta può essere effettuata solo fino alla presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2017 (data probabile fine aprile 2018)! Per i dettagli rimandiamo alla nostra circolare n. 48/2017.

Dal 1° gennaio 2018 è stato sensibilmente ampliato l’ambito di applicazione del c.d. “split payment”. Rimandiamo alle nostre precedenti comunicazioni relative alla menzionata modifica dell’art. 17-ter co. 1bis del DPR 633/1972 ad opera del D.L. 148/2017.
Il cosiddetto split-payment in sostanza comporta che il fornitore espone regolarmente l’IVA nella fattura di vendita, ma all’atto del pagamento della fattura l’acquirente dei beni o servizi verserà la sola quota relativa al corrispettivo imponibile al fornitore, mentre la quota relativa all’IVA sarà versata diretta- mente all’Erario anziché al fornitore. Per i fornitori coinvolti in questo sistema di pagamento dell’imposta le attuali normative prevedono un canale di rimborso privilegiato/prioritario dell’IVA a credito, ma limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni poste in essere con questo regime.
Le fatture vanno emesse e trasmesse in via telematica. Dal 1° luglio 2017 anche le fatture emesse da professionisti ed agenti nei confronti dei soggetti interessati da queste disposizioni sono soggette allo “split payment”. Per maggiori dettagli rimandiamo alle nostre circolari 19, 26, 31, 36, 42, 44, 45 del 2017 e 3 del 2018.
ATTENZIONE: Già dal 1° luglio 2018 decorrerà l’obbligo della fatturazione elettronica per i subappaltatori nel settore edile che fatturano nei confronti di committenti della PA. In pratica si tratta delle prestazioni svolte nei confronti di quelle imprese che a loro volta sono già tenute alla fatturazione elettronica. Nelle fatture vanno indicati i codici CUP e CIG come indicati nelle fatture emesse dalle imprese appaltanti nei confronti della PA.

Acconto IVA

Entro il 27 dicembre 2018 i soggetti titolari di partita IVA devono provvedere al versamento dell’acconto IVA per il mese di dicembre 2018 o per il IV trimestre 2018.

Dichiarazione annuale Iva

Tutti i soggetti IVA sono tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione IVA annuale.
Anche le società di capitali con esercizio non coincidente con l’anno solare devono inviare la dichiara- zione annuale IVA telematicamente nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 aprile 2018.
Il versamento del saldo IVA a debito per il 2017 deve essere effettuato entro il 16 marzo 2018, ovvero entro il 30 giugno 2018, con l’aggiunta degli interessi calcolati in misura pari allo 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.
Esenzione: Sono esonerati dalla Dichiarazione IVA annuale:

  • I soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti e che hanno optato per l ́esenzione di cui art. 36 bis (purché non abbiano registrato acquisti comunitari);
  • I contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
  • I contribuenti che si avvalgono del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavora- tori in mobilità previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 98;
  • I produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
  • Gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
  • Le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);
  • I soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • I soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
  • I soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74 quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

Credito IVA

Le compensazioni del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale IVA oppure dalle dichiarazioni trimestrali IVA (TR) con altre imposte (compensazione) di importo superiore a 5.000,00 Euro sono possibili solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale/trimestrale. Per le compensazioni IVA di importo superiore ai 5.000,00 Euro è inoltre necessario anche il rilascio del visto di conformità o la sottoscrizione del revisore contabile. Il limite massimo per la compensazione è pari a 700.000,00 Euro.
Per maggiori dettagli rimandiamo alla nostra circolare nr. 30/2017.
Attenzione: I contribuenti che intendono compensare il credito IVA per importi superiori a 5.000,00 Euro sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici (Entratel o Fisconline).

Rimborso IVA annuale

La richiesta di rimborso IVA per le liquidazioni a credito può essere presentata dal 1° febbraio 2018 fino al termine di scadenza per la presentazione della relativa dichiarazione. Per importi chiesti a rimborso fino a 30.000 euro (totale complessivo considerando sia le dichiarazioni trimestrali TR che la relativa dichiarazione annuale) si può ottenere l’esecuzione dei rimborsi IVA senza alcun adempimento e, in particolare, senza prestazione di apposita garanzia. Oltre i 30.000 euro è necessario apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo contabile) e la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti l’operatività del soggetto.
La prestazione di una garanzia fideiussoria è limitata ai soli casi di contribuenti ritenuti “a rischio” per gli interessi dell’Erario (contribuenti a inizio o a fine attività, contribuenti cui sono notificati avvisi di accertamento, dichiarazioni senza visto di conformità) ovvero per i soggetti che optino per la prestazione della garanzia, non avvalendosi della possibilità di esonero.

