Versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali per le società di capitali. Scadenza: 16 marzo 2018

Anche quest’anno il 16 marzo 2018 scade la tassa annuale di vidimazione. Entro tale scadenza le società di capitali dovranno versare la tassa annuale prevista per la vidimazione dei libri sociali. La tassa è pari a:

  • 309,87 Euro, se l’ammontare del capitale sociale delle società di capitali non supera l’importo di 516.456,90 Euro e
  • 516,46 Euro, se il capitale sociale supera tale importo.

La data di riferimento per quantificare il capitale sociale è il 1° gennaio del 2018. Il versamento avviene tramite il modulo F24 con il codice tributo 7085 (“Tassa annuale vidimazione libri sociali”), indicando oltre all’importo il periodo di riferimento, cioè l’anno 2018. Il modulo F24 può essere inviato esclusivamente in modalità telematica (home banking o Entratel). Esiste la possibilità di compensare il pagamento con un eventuale credito.

Consorzi (eccetto quelli con forma giuridica di società di capitali), società cooperative, società di persone e imprese individuali non sono obbligate al pagamento della tassa di vidimazione. Questi soggetti, già al momento della vidimazione dei libri sociali, versano la tassa di 67,00 Euro ogni 500 pagine. In base alle interpretazioni prevalenti si ritiene che siano soggette al versamento della tassa di vidimazione anche le società di capitali estere, le quali hanno sul territorio nazionale una stabile organizzazione e secondo le norme vigenti devono iscriversi al Registro delle Imprese e tenere una contabilità in Italia. Al contrario le società che sono semplicemente registrate ai fini fiscali dovrebbero essere esonerate dal versamento del tributo.

Una particolarità per le nuove società costituite nel 2017 con esercizio infrannuale: il versamento della tassa di vidimazione è da effettuarsi alla costituzione e poi anche per l’esercizio 2018.
La suddetta tassa di concessione è detraibile sia ai fini IRES che IRAP e va evidenziata nella posizione B14 del bilancio (oneri diversi di gestione).

Siccome accade di frequente che il versamento venga effettuato in ritardo, riassumiamo di seguito i termini per sanare tale ritardo con il “ravvedimento operoso” che, nonostante un’interpretazione più restrittiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, la stampa specializzata ritiene sempre applicabile quale sanzione:

  • 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni;
  • 1,5% per ritardi tra 15 e 30 giorni;
  • 1,67% per ritardi tra 31 e 90 giorni;
  • 3,75% per ritardi fino ad un anno ;
  • 4,29% per ritardi fino a due anni e
  • 5% ritardi più rilevanti, ma prima di un accertamento.

Gli interessi – al tasso legale – si calcolano per i giorni effettivi di ritardo allo 0,3% dal 2018 (0,1% nel 2017) e vanno versati insieme all’imposta con mod. F24. La sanzione invece si versa con mod. F23 (RCC come codice ufficio, SZ come causale, 678T come codice tributo.

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Josef Vieider