Split Payment – modificati gli elenchi degli enti e delle società soggette alle specifiche norme in materia

Split Payment – modificati gli elenchi degli enti e delle società soggette alle specifiche norme in materia

Vi abbiamo già informato in precedenza con le ns. circolari 29 e 29/B sulle novità introdotte in tema di split-payment a partire dal 1° luglio 2017. Il MEF ha pubblicato con provvedimento del 27 giugno gli elenchi dei soggetti – enti pubblici e società – nei cui confronti doveva essere obbligatoriamente applicata la suddetta procedura. Successivamente con provvedimento del 13 luglio, diventato esecutivo dal 25 luglio a seguito di pubblicazione, il Ministero ha rielaborato i suddetti elenchi apportando diverse modifiche. Con la presente circolare riassumiamo i termini della questione.

 

  1. Enti destinatari della normativa

Il Provvedimento del 27 giugno 2017 riportava la „Lista n° 1“ che conteneva 23.480 enti della Pubblica Amministrazione per le quali si applicava la suddetta procedura dello split-payment. I nominativi derivavano da una rilevazione annuale dell’ISTAT – del 30.9.2016 – degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato. Ora il MEF ha cambiato i criteri di inserimento dei soggetti destinatari della normativa e con il nuovo provvedimento si fa esclusivamente riferimento ai soggetti destinatari della normativa sulla fatturazione elettronica. In pratica il meccanismo dello split-payment deve essere applicato nei confronti delle pubbliche amministrazioni già destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, di cui all’art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007 n° 244, salvo che non ci siano specifici motivi di esenzione quali ad es. il reverse-charge. Restano esclusi i “Gestori di pubblici servizi” mentre sono comprese le “Aziende Speciali” soggette all’obbligo della fatturazione elettronica.

All’indirizzo www.indicepa.gov.it si può, introducendo il codice fiscale, verificare se un ente è soggetto all’obbligo della fatturazione elettronica. In tale caso ne deriva che sussiste in linea di massima anche l’obbligo di applicazione dello split-payment.

 

  1. Società destinatarie della norma sullo split-payment

Soltanto due settimane dopo la pubblicazione del primo provvedimento sono state modificate anche le quattro liste delle società destinatarie della disciplina sullo split-payment. Si tratta dei seguenti elenchi:

  • - Lista 2: società controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • - Lista 3: società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri in base a particolari vincoli contrattuali
  • - Lista 4: società controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n° 1 del codice civile, direttamente da Regioni, Province, Comuni o Associazioni di Comuni;
  • - Lista 5: società quotate inserite nel Ftse Mib della Borsa Italiana.

Le modifiche più rilevanti – assieme all’eliminazione delle società controllate da altre società controllate dalla P.A. – si trovano nella lista 4. In origine erano incluse anche le società partecipate e controllate da più enti pubblici insieme (ad esempio da cinque Comuni con una quota ognuno del 20%). Ora invece rientrano nell’elenco soltanto quelle società che sono controllate da un ente pubblico che detiene più del 50% del capitale sociale. In tale modo la lista è stata ridotta da 5.529 a 2.058 soggetti.

Al livello locale, per citare qualche esempio, sono state escluse società quali Ecocenter Spa o le Autostrade del Brennero Spa oltre a numerose altre piccole società partecipate da più comuni. Alleghiamo le nuove liste alla presente circolare.

Sicuramente numerosi enti e società hanno inviato le comunicazioni ai propri fornitori di applicare il meccanismo dello split-payment in quanto in prima battuta compresi nelle liste pubblicate a fine giugno. Ora alla luce del nuovo provvedimento e delle nuove liste dovranno ora inviare comunicazioni correttive ed è per tale motivo che l’ultimo provvedimento contiene anche una clausola di salvaguardia che non prevede sanzioni per chi si è comportato ed attenuto a quanto dapprima previsto nel decreto e nel provvedimento, prima della pubblicazione dell’ultimo provvedimento del 13 luglio 2017.

 

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica la circolare C-36-25.07.2017 Split Payment - novita