Tariffe ACI 2020 per fringe benefits e uso privato autovetture

Come di consueto ad ogni fine anno, sulla Gazzetta Ufficiale n° 305 del 31 dicembre 2019 sono state pubblicate le nuove tariffe chilometriche ACI per l’anno 2020. Dette tariffe vengono utilizzate, oltre che per la determinazione dei compensi in natura (c.d. fringe benefit) da imputare ai lavoratori dipendenti, anche per la determinazione di un equo riaddebito in caso di utilizzo privato di autoveicoli aziendali da parte dei soci di società, dei loro familiari, nonché di imprenditori individuali.

In caso di concessione di veicoli aziendali ad uso promiscuo (ossia utilizzati, oltre che per esigenze di lavoro, anche per esigenze private) a lavoratori dipendenti (!) e a collaboratori autonomi (si pensi soprattutto agli amministratori) è necessario determinare il relativo compenso in natura. Tale valore viene quantificato sulla base delle tariffe ACI, facendo riferimento ad una percorrenza di 4.500 km/annui. L’art. 51, comma 4, del TUIR prevede infatti che, in caso di uso promiscuo dei veicoli aziendali, il fringe benefit debba essere pari al 30% del costo chilometrico previsto dalla tariffa ACI vigente per una percorrenza convenzionale di 15.000 km/annui, al netto di eventuali somme trattenute al dipendente. Questo principio vale tanto per i lavoratori dipendenti quanto per i collaboratori ad essi equiparati (come già accennato, si pensi in particolare agli amministratori). Sulle novità a partire dal 1° luglio 2020 vi abbiamo già informati con la ns. circolare 1/2020.

Ai sensi dell’art. 164 TUIR, la concessione di veicoli aziendali ad uso promiscuo a
lavoratori dipendenti, per un periodo superiore alla metà dell’esercizio sociale, consente
all’azienda la deduzione, ai fini fiscali, dei costi d’acquisto e degli altri oneri di gestione
delle autovetture in misura pari al 70% (anziché limitatamente al 20%). In tale
circostanza, ai fini della deducibilità fiscale, non rileva neppure il tetto massimo dei
18.075,99 Euro riferiti al costo d’acquisto dell’autovettura (ergo, è ammessa la
deducibilità del costo, anche nel caso in cui dovesse essere superiore al predetto limite).
Inoltre i costi relativi ad un contratto di leasing non devono essere necessariamente
suddivisi in 4 anni, ma in un periodo pari ad almeno 2/3 del periodo di ammortamento
ordinario del bene o, qualora il contratto di leasing sia stato stipulato in data successiva
al 1° gennaio 2014, in un periodo almeno pari alla metà del periodo di ammortamento
ordinario. Si precisa che tali agevolazioni valgono se il veicolo è stato concesso ad uso
promiscuo al lavoratore dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta. Ai sensi
della Circolare Ministeriale n. 48/1998, questa condizione risulta soddisfatta quando la
concessione ha luogo per un periodo pari alla metà del periodo di imposta più un giorno.
Attenzione: l’agevolazione sopra esposta vale solo con riferimento ai veicoli concessi
ad uso promiscuo ai lavoratori dipendenti e non è invece applicabile ai collaboratori
autonomi (es. amministratori). Relativamente a questi ultimi, anche in caso di
concessione ad uso promiscuo del veicolo, persiste il limite di deducibilità dei costi (al
netto di eventuali pagamenti/compensi in natura corrisposti al collaboratore) nella
misura del 20%, nonché il tetto massimo dei 18.075,99 Euro, riferito al costo d’acquisto
dell’autovettura, ai fini della deducibilità fiscale dello stesso.

