UNICO 2011 Persone fisiche – Dichiarazione dei redditi prodotti nel 2010 dalle persone fisiche (non titolari di partita IVA) – Informazioni e documentazione necessaria. ICI per il 2010

UNICO 2011 Persone fisiche – Dichiarazione dei redditi prodotti nel 2010 dalle persone fisiche (non titolari di partita IVA) – Informazioni e documentazione necessaria. ICI per il 2010

Documentazione

Nel caso vogliate incaricare il nostro Studio per la redazione della Vostra dichiarazione dei redditi, Vi preghiamo di farci pervenire la documentazione necessaria, che trovate elencata negli allegati A, B e C, entro mercoledí 18 maggio 2011.

 

Versamenti

I pagamenti del saldo IRPEF per l’anno 2010, della prima rata di acconto IRPEF per l’anno 2011, nonché delle varie addizionali IRPEF, devono essere effettuati entro il 16 giugno 2011, oppure entro il 18 luglio 2011 (il 16 cade di sabato) con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Anche quest’anno è possibile pagare le imposte con versamenti rateali (al massimo sei rate), che devono terminare entro il mese di novembre 2011. La rateazione comporta la maggiorazione delle somme dovute degli interessi, calcolati in misura pari al 4% annuo (equivalente allo 0,33% mensile).

La seconda rata di acconto dell’IRPEF e delle addizionali IRPEF per l’anno 2011 andrá versata entro il 30 novembre 2011.

I crediti IRPEF di importo esiguo, ossia pari o inferiori a 12 Euro (corrispondenti all’importo minimo dovuto), non possono essere né rimborsati, né utilizzati in compensazione.

 

Destinazione del 5‰ e dell’8‰ dell’IRPEF

Anche quest’anno vi è la possibilità di destinare il 5‰ dell’IRPEF a favore di determinate associazioni di volontariato e Onlus, a favore delle attivitá sociali svolte dal Comune di residenza, oppure a sostegno della ricerca sanitaria o scientifica e l’8‰ dell’IRPEF allo Stato o ad un’istituzione religiosa. Le scelte possono essere espresse entrambe e non determinano un maggior esborso per il contribuente. Vi chiediamo gentilmente di comunicarci gli eventuali dati (denominazione e codice fiscale) relativi all’organizzazione alla quale intendete destinare il 5‰ e/o l’8‰.

 

Termine per la presentazione della dichiarazione

Il modello UNICO 2011 Persone Fisiche, relativo ai redditi percepiti nell’anno 2010, deve essere trasmesso telematicamente entro il 30 settembre 2011 direttamente dal contribuente, o da un ufficio dell’Agenzia delle Entrate oppure da un intermediario abilitato (per es. il nostro Studio).

Soltanto in pochissimi casi residuali è ancora possibile consegnare la dichiarazione dei redditi in forma cartacea, tramite  uno degli uffici postali; il termine per la consegna in questo caso é il 30 giugno 2011.

 

Imposta comunale sugli Immobili ICI

  1. Dichiarazione ICI

La dichiarazione ICI va redatta solo in caso di eventuali variazioni verificatesi nel corso del 2010, rispetto alla situazione esistente nell’anno precedente (per es. appartamenti che sono divenuti abitazione principale, variazioni della quota di possesso, area fabbricabile divenuta fabbricato, terreno divenuto area edificabile). Si evidenzia che la Finanziaria 2008 ha soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, ma di fatto essa resta obbligatoria fino all’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, e nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini ICI dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche.

Pertanto, fino a che che non verrà emanato l’apposito Provvedimento dell’Agenzia del Territorio, nei casi di variazione della proprietà dell’immobile ovvero di modifica alla struttura o alla destinazione dello stesso, che si riflettono nella determinazione dell’imposta, il soggetto interessato dovrà presentare la dichiarazione ICI entro il termine previsto per il mod. UNICO relativo all’anno in cui dette modifiche si sono verificate e cioè, per le variazioni intervenute nel 2010, entro il 30 giugno 2011 oppure entro il 30 settembre 2011, a seconda che il modello UNICO venga presentato in forma cartacea o inviato telematicamente.