Esportatori abituali / comunicazione dichiarazioni d’intento

Ricordiamo che l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento ricade in capo all’esportatore abituale. Di conseguenza, per le operazioni da effettuare senza applicazione dell’IVA nei confronti degli esportatori abituali, le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento sono le seguenti:
1.) l’esportatore abituale trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento che sarà consegnata al proprio fornitore;
2.) l’Agenzia, a sua volta, rilascia ricevuta telematica con l’indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione d’intento trasmessa dall’esportatore abituale;
3.) l’esportatore consegna al proprio fornitore, ovvero in dogana, la dichiarazione d’intento con la ricevuta telematica dell’Agenzia;
4.) il fornitore, una volta in possesso della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, e previo riscontro telematico dell’avvenuta presentazione telematica mediante la specifica funzione “a libero accesso” sul sito dell’Agenzia delle Entrate, potrà effettuare l’operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, indicando gli estremi della dichiarazione di intento sulla fattura;
Inoltre il fornitore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.
Vi ricordiamo che non è più possibile comunicare l’intenzione di porre in essere operazioni senza l’applicazione dell’IVA in un determinato arco temporale indicando il periodo di validità della dichia- razione d’intento (p.es. dal 1° marzo 2018 fino al 31 dicembre 2018). Pertanto la lettera d’intento può essere emessa solo per:

  • o per un singolo acquisto
  • oppure per più operazioni fino a concorrenza di una determinata soglia.

Per maggiori dettagli rimandiamo alle nostre circolari n. 3/2016 e 12/2017.

Intrastat

Tutti i soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, sia di acquisti che di vendita di beni e servizi, devono preventivamente verificare di essere iscritti al VIES „Vat information exchange system“. Come noto in fase di trasformazione del decreto Milleproroghe (DL 244/2016) la prevista abolizione degli acquisti intracomunitari di servizi e beni per l'anno 2017 è stata nuovamente sospesa.
Per le cessioni intracomunitarie e per le prestazioni di servizi intracomunitari rese (in linea di principio solo quelli ai sensi dell'articolo 7 della legge sull'IVA) vanno compilati gli elenchi riepilogativi (modelli INTRASTAT), da presentare in via telematica. Vi ricordiamo inoltre che l’iscrizione al VIES va verificata ed assume rilevanza al momento dell’emissione della fattura da parte del cedente. Le comunicazioni devono essere inviate telematicamente a cadenza mensile entro il 25 del mese suc- cessivo, qualora venga superata la soglia di Euro 50.000,00 di scambi intracomunitari effettuati nel trimestre. Nel caso in cui le vendite totali del trimestre non superino la soglia dei 50.000,00 la scadenza per la comunicazione è il giorno 25 del mese successivo al trimestre.

Rimborso trimestrale dell’Iva

Per i soggetti in attività, i requisiti per richiedere il rimborso trimestrale dell’Iva sono i seguenti:
a) l’aliquota media Iva delle operazioni passive è superiore a quella delle operazioni attive maggiorata del 10%; oppure
b) le operazioni non imponibili (normalmente esportazioni, cessioni intracomunitarie di beni e forniture di servizi intracomunitari) superano il 25% del volume d’affari complessivo; oppure
c) beni ammortizzabili: gli acquisti o importazioni di beni ammortizzabili sono superiori ai 2/3 degli acquisti complessivi effettuati nel periodo; oppure
d) soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamen- te o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
e) soggetti che effettuano nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazioni relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di in- termediazione ecc…
Per le operazioni soggette a "split payment", il rimborso dell'IVA può essere richiesto ai sensi dell'arti- colo 30 comma 3, lettera a del DPR 633/72.
Rimborso IVA prioritario:
Poiché l'introduzione del "split payment" per i fornitori delle amministrazioni pubbliche può portare a crediti IVA permanenti o strutturali, gli interessati possono avere diritto a una cosiddetta "priorità" o al rimborso preferenziale dell'IVA ai sensi dall'articolo 38-bis, comma 10 del DPR 633/72 ("rimborso prioritario"), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • L'attività economica deve essere esercitata da almeno tre anni;
  • L'importo dell’imposta detraibile richiesta a rimborso deve ammontare ad almeno € 10.000,00 (per il rimborso "annuale"), o € 3.000,00 in caso di rimborso trimestrale;
  • L'importo dell’eccedenza detraibile chiesta a rimborso deve ammontare ad almeno il 10% dell'imposta totale assolta sugli acquisti e sulle importazioni durante nell’anno (anno o trimestre) cui si riferisce la domanda.

