Strumenti di pagamento di carburanti e lubrificanti – operazioni in contanti nel turismo

Abrogazione della scheda carburante dal 1° luglio 2018

La novità è stata introdotta dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 920 e ss.): a decorrere dal 1° luglio 2018 viene abrogata la scheda carburante. Inoltre, secondo le nuove disposizioni, “gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione” da parte di imprese e professionisti dovranno essere documentati con la fattura elettronica. Allo stesso tempo la legge di bilancio ha previsto che le deduzioni fiscali dei costi e le relative detrazioni IVA verranno riconosciute solamente se le spese per l’acquisto di carburante saranno effettuate mediante mezzi di pagamento tracciabili, quali carte di credito, di debito (bancomat) o carte prepagate.

Le nuove disposizione hanno creato una certa insicurezza negli operatori soprattutto perché le norme (relative, rispettivamente, alle condizioni per la deducibilità del costo di acquisto del carburante e per la detraibilità dell’IVA) non risultano perfettamente allineate. Con il Provvedimento del 4 aprile 2018 l'Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito, che dal 1° luglio 2018 non sarà più possibile per imprenditori e professionisti pagare gli acquisti di carburante in contanti o, al contrario, i soggetti passivi che pagano in contanti non possono dedurre nè i costi né l’IVA. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che si considerano idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento: gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari; inoltre, i mezzi di pagamento elettronici, tra cui l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale mezzi di pagamento consentono sia la detraibilità dell’IVA, che anche la deducibilità del costo.

Inoltre non è più espressamente richiesto, come avrebbe suggerito il testo di legge, che il pagamento debba essere effettuato immediatamente dopo la cessione del carburante. Di conseguenza è stato chiarito che i contratti c.d. di “netting” in futuro si possono continuare ad utilizzare (p.e. i vari sistemi di carte per l’acquisto di carburante e servizi delle compagnie petrolifere come Esso ed ENI o società specializzate come UTA e DKV).

Il provvedimento non contiene però chiarimenti su come sarà gestita la fatturazione elettronica. Manca ad esempio ancora l’indicazione del formato di detta fattura, e tutto ciò potrebbe mettere in discussione l’introduzione dell’obbligo nel termine del 1 ° luglio 2018, come da più parti viene richiesto.

Resta inoltre da chiarire se la fattura elettronica si applica anche ai suddetti contratti di netting, in quanto trattasi evidentemente di un contratto di somministrazione ai sensi dell'articolo 1559 codice civile.

Comunicazione delle operazioni in contanti effettuate con turisti extraeuropei nel turismo e nel commercio al minuto
I commercianti al minuto e le agenzie di viaggio, con riferimento alle cessioni di beni o servizi, possono accettare dalle persone fisiche cittadini extra UE (p.e. turisti russi o cinesi) pagamenti in contanti oltre la soglia di 3.000 Euro, ovvero fino a 15.000 Euro fino al 4 luglio 2017 e dal 4 luglio 2017 fino a Euro 10.000. Per potere effettuare la cessione detti soggetti sono tenuti a chiedere all'acquirente extra UE un'autocertificazione e una fotocopia del passaporto.

Tali operazioni in contanti devono essere, come già in passato, comunicate all’Agenzia delle Entrate, entro il 10 aprile 2018 dai soggetti IVA mensili ed entro il 20 aprile 2018 dai soggetti IVA trimestrali. A tale adempimento abbiamo già fatto riferimento nella ns. circolare di inizio anno sulle scadenze.

Intendiamo con la presente chiarire che, a nostro avviso, ma anche a parere della dottrina prevalente, devono essere comunicati soltanto i pagamenti a partire da 3.000 Euro e non già da 1.000 Euro (vecchio limite fino al 2016), anche se le istruzioni della comunicazione non sono state modificate. Ciò perché dopo avere elevato la soglia per i pagamenti in contanti a 3.000 Euro, nessuno dei soggetti obbligati alla comunicazione avrà probabilmente raccolto le autocertificazioni e i documenti pertinenti per i pagamenti inferiori alla soglia di 1.000 Euro e, di conseguenza, non è più di fatto possibile presentare una comunicazione per importi sotto tale soglia. A tale proposito, la stessa Agenzia delle Entrate ha previsto l’esenzione della comunicazione per i pagamenti in contanti sotto la soglia di 3.000 Euro sul proprio sito internet!

Cordiali saluti

Josef Vieider