 

  1. Versamenti ICI

Per quanto riguarda l’ICI il termine per il pagamento della prima rata dovuta per l’anno 2011 (che ammonta al 50% dell’imposta dovuta per l’anno precedente) è il 16 giugno 2011, mentre quello per il versamento del saldo per il 2011 (ovvero del conguaglio secondo aliquote, detrazioni e immobili posseduti nel 2010) è il 16 dicembre 2011. Ricordiamo che l’ICI può essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi ed il relativo versamento può essere effettuato anche utilizzando il mod. F24, oltre che tramite il bollettino postale. Il contribuente ha inoltre la facoltà di utilizzare eventuali crediti di imposta per compensare l’ICI dovuta, tramite espressa indicazione nel modello F24.

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rimaniamo a Vostra disposizione.

Distinti saluti

Dott.ssa. Margareth Dejori

Dott. Emilio Lorenzon

scarica qui la circolare C-21 Unico PF

 

Allegati

Allegato A:            elenco della documentazione necessaria per la redazione della dichiarazione dei redditi

Allegato B:            altri redditi

Allegato C:           oneri deducibili e detraibili

 

 

Allegato A

DOCUMENTAZIONE PER IL MODELLO UNICO 2011 -  PERSONE FISICHE

Informazioni generali:

  • comunicazione di eventuali variazioni di indirizzo e data di tale variazione; di codice fiscale e di altri dati anagrafici del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico;
  • copia delle attestazioni dei versamenti degli acconti IRPEF e IRAP (prima e seconda rata 2010);

Documentazione necessaria:

tipo di reddito quadro documenti
v Redditi dei terreni A ·    elenco dei terreni e relativa localizzazione

·    in caso di variazione delle dimensioni o della classificazione dei terreni, rispetto all’ultima dichiarazione dei redditi: foglio di possesso fondiario aggiornato

·    contratti di acquisto e/o di cessione di terreni stipulati nell’anno 2010 (ed eventualmente anche quelli stipulati nel corso dell’anno 2011)

v Redditi dei

fabbricati

B ·    elenco di tutti i fabbricati con indicazione dell’indirizzo e del tipo di utilizzo (es. abitazione principale, residenza secondaria, unità immobiliare locata ecc.); in caso di locazione indicare l’ammontare del canone annuo (anche se non percepito) ed il nome dell’inquilino

·    in caso di variazione delle dimensioni o della classificazione, rispetto all’ultima dichiarazione dei redditi: certificato catastale aggiornato

·    contratti di acquisto e/o di cessione di fabbricati stipulati nel 2010 (ed eventualmente anche quelli stipulati nel corso dell’2011)

NOVITÀ: cedolare secca sugli affitti di abitazioni

Le persone fisiche che danno in locazione unitá immobiliari ad uso abitativo, dal 2011 possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, la cosiddetta cedolare secca del 21% o del 19%. L’eventuale opzione per l’imposta sostitutiva va ad incidere sulla determinazione degli acconti di imposta da versare per l’anno 2011, pertanto siete pregati di comunicarci per quali contratti avete optato o avete intenzione di optare, per la suidicata cedolare secca.

 

v Redditi di lavoro dipendente C-Sez.I

 

 

 

C-Sez. II

·    certificato del datore di lavoro o dell‘INPS – Modello CUD (ex Mod. 101 per i lavoratori dipendenti, ex Mod. 201 per i pensionati)

·    Modello CUD relativo ai compensi percepiti in qualità amministratori, sindaci, collaboratori coordinati e continuativi

·    attestazioni relative ad assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato, borse di studio, compensi ed indennità percepiti per l’esercizio di pubbliche funzioni (per es. Consigliere Comunale), attestazioni relative a rendite vitalizie o limitate nel tempo

NOVITÀ: Richiesta rimborso incremento produttivitá 2008 e 2009

Un apposito quadro riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato che intendono richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate nel 2008 e/o 2009 a seguito dell’assoggettamento alla tassazione ordinaria, anziché all’imposta sostitutiva del 10%, delle somme percepite nel 2008 e/o 2009 per lavoro notturno o straordinario connesse ad incrementi di produttivitá e redditivitá. I dati necessari sono desumibili dal CUD 2011. Comunicateci peró se avete giá richiesto il rimborso delle imposte, in quanto in tal caso il quadro non va compilato.