Ai fini dell’IVA, soprattutto nel caso in cui si sostengano elevati costi d’acquisto e di gestione delle autovetture, potrebbe risultare più conveniente addebitare al dipendente/ collaboratore l’uso privato del veicolo mediante emissione di una fattura con IVA al 22%, piuttosto che tramite fringe benefit in busta paga. Così facendo è infatti possibile detrarre integralmente l’IVA relativa ai costi di acquisto e di gestione dell’autoveicolo concesso ad uso promiscuo sia a lavoratori dipendenti, che a collaboratori equiparati agli stessi (quali gli amministratori). Qualora invece l’azienda si limiti ad addebitare il fringe benefit nella busta paga del lavoratore, anziché addebitargli in fattura l’uso privato del veicolo, l’IVA relativa all’acquisto e alla gestione dello stesso è detraibile nel limite del 40%. Considerato tuttavia che la fatturazione dell’utilizzo privato dell’autoveicolo influisce direttamente sul compenso spettante al collaboratore, sarà necessario valutare ciascun caso singolarmente. Ad ogni modo è possibile affermare che, in linea generale, la fatturazione dell’utilizzo privato dell’auto da parte dell’azienda è tanto più conveniente quanto più elevati sono i costi di acquisto e di gestione dell’autoveicolo stesso. Per poter beneficiare della detrazione integrale dell’IVA è sufficiente determinare ed addebitare in fattura l’uso privato dell’auto sulla base della tariffa ACI/15.000 km prevista, limitatamente ad una percorrenza di 4.500 km/annui.

Secondo la normativa vigente, i soci amministratori che utilizzano in uso promiscuo un autoveicolo aziendale a titolo gratuito (contratto di comodato d’uso) sono tenuti ad imputare a tassazione, nella propria dichiarazione dei redditi, un compenso in natura annuo, determinato secondo la rispettiva tariffa ACI per una percorrenza convenzionale di 4.500 km/annui. Tale obbligo viene meno nel caso in cui l’azienda addebiti in fattura l’uso privato dell’auto al socio amministratore.

A tal proposito si rammenta nuovamente che il fringe benefit derivante dall’uso privato di un veicolo aziendale da parte dei soci e dei loro familiari è soggetto a tassazione. Con l’art. 2, commi 36-terdecies e 36-duodevicies, del D.L. 138/2011 è stata introdotto il principio secondo il quale, in caso di utilizzo di beni aziendali per esigenze private da parte dei soci di società di persone e di capitali, nonché da parte dei familiari di questi ultimi e dei familiari dell’imprenditore individuale, il relativo fringe benefit deve essere assoggettato a tassazione facendolo rientrare tra i redditi diversi, a condizione che i beni aziendali siano parzialmente o esclusivamente utilizzati per esigenze private e che i soggetti in questione non versino all’impresa un equo compenso ai fini dell’uso privato dei beni aziendali. Nel contempo sono stati altresì introdotti dei limiti relativamente alla deducibilità in capo all’impresa dei costi d’acquisto e di gestione connessi a detti beni. Con riferimento agli autoveicoli, l’amministrazione finanziaria ha stabilito (con la circolare n. 36/E del 24 settembre 2012) che, anche in questa circostanza, il fringe benefit debba essere determinato sulla base della tariffa ACI vigente per una percorrenza di 4.500 km/annui. In altri termini: qualora i 4.500 km/annui vengano addebitati in fattura secondo la tariffa ACI vigente, non sorge alcun reddito diverso (di cui sopra) da dover assoggettare a tassazione in capo al socio/suoi familiari.

Indicazione: contrariamente agli anni passati, le tabelle riportanti le nuove tariffe ACI per il 2020, pubblicate sulla homepage dell’Automobile Club d’Italia (ACI), sono consultabili gratuitamente soltanto da parte dei membri dell’ACI stesso. Vi giriamo pertanto il link della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2019 sulla quale sono state pubblicate le tabelle, liberamente e gratuitamente scaricabili: LINK

Un ulteriore suggerimento pratico: il “fringe benefit annuale”, indicato nell’ultima colonna della tabella
allegata, riporta il valore del fringe benefit derivante dall’uso privato del veicolo riferito all’intero anno
2020 e comprensivo dell’IVA. Pertanto, nel caso in cui dovesse essere fatturato l’uso privato, ad
esempio, per una sola mensilità, il valore indicato nella tabella dovrà essere diviso per 12 e l’importo
così ottenuto dovrà essere a sua volta diviso per 1,22, in modo da calcolare, infine, su quest’ultimo
valore il 22% di IVA