I rimborsi "prioritari" relativi al pagamento “split payment” saranno corrisposti per un ammontare non superiore all’ammontare complessivo dell’Iva applicata alle operazioni soggette a split payment effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza di Iva detraibile oggetto della richiesta di rimborso.
I contribuenti che soddisfano uno dei suindicati requisiti, possono alternativamente richiedere il rimborso trimestrale del credito creatosi nel trimestre per importi superiori a Euro 2.582,28, oppure utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione periodica in compensazione con altri tributi e contributi. È anche ammesso richiedere una parte del credito a rimborso ed utilizzarne la parte restante in compensazione. Il limite massimo per la compensazione con F24 è di Euro 700.000,00.
Qualora il contribuente opti per la richiesta a rimborso del credito oppure per la compensazione mediante il modello di versamento F24, dovrà presentare telematicamente la relativa istanza all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento per il quale richiede il rimborso o la compensazione (30/04; 31/07; 31/10). L’obbligo del visto di conformità è stato esteso anche alle istanze di compensazione trimestrali (dichiarazioni TR).)
Il limite massimo dei crediti e contributi compensabili mediante il modello F24 o rimborsabili tramite il conto fiscale è pari ad Euro 700.000,00 per anno solare e viene determinato considerando sia la compensazione mediante il modello F24 sia un eventuale rimborso richiesto del credito Iva trimestrale ossia di altre imposte e contributi.

Rimborso IVA per “non residenti”

I non residenti, soggetti passivi IVA in un paese UE o extra UE, che effettuano acquisti in Italia, posso- no richiedere il rimborso dell’imposta entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel quale sono stati effettuati gli acquisti, inviando apposita istanza telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Dal 1° gennaio 2010 per i rimborsi chiesti dai soggetti non stabiliti nell’Unione Europea, ma in Stati con cui esistono accordi bilaterali (Israele, Svizzera e Norvegia) è previsto il modello IVA 79 che deve essere spedito entro il 30 settembre 2018 in formato cartaceo direttamente al Centro Operativo di Pescara.
Il periodo di riferimento può essere inferiore all’anno solare (solo per i soggetti UE) se il rimborso am- monta almeno a Euro 400,00; l’istanza va, invece, presentata con cadenza annuale se l’importo è inferiore purché di almeno Euro 50,00.

Spesometro

Dal 2018 come regola generale questo adempimento ha una periodicità trimestrale, ma è anche possibile provvedervi semestralmente. In caso di dichiarazione trimestrale le scadenze sono: 30 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio. Invece 30 settembre e 28 febbraio se si opta per la cadenza semestrale.
Inoltre a partire dal 2018 sono state introdotte alcune semplificazioni. Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento alla nostra circolare n. 45/2017.

Invio trimestrale liquidazioni IVA

Dal 2017 è obbligatorio l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili/trimestrali). L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito. Sono esonerati dall’adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi/forfetari). In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un’unica comunicazione riepilogativa. Le scadenze per il 2018 sono: 28 febbraio 2018 per il quarto trimestre 2017; 30 maggio per il primo trimestre; 30 settembre per il secondo trimestre; 30 novembre per il terzo trimestre. Per maggiori dettagli rimandiamo alle nostre circolari n. 20 e 45/2017.