v Redditi di lavoro autonomo E ·    documenti contabili e certificazioni delle ritenute subite

 

v Redditi di partecipazione in società di persone o in società di capitali in caso di tassazione per trasparenza H ·    certificazione delle società di persone o delle societá di capitali (in caso di opzione per la trasparenza fiscale)
v Redditi di capitale L – sez. I ·    certificazione delle società di capitali o delle banche
v Altri redditi L – sez. II ·    elenco degli altri redditi: si veda l’allegato B

·    certificazione di tali redditi e delle relative ritenute

v Oneri deducibili e detraibili P ·    elenco degli oneri deducibili e detraibili: si veda l’allegato C

·    certificazione relativa a tali oneri

v Trasferimenti di denaro e capitali da e per l’estero W ·    attestati relativi ai trasferimenti di denaro e capitali da e per l’estero
v Investimenti all’estero W ·    proprietà possedute all’estero (per es. immobili, attività finanziarie, ecc.)
v Rimborso per oneri dedotti in anni precedenti M ·    contributi previdenziali, spese mediche, ecc.
NOVITÀ

v Rivalutazione di partecipazioni e terreni

 

M e T

·    Le persone fisiche che nel 2010 hanno rivalutato il costo dei terreni o delle partecipazioni possedute all’1.1.2010, devono indicarlo nel modello Unico. Documentazione necessaria: perizia di stima; calcolo dell’imposta dovuta e copia dei versamenti effettuati relativi all’imposta sostitutiva.

 

ALLEGATO B

REDDITI DIVERSI

incassati nell’anno 2010

 

Tra i redditi diversi vanno dichiarati:

  • i corrispettivi derivanti dalla vendita di terreni e fabbricati;
  • i corrispettivi percepiti per la vendita di terreni o edifici a seguito della lottizzazione di terreni e dell’esecuzione di opere per rendere i terreni edificabili;
  • le indennità di esproprio;
  • i proventi da usufrutto (concessione a terzi da parte dell’usufruttuario) di beni immobili;
  • i corrispettivi percepiti ed i relativi costi di sublocazione di beni immobili.
  • I corrispettivi percepiti per la cessione di partecipazioni;
  • i corrispettivi derivanti dall’affitto o dalla cessione (totale o parziale) dell’azienda;
  • i redditi di terreni, non determinabili catastalmente, e gli affitti di terreni per usi non agricoli;
  • i redditi di terreni e di fabbricati situati all’estero;
  • gli altri redditi percepiti all’estero, anche quelli sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, come per es. le vincite conseguite all’estero;
  • i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti e di processi industriali;
  • i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
  • i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
  • le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilet

 

 

ALLEGATO C

Oneri deducibili e detraibili - pagati nel 2010

 

parte I:           Principali oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19%

 

RP1-RP2- RP6 - spese mediche e spese per prestazioni chirurgiche

- spese per l’acquisto di occhiali, protesi sanitarie e per analisi e terapie

- spese per medicinali: per la detrazione è richiesta la relativa fattura o il cd. “scontrino fiscale parlante” in cui deve essere indicato il codice fiscale del destinatario

- documentazione di eventuali rimborsi delle suindicate spese

RP3-RP27 spese sanitarie per mezzi per disabili, nonché spese mediche generiche e di assistenza specifica per disabili
RP4 spese peri veicoli per disabili
RP5 spese per l’acquisto e il mantenimento di cani guida per non vedenti
RP7-RP11 Interessi, spese notarili, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari ed a prestiti e mutui agrari
RP12 assicurazioni contro gli infortuni e sulla vita, stipulate e rinnovate fino al 31.12.00 ed assicurazioni stipulate

dopo il 01.01.01, che hanno per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5%

