Versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali per le società di capitali. Scadenza: 16 marzo 2017

Versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali per le società di capitali. Scadenza: 16 marzo 2017

Anche quest’anno il 16 marzo 2017 scade la tassa annuale di vidimazione. Entro tale scadenza le società di capitali dovranno versare la tassa annuale prevista per la vidimazione dei libri sociali. La tassa è pari a:

  • 309,87 Euro, se l’ammontare del capitale sociale delle società di capitali non supera l’importo di 516.456,90 Euro e
  • 516,46 Euro, se il capitale sociale supera tale importo.

La data di riferimento per quantificare il capitale sociale è il 1° gennaio del 2017. Il versamento avviene tramite il modulo F24 con il codice tributo 7085 (“Tassa annuale vidimazione libri sociali”), indicando oltre all’importo il periodo di riferimento, cioè l’anno 2017. Il modulo F24 può essere inviato esclusivamente in modalità telematica (home banking o Entratel). Esiste la possibilità di compensare il pagamento con un eventuale credito.

 

Consorzi (eccetto quelli con forma giuridica di società di capitali), società cooperative, società di persone e imprese individuali non sono obbligate al pagamento della tassa di vidimazione. Questi soggetti, già al momento della vidimazione dei libri sociali, versano la tassa di 67,00 Euro ogni 500 pagine. In base alle interpretazioni prevalenti si ritiene che siano soggette al versamento della tassa di vidimazione anche le società di capitali estere, le quali hanno sul territorio nazionale una stabile organizzazione e secondo le norme vigenti devono iscriversi al Registro delle Imprese e tenere una contabilità in Italia. Al contrario le società che sono semplicemente registrate ai fini fiscali dovrebbero essere esonerate dal versamento del tributo.

Una particolarità per le nuove società costituite nel 2016 con esercizio infrannuale: il versamento della tassa di vidimazione è da effettuarsi alla costituzione e poi anche per l’esercizio 2017.

La suddetta tassa di concessione è detraibile sia ai fini IRES che IRAP e va evidenziata nella posizione B14 del bilancio (oneri diversi di gestione).

 

Restiamo a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Josef Vieider

scarica la circolare C-16-07.03.2017 Tassa vidimazione annuale