Rimborsi IVA in altri paesi

Per richiedere il rimborso dell’IVA allo Stato comunitario in cui è stata versata nel 2017, il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso all’Agenzia delle. Le istanze di rimborso devono esse- re presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il termine previ- sto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede il rimborso.

Per quanto riguarda invece l'Iva pagata in paesi extra comunitari, la possibilità di rimborso è subordina- ta all'esistenza di specifici accordi bilaterali, al momento stipulati soltanto con Svizzera, Norvegia e Israele, Principato di Monaco. La richiesta di rimborso dovrà essere protocollata presso gli uffici delle finanze competenti entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento della richiesta di rimborso.

RITENUTE ALLA FONTE

Regole generali

  • Tutte le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui compensi a professionisti, artisti, rappresentanti, collaboratori coordinati e continuativi, su redditi di capitale ecc., devono essere versate, tramite il mo- dello ”F24”, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento.
  • I pagamenti il cui giorno di scadenza è di sabato, domenica o un altro giorno festivo, vanno effettuati il primo giorno feriale successivo.
  • Vi ricordiamo che sui pagamenti a favore di liberi professionisti la ritenuta da operare ammonta al 20%; sui pagamenti di provvigioni essa ammonta al 23% da calcolarsi sul 50% o sul 20% della base imponibile (in pratica ammonta all’11,5% o al 4,6%); sui compensi per incaricati a vendite a domicilio la ritenuta da operare ammonta al 23% da calcolarsi sul 78% della base imponibile; sui pagamenti di diritti d’autore la ritenuta è del 20% da calcolarsi sul 75% del compenso oppure se il percipiente è un erede o donatario sul 100%.
  • Vi ricordiamo che pagamenti fatti a società non residenti per compensi a professionisti, canoni per l’utilizzo di autovetture, macchinari ecc., diritti d’autore, royalties, ecc. sono soggetti a ritenuta pari al 30% se entro la data del pagamento non è fatta richiesta dell’apposita documentazione che permetta l’applicazione della convenzione sulle doppie imposizioni.
  • Eventuali versamenti di ritenute effettuati in eccesso nei periodi precedenti, possono essere portati in diminuzione del versamento dei mesi successivi solamente tramite l’utilizzo del modello F24. L’eventuale credito risultante al termine del periodo di imposta verrà indicato nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, nel modello 770 e potrà essere chiesto tutto o in parte a rimborso o potrà essere compensato in occasione dei versamenti periodici, mediante l’indicazione nel modello di versamento “F24” (anche in questo caso vige l’obbligo del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione di crediti superiori ad Euro 5.000).
  • Entro il 31/03/2018 il sostituto deve consegnare la certificazione unica “CU”. Entro il 07/03/2018 invece il sostituto d’imposta deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle certificazioni dei redditi corrisposti, ritenute, addizionali operate e detrazioni e contributi per l’anno 2017.
  • Il DL 50/2017 ha introdotto l’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto in misura del 21% alle locazioni brevi (fino a 30 giorni). Questa va trattenuta dagli intermediari (inclusi quelli online, quali Airbnb).

Dividendi ed interessi

Riguarda solo le società di capitali

La ritenuta d’acconto sui dividenti distribuiti da società di capitali deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo alla conclusione del trimestre in cui è avvenuta la distribuzione (quindi entro il 16.01.2018 – 16.04.2018 – 16.07.2018 – 16.10.2018). La tassazione dei dividendi in capo alle persone fisiche è stata modificata con la Legge Finanziaria 2018: sostanzialmente viene resa identica la tassa- zione dei dividendi per partecipazioni non qualificate alla tassazione dei dividendi per partecipazioni qualificate. E’ previsto un regime transitorio. Per maggiori dettagli rimandiamo alle nostre circolari n. 43/2017 e 4/2018.
Le società per azioni che hanno emesso prestiti obbligazionari devono versare la relativa ritenuta (del 26%) mediante il modello ”F24”, entro il giorno 16 del mese successivo alla scadenza delle cedole.
La certificazione relativa agli utili e altri proventi equiparati del 2017 (modello CUPE) deve essere consegnata al destinatario entro il 31 marzo 2018.