RP13 tasse scolastiche e universitarie
RP14 spese funebri sostenute per la morte di familiari per un importo non superiore a € 1.549,37
RP15 spese relative all’assistenza personale di soggetti non autosufficienti  fino a € 2.100,00
RP16 spese per attività sportive praticate da ragazzi tra 5 e 18 anni, fino ad € 210,00 per ciascun figlio
RP17 compensi pagati per intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale, fino a € 1.000,00: serve la fattura rilasciata dall’intermediario, accompagnata da un autocertificazione del contribuente che le spese si riferiscono all’acquisto della abitazione principale, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
RP18 canoni di locazione sostenuti dagli studenti universitari fuori sede (l’università deve trovarsi in una provincia diversa da quella di residenza e deve distare almeno 100 Km); l’importo massimo é € 2.633,00
RP19 - RP20 -RP21 – RP22

 

erogazioni liberali a favore di partiti politici, a favore delle ONLUS (fino ad € 2.065,83), di società di mutuo soccorso (fino a € 1.291,14), di associazioni di promozione sociale (fino a € 2.605,83), della “Biennale di Venezia”, di enti operanti nello spettacolo, di fondazioni operanti nel settore musicale, per scopi artistici e culturali, ed a favore alle associazioni sportive dilettantistiche (fino a € 1.500,00).
  spese per la manutenzione straordinaria di edifici sottoposti alla tutela delle belle arti
  spese veterinarie (fino all’importo di Euro 387,34, per la parte che eccede € 129,11)
  spese per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
  erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
  contributi versati per il riscatto del corso di laurea di un familiari a carico
  Spese per la frequenza dell’asilo nido da parte dei figli (fino ad un importo massimo di € 632,00 per ciascun figlio)
parte II:          Oneri deducibili dal reddito complessivo
RP23 attestazioni di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, quali quelli versati alla Cassa Commercianti, alla Cassa Artigiani, i contributi obbligatori dei liberi professionisti (soggettivo e maternitá), il  contributo INPS alla gestione separata,  l’Assicurazione obbligatoria degli Agricoltori, nonché l’Inail per gli infortuni domestici. Tali oneri possono riguardare i titolari di azienda, i lavoratori autonomi, i collaboratori familiari ed i soci ed anche i familiari fiscalmente a carico.
RP23 contributi versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea e per la prosecuzione volontaria, senza limiti di importo
RP24 ricevute relative ad assegni periodici corrisposti al coniuge separato
RP25 attestazione di versamento concernente i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (colf, baby sitter ecc..)
RP26 ricevute di erogazioni liberali per il sostentamento del clero o ad altre istituzioni religiose (fino ad € 1.032,91)
RP28 ricevute di erogazioni liberali a favore di ONG per i paesi in via di sviluppo
  attestazione di rendite vitalizie pagate in forza di testamento o donazione
  indennità pagate per la perdita dell’avviamento
  canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili
  50% delle spese sostenute per adozioni internazionali
da RP29 a RP33 attestazione di contributi previdenziali ed assistenziali versati a forme pensionistiche complementari ed individuali, anche versati per familiari fiscalmente a carico.

 

parte III:     Detrazione d’imposta del 41% e/o del 36% per lavori relativi ad abitazioni

Per poter beneficiare della detrazione per opere di ristrutturazione e di recupero è necessario inviare una comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara (prima cioè  dell’ inizio dei lavori). Inoltre i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, con indicazione della relativa legge agevolativa. La detrazione vale anche per le spese relative alle parti comuni condominiali, ripartite tra i proprietari  in base ai millesimi.

La detrazione di imposta in vigore è pari al:

  • 36% per le spese sostenute negli anni dal 2001 al 2005, per quelle sostenute nel 2006 e documentate con fatture emesse in data anteriore al 01.01.2006 oppure dal 01.10.2006, ed infine per le spese sostenute negli anni dal 2007 al 2010;
  • 41% per le spese sostenute nel 2006, documentate con fatture emesse nel periodo 01.01 – 30.09.2006.

Il limite di spesa a cui applicare la percentuale suindicata è di:

  • € 77.469,00 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
  • € 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2010.

Tale limite va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unitá immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi. Dal 01/10/2006, l'importo massimo di spesa (€ 48.000,00) a cui applicare la percentuale, va invece riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi. Di conseguenza, in caso di piú soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie comproprietari) il limite di spesa di € 48.000 va ripartito tra gli stessi.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Per esempio, per le spese sostenute nel corso del 2010 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo di € 48.000,00.

