Versamenti di imposte relativi alla dichiarazione dei redditi per il 2019

Dopo che per settimane i Dottori Commercialisti e le associazioni di categoria hanno fatto pressione sul Governo per rinviare le scadenze del prossimo 30 giugno, alla fine è arrivata una proroga parziale riguardante in sostanza i contribuenti assoggettati agli ISA.
Di seguito riassumiamo le scadenze.

Società di capitali – versamenti di imposte con approvazione del bilancio dal 1° giugno 2020

Ricordiamo che con il primo provvedimento “COVID” (DL 18/2020) era stato disposto che le società di capitali potevano, tenuto conto della situazione straordinaria di emergenza, approvare il bilancio entro i 180 giorni di legge anziché 120 giorni – quindi entro il 29 giugno 2020 – senza dovere indicare particolari motivi. Per le società che usufruiscono di tale proroga dei termini ed approvano il bilancio dopo il 31 maggio 2020. La scadenza naturale per il versamento delle imposte sul reddito diventa il venerdì 31 luglio 2020. In tale data scadono il saldo 2019 e il primo acconto 2020 IRES nonché il diritto annuale CCIAA (i versamenti IRAP di giugno come noto sono stati “cancellati”). Con la piccola maggiorazione dello 0,4% tale versamento potrà essere effettuato entro il 31 agosto 2020.

Imprese e professionisti soggetti agli ISA

Tutti gli imprenditori e professionisti assoggettati agli ISA, cioè quelli che nel 2019 hanno realizzato ricavi o incassato compensi fino ad Euro 5.164.569, possono versare le imposte entro il 20 luglio 2020 – anziché il 30 giugno – senza maggiorazione né interessi. Per le società di capitali – soggette agli ISA- tale proroga si applica soltanto nel caso il bilancio sia stato approvato entro il 31 maggio, altrimenti valgono le scadenze indicate più sopra.
La suddetta proroga è stata annunciata con il comunicato stampa n° 147 del 22 giugno e dovrebbe essere confermata ufficialmente con un provvedimento di legge nei prossimi giorni.
Come già in passato in casi simili, la proroga dovrebbe riguardare non solo IRPEF ed IRES, ma anche le addizionali IRPEF, i diritti annuali CCIAA, i contributi INPS commercianti e artigiani, il saldo IVA 2019 nella misura in cui si è optato per il termine di versamento delle imposte sui redditi. Inoltre la proroga dovrebbe riguardare anche la cedolare secca sui canoni di locazione e IVIE e IVAFE.
Per i soci di srl “trasparenti” la proroga dovrebbe riguardare soltanto il versamento dei contributi previdenziali.
Il versamento del 20 luglio può essere effettuato con la maggiorazione dello 0,4% il 20 agosto 2020.

Persone fisiche

Le persone fisiche che non percepiscono redditi di impresa o di lavoro autonomo, versano l’IRPEF e le altre imposte in maniera invariata il prossimo 30 giugno 2020, Con una piccola maggiorazione dello 0,4% possono versare le anzidette imposte entro il 30 luglio 2020.

Società di capitali

Le società di capitali che hanno approvato il bilancio prima del 1° giugno 2020, e che non sono soggette agli ISA, versano l’imposta il 30 giugno 2020, oppure con la maggiorazione dello 0,4% il 30 luglio 2020.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Fino a fine giugno è possibile effettuare la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2020 da persone fisiche – con il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’11% e la redazione di una perizia giurata.
Peraltro è stata introdotta una nuova possibilità di rivalutazione entro il 30 settembre 2020 per terreni/partecipazioni posseduti al 1° luglio 2020. Chi però ha già venduto terreni/partecipazioni nei primi mesi del 2020 deve effettuare la rivalutazione entro il 30 giugno 2020; non ci sono
proroghe di sorta.

Attenzione: scadono il 30 giugno le rate dell’imposta sostitutiva, nel caso si sia optato per il pagamento rateale in occasione di rivalutazioni effettuate negli ultimi anni.

Altri adempimenti/scadenze

Infine vi rammentiamo che il prossimo 30 giugno 2020 scadono anche i seguenti adempimenti, che erano stati rinviati nel periodo dell’emergenza COVID19:

  • Comunicazione trimestrale liquidazioni IVA (LIPE) per il 1° trimestre 2020 (scadenza precedente 1° giugno 2020);
  • Invio dichiarazione annuale IVA per il 2019 (scad. prec. 30.04.2020);
  • Comunicazione EAS per il 2019 (scad. prec. 1.03.2020);
  • Richiesta rimborso trimestrale IVA (scad. prec. 30.04.2020);
  • Esterometro per il primo trimestre 2020;
  • Dichiarazioni Intra per i mesi di febbraio, marzo e aprile.

Considerata la mole di scadenze diverse e ripetute, continuamente variate, gli errori potranno capitare, nella speranza che le sanzioni verranno applicate con buonsenso.