IMU,IMI,TASI

IMU, IMI, TASI: Il versamento del primo acconto scade al 16 giugno ed il saldo scade il 16 dicembre. Attenzione: il saldo IMU e IMI per il 2017 può essere versato al più tardi entro il 30 giugno dell’anno successivo (mediante ravvedimento operoso).

Dichiarazione dei sostituti d'imposta

La dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2018) per l’esercizio 2017 deve essere presentata nei seguenti termini:

  • Modello 770/2018 semplificato: in questo modello vengono indicati i redditi di lavoro dipendente e redditi assimila- ti, trattamento di fine rapporto, compensi a professionisti, provvigioni, nonché i dati del sostituto d’imposta. La dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente entro il 31.10.2018.
  • Modello 770/2017 ordinario: in questo modello vengono inseriti tutti i redditi diversi sui quali viene operata la ritenuta alla fonte e che non vengono inseriti nel cosiddetto “modello 770 semplificato”, come per esempio dividendi, altri redditi di capitale e le compensazioni delle ritenute alla fonte con crediti d’imposta. Il modello ordinario deve inoltre contenere alcuni dati riepilogativi di tutte le ritenute operate e versate. La dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente entro il 31.10.2018.

Altro

Assistenza fiscale

I datori di lavoro possono prestare l’assistenza fiscale ai propri dipendenti, consistente nella redazione e presentazione della dichiarazione “730”; se l’assistenza fiscale non viene prestata dal datore di lavoro, quest’ultimo deve dare al CAF del lavoratore o al suo consulente (es. Dott. commercialista), la possibilità di raccogliere i documenti necessari per il calcolo delle imposte direttamente presso la sede dell’impresa. Qualora invece il datore di lavoro voglia evitare tutto questo, egli dovrà comunicare al lavoratore, entro il 15 gennaio 2018, la decisione di prestargli assistenza fiscale; il datore di lavoro potrà poi affidare la predisposizione del modello 730 ad un CAF, ad un commercialista o predisporlo direttamente.

Tassa beni di lusso

Rimane in vigore anche per il 2018 la tassa sui beni di lusso che grava sulle autovetture „di lusso“ (20 Euro per ogni kW superiore alla potenza di 185 kW), e per aerei ed elicotteri (es. 1,50 Euro/kg per veicoli fino a 1.000 kg).

Compensazione di imposte e contributi tramite il modello “F24”

  • Tramite il modello ”F24” è possibile effettuare la compensazione tra imposte dovute e crediti esistenti.
  • I pagamenti da effettuare tramite il modello ”F24” devono avvenire di regola entro il giorno 16 del mese successivo.
  • La compensazione dei crediti non può superare l’ammontare annuo di Euro 700.000,00 per anno solare. Essa può riguardare solamente i crediti che risultano da una dichiarazione dei redditi, o dalla richiesta di rimborso trimestrale dell’IVA.
  • La compensazione dei crediti maturati nell’anno 2017 può avvenire di regola già a decorrere dal 1° gennaio 2018, anche se la dichiarazione sarà presentata solo nel corso dell’esercizio 2018, con l’eccezione delle compensazioni IVA superiori a 5.000 Euro.

Le regole di versamento sono le seguenti:

Tipologia versamento

Soggetto

Modalità utilizzabile

Mod. F24 “a zero”

Titolare partita IVA

Entratel / Fisconline

(F24 web/F24 online/”F24 cumulati-
vo”/F24 “addebito unico”)

Mod. F24 “a debito” con
compensazione

Titolare partita IVA

Entratel / Fisconline

(F24 web/F24 online/”F24 cumulati-
vo”/F24 “addebito unico”)

Mod. F24 “a debito” senza
compensazione

Titolare partita IVA

Entratel / Fisconline
Remote / home banking (CBI)

Tipologia versamento

Soggetto

Modalità utilizzabile

Mod. F24 “a zero”

Privato

Entratel / Fisconline

(F24 web/F24 online/”F24 cumulati-
vo”/F24 “addebito unico”)

Mod. F24 “a debito” con
compensazione

Privato

Entratel / Fisconline
Remote / home banking (CBI)

Mod. F24 “a debito” senza
compensazione

Privato

Entratel / Fisconline
Remote / home banking (CBI) / cartaceo

Le compensazioni dei crediti IVA con altre imposte (compensazione orizzontale) di importo superiore a 5.000,00 Euro sono possibili solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale. Per le compensazioni IVA di importo superiore ai 5.000,00 Euro è necessario anche il rilascio del visto di conformità o la sottoscrizione del revisore contabile.