La detrazione avviene dall’imposta netta dovuta per l’anno 2010 e deve essere ripartita in 10 rate annue di pari importo. I soggetti di età non inferiore a 75 o 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 rate annuali di pari importo.

 

parte IV:              Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 20%

Spetta una detrazione del 20% delle spese sostenute nel 2010 per:

  • la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, con apparecchi analoghi di classe energetica non inferiore ad A+ (compresi i costi di trasporto e smaltimento purché documentati), nel limite di € 1.000 per ciascun apparecchio sostituito;
  • spese per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica (compresi tra 5 e 90 KW – DM 9.4.2008), anche in sostituzione di motori esistenti e per l’acquisto di variatori di velocità (inverter);
parte V:      Detrazione d’imposta del 55% per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio

Le spese sostenute nel 2010 per le quali è possibile beneficiare della detrazione del 55% sono le seguenti:

  • Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (limite massimo delle spese ammesse Euro 181.818,00, detrazione d’imposta massima Euro 100.000,00)
  • Interventi sull’involucro degli edifici esistenti (limite massimo delle spese ammesse Euro 109.091,00, detrazione d’imposta massima Euro 60.000,00)
  • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (limite massimo delle spese ammesse Euro 109.091,00, detrazione d’imposta massima Euro 60.000,00)
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (limite massimo agevolabile Euro 54.545,00, detrazione massima Euro 30.000,00)

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito alla singola unità immobiliare e pertanto va ripartito tra i soggetti possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’importo effettivamente sostenuto.

Per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’ammontare massimo della detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ad eccezione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica che si riferiscono all’intero edificio e non alle singole unitá immobiliari.

La detrazione spettante per le spese sostenute nel 2010 deve essere suddivisa obbligatoriamente in 5 rate di uguale importo.

Per poter usufruire della detrazione del 55% i pagamenti devono essere stati effettuati tramite bonifico bancario o postale, con l’indicazione della relativa legge agevolativa, del numero di partita iva del percipiente e del codice fiscale del beneficiario della detrazione. Inoltre entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere trasmessa telematicamente all’ufficio competente ENEA, una apposita comunicazione contenente i dati relativi agli interventi realizzati. Se i lavori inerenti la detrazione del 55% proseguono oltre un singolo periodo di imposta, va anche presentata all’Agenzia delle Entrate una apposita comunicazione. Infine per determinati interventi è necessario acquisire e conservare una asseverazione di un tecnico abilitato, che certifichi che l’intervento eseguito è conforme ai requisiti tecnici previsti dalla Legge.

Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 non è più possibile cumulare i contributi della Comunità Europea, delle Regioni, Provincie ed altri Enti con la detrazione del 55% per  interventi finalizzati al risparmio energetico. Quindi, chi percepisce contributi dalla Provincia per interventi per il risparmio energetico non può beneficiare anche della detrazione del 55%.

parte VI:     Detrazioni per canoni di locazione

Gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale possono usufruire di determinate detrazioni forfetarie di importo variabile a seconda del reddito dichiarato dal contribuente nel 2010:

  • se il loro reddito complessivo non supera € 30.987,41 ed il contratto è stipulato o rinnovato ai sensi della L. 431/98 (sia a canone libero che in regime di canone convenzionale);
  • se il loro reddito complessivo non supera € 15.493,71 ed il contratto è stipulato o rinnovato ai sensi della L. 431/98 (sia a canone libero che convenzionato) da giovani di età compresa tra i 20 e 30 anni. La detrazione spetta solo per i primi 3 anni;
  • se il loro reddito complessivo non supera € 30.987,41 ed il contratto è stipulato da un lavoratore dipendente che abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro a non meno di 100Km di distanza dal precedente. La detrazione spetta per tre anni dal trasferimento della residenza.
parte VII:    Crediti di imposta

Nella dichiarazione dei redditi vanno evidenziati anche i dati relativi ad eventuali crediti di imposta, quali ad esempio quelli maturati nel 2010 per:

  • redditi prodotti all’estero;
  • riacquisto della prima casa;
  • canoni di locazione non percepiti in caso di provvedimento di sfratto;
  • incremento dell’occupazione;
  • immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
  • reintegro delle anticipazioni ricevute dai fondi pensione;
  • mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali.