Società agricole – la tassazione sulla rendita catastale resta in vigore

Società agricole – la tassazione sulla rendita catastale resta in vigore

La legge di stabilità per il 2007 (L. 296/2006) aveva previsto, per le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, le società a responsabilità limitata ed i consorzi in possesso dei requisiti per essere qualificate come “società agricola”, la possibilità di determinare l’imponibile sulla base della rendita catastale invece che del risultato del conto economico.

 

La legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012) avrebbe dovuto eliminare questa opzione a partire dal 2015 e introdurre nuove regole di tassazione specifiche per le società agricole. La riforma prevedeva che dal periodo di imposta 2015 solo gli imprenditori individuali e le società semplici avrebbero potuto determinare le imposte partendo dalla rendita catastale. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 anticipava la suddetta riforma alle società agricole costituite dopo il 1° gennaio 2013: queste dovevano determinare l’imposta in base al risultato del conto economico, mentre per le società preesistenti era considerata ancora valida l’opzione per la determinazione dell’imposta sulla base delle rendite catastali.

 

La legge di stabilità per il 2014 (L. 147/2013) ha annullato la riforma sopra citata con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Per tutte le società agricole (escluse quelle costituite in forma di spa) è stata reintrodotta la possibilità, a decorrere dal periodo di imposta 2014, di determinare l’imponibile per la determinazione delle imposte sui redditi basandosi sulla rendita catastale. Le società per poter beneficiare di questa alternativa determinazione delle imposte devono rispettare i requisiti di “società agricola” ai sensi dell’art. 2 D.lgs. 99/2004 e operare la relativa opzione.

 

Un’ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità per le imprese agricole la cui attività è costituita esclusivamente dalla trasformazione e commercializzazione di prodotti apportati dai soci di optare per la determinazione forfetaria del reddito nella misura del 25% dei ricavi.

 

Resta incerta e dibattuta la questione se l’interpretazione della sopra menzionata circolare n. 12/E dell’Agenzia delle Entrate sia ancora valida, e quindi che per le società agricole costituite dopo il 1° gennaio 2013 non sia possibile optare per la tassazione sulla base della rendita catastale. A nostro giudizio la penalizzazione che ne risulterebbe non sarebbe giustificabile oltre a non trovare alcun riscontro nel testo normativo ma solo in direttive amministrative.

 

Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.

Cordiali Saluti,
Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-10-30.01.2014-Societá agricole