Errate compensazioni

La sanzione prevista per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti va dal 100% al 200% dell’imposta compensata. Qualora vi sia ancora la possibilità di rimediare con il ravvedimento operoso, va applicata la sanzione del 30%.

Ravvedimento operoso per omessi o insufficienti versamenti di imposte

È possibile regolarizzare un omesso o insufficiente versamento di imposta (Iva, Irpef, Ires, Irap, ritenute, tributi doganali e accise amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ecc.) entro 14 giorni dalla data di scadenza del versamento, con una sanzione pari al 0,1% per ciascun giorno di ritardo.
Se invece la regolarizzazione è effettuata a partire dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza ordinaria la sanzione è pari ad 1/10 del minimo (15%), quindi pari a 1,5%.
Se la regolarizzazione è effettuata a partire dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza ordinaria la sanzione è pari ad 1/9 del minimo, quindi pari al 1,67%.
Per le regolarizzazioni di tributi effettuate successivamente, le sanzioni ridotte sono riportate in modo sintetico nella seguente tabella. Il versamento della sanzione deve avvenire contestualmente al versamento dell’imposta e degli interessi, sempre mediante il modello “F24”. Per le violazioni non vi è alcuna preclusione in merito all’utilizzo del ravvedimento operoso in caso di inizio di controlli fiscali, e quindi il ravvedimento è possibile fino a che non sia notificato l’atto di accertamento e liquidazione o l’avviso bonario.

Ambito temporale

Riduzione
Sanzioni

Ambito applicativo

Versamento entro 14 giorni dalla violazione

0,1% per giorno

tutti i tributi
Versamento da 15 a 30 giorni dalla violazione 1/10 di 15% tutti i tributi
Versamento da 31 a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione 1/9 di 15 % tutti i tributi
Versamento entro l’anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione 1/8 di 30 % tutti i tributi
Versamento entro due anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione 1/7 di 30% tutti i tributi
Versamento oltre due anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione 1/6 di 30% tutti i tributi
dopo la notifica del “PVC” 1/5 di 30% solo tributi amministrati dall’AdE

Dal 01/01/2018 il tasso d’interesse legale è passato dallo 0,1% allo 0,3%.

Imposta di registro

Contratti di locazione

MODELLO F24 ELIDE

Per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per la registrazione dei contratti di locazione immobiliare vige l’obbligo di utilizzare esclusivamente il mod.F24 ELIDE.
L’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, nonché l’imposta di bollo connessi alla regi- strazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili dovranno essere versati esclusiva- mente tramite il predetto modello con i codici tributo appositamente istituiti.
Lo stesso deve essere utilizzato anche per la regolarizzazione delle violazioni tramite il ravvedi- mento operoso.
Il mod. F24 ELIDE va presentato nelle seguenti modalità ovvero:
- esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato) dai soggetti titolari di partita IVA;
- anche in forma cartacea, in banca / Posta / Agente della riscossione, da parte dei soggetti non titolari di partita IVA (anche se di importo pari o superiore a Euro 1.000).

Tutti i contratti di locazione per i quali è dovuta l’imposta di registro vanno registrati entro 30 giorni. Il pagamento può essere effettuato per la prima annualità e poi per ogni annualità successiva oppure per l’intera durata del contratto. L’imposta minima per la prima registrazione di tutte le annualità ammonta ad Euro 67,00.
Per regolarizzare il mancato pagamento d’imposta di registro può essere applicato il ravvedimento operoso nei termini sopra evidenziati.
In caso di versamenti con cadenze annuali Vi consigliamo di annotarvi la scadenza.
La locazione di fabbricati ad uso abitativo da parte di soggetti IVA e da parte di privati se non soggetta ad IVA sconta l’imposta di registro in misura proporzionale pari al 2% .
La locazione di fabbricati strumentali può essere esente o può essere soggetta ad IVA, in ogni caso sconta l’imposta di registro in misura pari all’1%.
Si ricorda che è soggetta a tassazione anche la risoluzione di contratti.
Se si sceglie la tassazione mediante la cosiddetta "cedolare secca" al momento della registrazione del contratto di locazione (appartamenti affittati da privati a persone fisiche), non sarà dovuta alcuna imposta di registro

Contributo pensionistico alla cassa INPS gestione separata (24% 25,72%)

Dai compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative (per es. ad amministratori e lavoratori a progetto) deve essere trattenuto e versato un contributo pensionistico con le seguenti modalità:

  • 25,72% (comprensivo del contributo di maternità) dell’imponibile fino a Euro 100.324 (atten- zione, limite 2017) per gli iscritti che non hanno altre forme di assicurazione obbligatoria. Lo scaglione di reddito per il 2018 deve essere confermato;
  • 24% dell’imponibile fino a Euro 100.324 (attenzione, limite 2017) per quei collaboratori che percepiscono già una pensione (pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità). Lo scaglione di reddito per il 2018 deve essere confermato;
  • 24% dell’imponibile fino a Euro 100.324 (attenzione, limite 2017) per i collaboratori già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o che percepiscono forme pensionistiche indirette (ad esempio pensioni di reversibilità). Lo scaglione di reddito per il 2018 deve essere confermato.
    Ricadono nell’obbligo assicurativo anche i lavoratori occasionali che percepiscono un compenso annuo superiore a 5.000,00 Euro. Attenzione: i 5.000,00 Euro annui devono essere considerati cumulativamente nel periodo d’esercizio; è quindi necessario verificare se il lavoratore occasio- nale abbia già percepito compensi da altri datori di lavoro; nel complesso la somma deve essere inferiore a Euro 5.000,00. In caso di superamento di tale limite il committente è obbligato a iscri- vere il lavoratore occasionale alla gestione separata dell’INPS. Vi consigliamo di farvi rilasciare dal lavoratore occasionale una dichiarazione attestante l’importo complessivo dei compensi per- cepiti nell’anno.
  • Per i collaboratori il contributo grava per i due terzi sul committente e per un terzo sul percet- tore e viene trattenuto dal committente al momento del pagamento del compenso. Il contributo dev’essere versato, mediante il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso.
  • Per i liberi professionisti il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi ed è completamente a carico del professionista, il quale ha tuttavia la facoltà di addebitare al cliente il 4% dell’onorario quale contributo.
    Anche i soggetti che nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative sono tenuti all’iscrizione in una apposita gestione previdenziale istituita presso l’INPS. Il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabili- ti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’obbligo contributivo è pari a quello previsto per i collaboratori senza previdenza (vedi sopra). Il 55% del contributo è posto a carico dell’associante e il 45% è posto a carico dell’associato.

Pagamento in contanti

Il limite per l’utilizzo di contante per i pagamenti è pari a 3.000 Euro. I pagamenti in contanti sono quindi ammessi fino all’importo di Euro 2.999,99. Non sono consentiti pagamenti “frazionati” di importi superiore al suddetto limite.
Sono previste sanzioni pesanti – minimo 3.000 Euro – per il mancato rispetto di tali norme e gli intermediari finanziari ed i professionisti che constatano tali infrazioni hanno l’obbligo di denuncia entro 30 giorni.
È opportuno precisare che il deposito in banca e/o il prelevamento dalla banca di importi in con- tanti superiori a 3.000 Euro non costituisce di per sé una violazione delle nuove norme e le banche non devono nemmeno effettuare segnalazioni al riguardo. Ciò è stato chiarito con circolare del 4 novembre 2011.
Esiste inoltre una deroga ai pagamenti in contanti da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana ed europea entro il limite di 10.000,00 Euro. Tale possibilità è subordinata e de- terminate condizioni.
Attenzione: Rimane invece a 999,99 euro il limite:

• per il servizio di “rimessa di denaro” (c.d. “money transfer”);
• del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;
• per l’emissione di assegni bancari e postali, di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari, senza la clausola di non trasferibilità.

Pagamento POS

I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti tramite carte di debito e carte di credito, per importi superiori a 5,00 Euro. Un apposito decreto ministeriale stabilirà le sanzioni amministrative pecunarie per la mancata installazione dei Pos da parte delle imprese e dei professionisti .